§ 5.6.40 - Legge regionale 24 marzo 2000, n. 31.
Disposizioni per la prevenzione e lotta all'inquinamento luminoso e per il corretto impiego delle risorse energetiche.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.6 ambiente
Data:24/03/2000
Numero:31

§ 5.6.40 - Legge regionale 24 marzo 2000, n. 31.

Disposizioni per la prevenzione e lotta all'inquinamento luminoso e per il corretto impiego delle risorse energetiche.

(B.U. 29 marzo 2000, n. 13 - Suppl. n. 2).

 

Art. 1. (Finalità).

     1. La presente legge ha come finalità:

     a) la riduzione dell'inquinamento luminoso ed ottico nel contesto di una più generale razionalizzazione del servizio di illuminazione pubblica con particolare attenzione alla riduzione dei consumi e al miglioramento dell'efficienza luminosa degli impianti;

     b) la salvaguardia dei bioritmi naturali delle piante e degli animali ed in particolare delle rotte migratorie dell'avifauna dai fenomeni di inquinamento luminoso;

     c) il miglioramento dell'ambiente attuato conservando gli equilibri ecologici, con particolare riferimento alle aree naturali protette, ai siti della rete Natura 2000 e agli altri ambiti compresi nella rete ecologica regionale di cui all'articolo 2 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità), e attraverso la tutela delle specie, con particolare riferimento alle specie animali inserite nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE, direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici e negli allegati II e IV della direttiva 92/43/CEE, direttiva del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche [1];

     d) la riduzione dei fenomeni di abbagliamento e affaticamento visivo provocati da inquinamento ottico al fine di migliorare la sicurezza della circolazione stradale;

     e) la tutela dei siti degli osservatori astronomici professionali e di quelli non professionali di rilevanza regionale o provinciale, nonché delle zone loro circostanti, dall'inquinamento luminoso;

     f) il miglioramento della qualità della vita e delle condizioni di fruizione dei centri urbani e dei beni ambientali monumentali e architettonici;

     f bis) la conservazione e la valorizzazione dei belvedere e delle bellezze panoramiche con particolare riferimento alla tutela del paesaggio notturno per conservare la percettività dei luoghi all'interno e all'esterno dei centri abitati [2].

 

Art. 2. (Definizioni).

     1. Ai fini della presente legge viene considerato inquinamento luminoso ogni forma di irradiazione di luce artificiale al di fuori delle aree a cui essa è funzionalmente dedicata e in particolare modo verso la volta celeste.

     2. Si intende per inquinamento ottico qualsiasi illuminamento diretto prodotto dagli impianti di illuminazione su oggetti e soggetti che non è necessario illuminare.

     3. Per piano dell'illuminazione si intende il piano che disciplina le nuove installazioni, nonché i tempi e le modalità di adeguamento delle installazioni esistenti sui territori di competenza [3].

     3 bis. Si intendono di modesta entità gli impianti dotati di piccole sorgenti tipo fluorescenza o gruppi di sorgenti tipo led, di flusso totale emesso in ogni direzione dalle sorgenti stesse non superiore a 1500 lumen (lm) per singolo apparecchio, nonché con flusso emesso verso l'alto per singolo apparecchio non superiore a 450 lm e per l'intero impianto, non superiore a 2250 lm [4].

     3 ter. Si intende per retrofitting a led in impianti esistenti l'attività di sostituzione degli ausiliari elettrici, della parte ottica e della sorgente di apparecchi d'illuminazione esistenti già installati in impianti di illuminazione con nuove sorgenti led ed eventuali relative unità di alimentazione e altre parti elettriche, mantenendo la struttura dell'apparecchio medesimo e senza comprometterne la conformità normativa. Non sono considerate attività di retrofitting: la semplice sostituzione delle lampade a scarica esauste o rotte con altre del medesimo tipo, la sostituzione degli ausiliari elettrici, della parte ottica e della sorgente di apparecchi d'illuminazione esistenti già installati in impianti di illuminazione con prodotti non conformi alle normative di settore, quali la sostituzione con kit led con grado di isolamento minimo inadeguato o se l'involucro dell'apparecchio di illuminazione che ospita il kit led può compromettere la normale temperatura di esercizio certificata per il kit medesimo [5].

