§ 2.8.88 - L.R. 2 aprile 2007, n. 7.
Soppressione Osservatori regionali.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.8 enti strumentali
Data:02/04/2007
Numero:7


Sommario
Art. 1.  (Soppressione Osservatori regionali).
Art. 2.  (Sostituzione dell’articolo 22 della l.r. 44/2000).
Art. 3.  (Modifica all’articolo 11 della l.r. 34/2004).
Art. 4.  (Sostituzione della rubrica del Capo VIII della l.r. 16/1999).
Art. 5.  (Sostituzione dell’articolo 55 della l.r. 16/1999).
Art. 6.  (Sostituzione dell’articolo 56 della l.r. 16/1999).
Art. 7.  (Urgenza).


§ 2.8.88 - L.R. 2 aprile 2007, n. 7.

Soppressione Osservatori regionali.

(B.U. 5 aprile 2007, n. 14).

 

Art. 1. (Soppressione Osservatori regionali).

     1. A far data dall’entrata in vigore della presente legge, sono soppressi gli organismi di cui all’allegato A e contestualmente sono abrogate le seguenti disposizioni regionali:

     a) l’articolo 3 della legge regionale 13 febbraio 1995, n. 16 (Coordinamento e sostegno delle attività a favore dei giovani);

     b) l’articolo 12 della legge regionale 22 dicembre 1995, n. 95 (Interventi regionali per lo sviluppo del sistema agroindustriale piemontese);

     c) [l’articolo 57 della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 (Testo unico delle leggi sulla montagna)] [1].

     2. Dalla data di cui al comma 1, sono altresì soppressi gli organismi, istituiti con provvedimento amministrativo, riportati nell’allegato B.

 

     Art. 2. (Sostituzione dell’articolo 22 della l.r. 44/2000).

     1. L’articolo 22 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per l’attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ‘Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) è sostituito dal seguente:

     “Art. 22. (Attività finalizzata alla elaborazione delle politiche industriali).

     1. La Regione Piemonte promuove un’attività permanente di analisi, studio e informazione sul sistema industriale piemontese.

     2. L’attività di cui al comma 1 è finalizzata in particolare a:

     a) fornire il necessario supporto conoscitivo alla programmazione regionale;

     b) conseguire un’adeguata conoscenza del sistema industriale piemontese, delle sue articolazioni settoriali e territoriali e della sua prevedibile evoluzione;

     c) effettuare il monitoraggio e la valutazione degli interventi attivati dalla Regione a favore dell’industria piemontese;

     d) rilevare le necessità espresse dal sistema delle imprese che possono essere soddisfatte dall’intervento pubblico ed il livello di gradimento degli interventi attivati;

     e) fornire informazioni alle imprese anche mediante gli sportelli unici comunali, come previsto dall’articolo 23, comma 2, del d.lgs. 112/1998 e dall’articolo 24, comma 1, e ad altri interessati;

     f) realizzare un sistema informativo regionale, in raccordo e connessione con analoghe strutture nazionali, regionali, di enti locali, del sistema camerale, delle associazioni imprenditoriali dell’amministrazione regionale.

     3. Per le finalità di cui al comma 2, la competente struttura regionale cura la raccolta e l’aggiornamento delle informazioni in ordine ai principali indicatori sull’industria piemontese; promuove e realizza indagini, ricerche e studi in materia, favorisce e attua l’informazione ed il confronto mediante adeguate forme di diffusione dei dati ed organizzando convegni e seminari. A tale scopo la struttura può ricorrere, mediante convenzione, all’apporto di enti, istituzioni anche private, associazioni imprenditoriali, organizzazioni sindacali, istituti di ricerca, università, società, esperti muniti di adeguata competenza od avvalersi di consorzi, agenzie, istituti e società a partecipazione regionale o comunque finanziati dalla Regione.

     4. La struttura si avvale dell’apporto di una commissione tecnico-scientifica la cui composizione e durata è definita dalla Giunta regionale con apposita deliberazione con la quale si provvede, altresì, a nominarne i componenti ed a fissarne gli eventuali compensi.

     5. La Giunta regionale approva il programma di attività, di norma biennale, predisposto dalla competente struttura regionale e lo comunica alla Commissione consiliare competente.".

 

     Art. 3. (Modifica all’articolo 11 della l.r. 34/2004).

     1. Il comma 2 dell’articolo 11 della legge regionale 22 novembre 2004, n. 34 (Interventi per lo sviluppo delle attività produttive) è sostituito dal seguente:

     “2. Per la realizzazione delle attività di studio, ricerca e monitoraggio, la Regione si avvale della struttura regionale di cui all’articolo 22 della l.r. 44/2000, e di altre analoghe strutture costituite con riferimento agli obiettivi prioritari evidenziati in sede di programmazione.”.

 

     Art. 4. (Sostituzione della rubrica del Capo VIII della l.r. 16/1999). [2]

     [1. La rubrica del Capo VIII della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 (Testo Unico delle leggi sulla montagna) è sostituita dalla seguente: “Attività permanente di analisi e studio delle problematiche del territorio montano piemontese”.]

