§ 4.6.16 - Legge regionale 13 luglio 1992, n. 35.
Interventi a sostegno e promozione della professione di Guida Alpina.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.6 turismo
Data:13/07/1992
Numero:35


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Programma.
Art. 3.  Disposizione finanziaria.
Art. 4.  Norma transitoria.


§ 4.6.16 - Legge regionale 13 luglio 1992, n. 35.

Interventi a sostegno e promozione della professione di Guida Alpina.

(B.U. 22 luglio 192, n. 30).

 

Art. 1. Finalità. [1]

     1. La Regione sostiene l'attività del Collegio regionale delle guide alpine del Piemonte mediante la concessione di contributi annui finalizzati alla valorizzazione e promozione della professione di guida alpina e quale strumento di apertura del territorio in condizioni di massima sicurezza.

 

     Art. 2. Programma.

     1. Entro il 30 ottobre di ogni anno il Collegio Regionale delle Guide Alpine del Piemonte inoltra alla Giunta Regionale un programma che individui le zone ed i programmi anche organizzativi diretti alla qualificazione e promozione della Guida Alpina sul piano della professionalità, della conoscenza anche culturale ed ambientale del territorio, dei suoi rapporti con le consimili organizzazioni con particolare riguardo alle esperienze transfrontaliere, nonché del concorso anche preventivo alla ricerca del massimo di sicurezza per il fruitore dell'ambiente alpino.

     1 bis. L'entità e le modalità di erogazione dei contributi sono stabilite dalla Giunta regionale con proprio provvedimento [2].

 

     Art. 3. Disposizione finanziaria. [3]

     1. L'entità e le modalità di erogazione dei contributi iscritti nell'UPB DA17071 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008 sono stabilite dalla Giunta regionale con proprio provvedimento.

     1 bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte negli anni successivi con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall'articolo 8 della l.r. 7/2001 e dall'articolo 30 della l.r. 2/2003 [4].

     2. Entro il 31 marzo di ogni anno il Collegio regionale delle guide alpine trasmette alla Giunta regionale una relazione illustrativa dell'attività svolta nell'anno precedente con il concorso del contributo ottenuto.

 

     Art. 4. Norma transitoria. [5]

     [1. Per l'anno 1992 il Programma di cui all'articolo 2 deve essere inoltrato alla Giunta Regionale entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.]


[1] Articolo così sostituito dall'art. 15 della L.R. 30 settembre 2008, n. 28.

[2] Comma aggiunto dall'art. 45 della L.R. 6 agosto 2009, n. 22.

[3] Articolo così sostituito dall'art. 15 della L.R. 30 settembre 2008, n. 28.

[4] Comma aggiunto dall'art. 45 della L.R. 6 agosto 2009, n. 22.

[5] Articolo abrogato dall'art. 15 della L.R. 30 settembre 2008, n. 28.