 

Art. 3. (Norme tecniche e divieti) [6]

     1. I requisiti per i nuovi impianti d'illuminazione esterna pubblici o privati, o per quelli in fase di rifacimento, o che prevedono la sola sostituzione degli apparecchi illuminanti o il retrofitting a led degli stessi, sono individuati nell'allegato A.

     2. Gli impianti di cui al comma 1, salvo le disposizioni di cui all'articolo 7 e di cui all'allegato A punto 2, lettera c), sono realizzati sulla base di un progetto illuminotecnico redatto e sottoscritto da un professionista abilitato, con i contenuti prescritti dalle norme tecniche e di sicurezza di settore. Al termine dell'installazione la ditta installatrice rilascia la dichiarazione di conformità al progetto e alle disposizioni della presente legge, fermi restando gli adempimenti, ove applicabili, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 (Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici).

 

Art. 4. (Competenze della Regione).

     1. La Regione adegua ai principi della presente legge i propri regolamenti nei settori edili ed industriali e definisce appositi capitolati tipo per l'illuminazione pubblica.

     2. La Regione, in coerenza con la normativa nazionale e regionale in materia di efficienza energetica, favorisce l'adeguamento degli impianti esistenti alle norme antinquinamento anche attraverso apposite forme di incentivazione.

     2 bis. La Regione, avvalendosi dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA), esercita il controllo sul corretto e razionale uso dell'energia da illuminazione esterna da parte delle province, della Città metropolitana di Torino, dei comuni e degli enti o organismi sovracomunali e provvede a diffondere i principi dettati dalla presente legge [7].

 

Art. 5. (Competenze delle Province). [8]

     1. Le province definiscono apposite linee guida per l'applicazione della presente legge, con particolare riguardo alle norme tecniche di cui all'articolo 3.

     2. Le province esercitano il controllo sul corretto e razionale uso dell'energia da illuminazione esterna da parte dei comuni e degli enti o organismi sovracomunali ricadenti nel loro territorio e provvedono a diffondere i principi dettati dalla presente legge; esercitano, altresì, la sorveglianza e l'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge sugli impianti di illuminazione privati.

     3. Le province intervengono, con il provento delle sanzioni di cui all'articolo 9, comma 4, a:

     a) potenziare il servizio di controllo;

     b) finanziare iniziative volte alla diffusione della finalità della presente legge;

     c) fornire assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali ai fini dell'applicazione della presente legge [9].

 

Art. 6. (Competenze dei Comuni). [10]

     1. I comuni con popolazione superiore ai trentamila abitanti e, facoltativamente, quelli con popolazione inferiore a trentamila abitanti, approvano piani dell'illuminazione che, in relazione alle loro specificità territoriali, sono finalizzati a ridurre l'inquinamento luminoso ottico e a migliorare l'efficienza luminosa degli impianti.

     2. Nell'esame delle pratiche edilizie relative ad interventi di realizzazione di nuovi impianti di illuminazione, compresi quelli a scopo pubblicitario, nonché di ristrutturazione, ivi comprese la modifica o l'estensione di impianti esistenti, gli organi tecnici comunali verificano la conformità alla normativa vigente degli impianti di illuminazione esterna correlati all'intervento, nonché al piano dell'illuminazione di cui al comma 1, se approvato. I capitolati d'appalto relativi all'illuminazione pubblica sono redatti conformemente alla normativa vigente.

     3. I comuni controllano che, nelle aree ad elevata sensibilità, le nuove installazioni dei privati, comprese quelle a scopo pubblicitario o le modifiche sostanziali di impianti siano conformi alla presente legge.

 

Art. 6 bis. (Ruolo dell'ARPA) [11]

     1. L'ARPA, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 26 settembre 2016, n. 18 (Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale del Piemonte "ARPA"), svolge attività di supporto nell'applicazione della presente legge.