 

     Art. 5. (Sostituzione dell’articolo 55 della l.r. 16/1999). [3]

     1. L’articolo 55 della l.r. 16/1999 è sostituito dal seguente:

     “Art. 55. (Attività di analisi e di studio delle problematiche del territorio montano piemontese).

     1. Le attività di analisi e di studio delle problematiche strutturali e congiunturali relative al territorio montano previste dall’articolo 54, sono realizzate tenendo conto delle politiche comunitarie, nazionali e regionali a favore della montagna e contribuiscono alla redazione della relazione annuale sullo stato della montagna prevista dall’articolo 24 della l. 97/1994.

     2. Le attività di cui al comma 1 concorrono, in particolare:

     a) alla programmazione regionale;

     b) alla valutazione dell’efficacia degli interventi comunitari, nazionali e regionali interessanti la montagna piemontese;

     c) alla raccolta, elaborazione e diffusione di dati relativi alla situazione e alle problematiche del territorio montano piemontese, allo scopo di migliorarne la conoscenza.

     3. Per le finalità di cui al comma 2, la competente struttura regionale:

     a) cura la raccolta e l’aggiornamento, in una banca dati informatizzata, delle principali informazioni sulla montagna, acquisendo sistematicamente dati da fonti già disponibili ed attivando specifiche collaborazioni con soggetti pubblici e privati;

     b) promuove e realizza indagini, ricerche, studi e collaborazioni;

     c) realizza strumenti di informazione periodica, anche sotto forma di bollettini o monografie di approfondimento su temi di particolare rilevanza;

     d) svolge attività di informazione socio-economica anche attraverso l’organizzazione di seminari e convegni di studio con gli enti e le associazioni interessate.

     4. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 3, la struttura può avvalersi della collaborazione dell’Istituto ricerche economico-sociali (IRES) e dell’Istituto per le piante da legno e l’ambiente (IPLA spa) nonché, per compiti altamente specializzati, di esperti esterni.".

 

     Art. 6. (Sostituzione dell’articolo 56 della l.r. 16/1999). [4]

     [1. L’articolo 56 della l.r. 16/1999 è sostituito dal seguente:

     “Art. 56. (Sistema informativo regionale sulla montagna).

     1. Le basi dati e le elaborazioni necessarie alla realizzazione delle attività di cui all’articolo 55 sono assicurate dal sistema informativo regionale sulla montagna, (di seguito denominato sistema) gestito dalla competente struttura regionale.

     2. Il sistema persegue i seguenti obiettivi:

     a) promozione del coordinamento dei sistemi informativi già istituiti nella Regione Piemonte, al fine del raggiungimento degli obiettivi previsti dall’articolo 54;

     b) acquisizione sistematica dei dati raccolti dai sistemi informativi già istituiti dalla Regione Piemonte e da strutture regionali, nazionali, comunitarie ed extracomunitarie attraverso la creazione e la gestione di un apposito centro di documentazione;

     c) aggiornamento ed elaborazione dei dati disponibili per la realizzazione degli strumenti di informazione periodica di cui all’articolo 55, comma 3, lettera c).".]

 

     Art. 7. (Urgenza).

     1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell’articolo 47 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

 

 

ALLEGATO A.

(Art. 1)

 

OSSERVATORI REGIONALI ISTITUITI CON LEGGE REGIONALE

 

     1) Osservatorio permanente sulla condizione dei giovani (l.r. 16/1995, articolo 3)

     2) Osservatorio regionale sul sistema agroindustriale piemontese (l.r. 95/1995, articolo 12)

     3) Osservatorio regionale sulla montagna (l.r. 16/1999, articolo 55)

     4) Osservatorio regionale settori produttivi industriali (l.r. 44/2000, articolo 22)

 

 

ALLEGATO B.

(Art. 1)

 

OSSERVATORI REGIONALI ISTITUITI CON ATTO AMMINISTRATIVO

 

     1) Osservatorio Energetico Regionale (DGR n. 41- 25028 del 29 novembre 1988)

     2) Osservatorio Olimpiadi 2006 (DGR n. 43-10625 del 6 ottobre 2003 - D.G.R. 24-12455 del 10 maggio 2004)

     3) Osservatorio Regionale Monitoraggio Epidemiologico TAV (DGR 100-4638 del 26 novembre 2001)

     4) Osservatorio Parchi (DGR n. 23-5063 del 14 gennaio 2002).


[1] Lettera abrogata dall'art. 15 della L.R. 14 marzo 2014, n. 3.

[2] Articolo abrogato dall'art. 40 della L.R. 1 luglio 2008, n. 19.

[3] Articolo abrogato dall'art. 15 della L.R. 14 marzo 2014, n. 3.

[4] Articolo abrogato dall'art. 15 della L.R. 14 marzo 2014, n. 3.