 

Art. 7. (Deroghe). [12]

     1. Non sono soggette alle disposizioni di cui alla presente legge, le seguenti installazioni:

     a) la sostituzione o il retrofitting a led di un massimo di cinque apparecchi, per i quali sono comunque impiegati dispositivi che garantiscono le disposizioni di cui all'allegato A, punto 1, lettera a);

     b) sorgenti di luce già strutturalmente protette: porticati, logge, gallerie e in generale quelle installazioni che per loro posizionamento non possono diffondere luce verso l'alto;

     c) sorgenti di luce non a funzionamento continuo se sono spente entro le ore 20;

     d) gli impianti d'illuminazione dotati di sensori di movimento se l'accensione non risulta superiore a cinque minuti e gli apparecchi sono comunque schermati verso l'alto;

     e) gli impianti di uso saltuario e eccezionale e le apparecchiature mobili, purché destinati ad impieghi di protezione, sicurezza o interventi di emergenza;

     f) impianti di segnalazione stradale, navale o aerea, o impianti provvisori utilizzati per feste ed iniziative locali.

 

Art. 8. (Aree a più elevata sensibilità).

     1. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, con apposita deliberazione, individua le aree del territorio regionale che presentano caratteristiche di più elevata sensibilità all'inquinamento luminoso e redige l'elenco dei comuni ricadenti in tali aree particolarmente sensibili ai fini dell'applicazione della presente legge.

     2. Nella individuazione delle aree ad elevata sensibilità la Giunta regionale tiene conto della presenza di:

     a) osservatori astronomici individuati su indicazioni fornite alla Società astronomica italiana (SAI) e dall'Unione astrofili Italiani (UAI);

     b) aree naturali protette, aree della rete Natura 2000 e altri ambiti compresi nella rete ecologica regionale di cui all'articolo 2 della l.r. 19/2009, eventuali altre aree e siti sensibili importanti per il rifugio, la riproduzione, lo svernamento, l'alimentazione e gli spostamenti di specie di particolare interesse conservazionistico [13];

     b bis) le oasi di protezione della fauna di cui all'articolo 10, comma 8, lettera a) della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) [14];

     c) punti di osservazione di prospettive panoramiche e aree di interesse monumentale, storico e documentale sensibili all'inquinamento ottico;

     c bis) elementi paesaggistici oggetto di vincolo o riconosciuti di valore paesaggistico nel Piano paesaggistico regionale [15].

 

Art. 8 bis. (Obblighi di comunicazione relativi alla illuminazione pubblica) [16]

     1. I comuni forniscono alla Regione i dati relativi agli impianti di pubblica illuminazione esterna, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale con deliberazione, e li aggiornano con cadenza almeno biennale entro il 30 aprile.

 

Art. 9. (Divieti e sanzioni) [17]

     1. È vietato l'utilizzo di fasci di luce fissi o roteanti, di qualsiasi colore o potenza, quali fari, fari laser e giostre luminose, o altri tipi di richiami luminosi come palloni aerostatici luminosi o immagini luminose che disperdono luce verso la volta celeste, per mero scopo pubblicitario o voluttuario, anche se di uso temporaneo.

     2. È altresì vietata l'illuminazione di elementi e monumenti del paesaggio di origine naturale, nonché, qualora individuati nella pianificazione territoriale, settoriale e urbanistica, delle aree e dei siti naturali o artificiali utilizzati, a scopo di rifugio, riproduzione, svernamento, alimentazione e rotte di spostamento, dalle specie animali inserite nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE e negli allegati II e IV della direttiva 92/43/CEE .

     3. Coloro che violano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 o che utilizzano impianti, apparecchi o sorgenti luminose non conformi alle disposizioni di cui alla presente legge sono soggetti alla sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 5.000,00.

     4. Se l'abuso avviene all'interno delle aree ad elevata sensibilità di cui all'articolo 8, la sanzione è raddoppiata.

     5. Nei casi di utilizzo di impianti, apparecchi o sorgenti luminose in modo difforme rispetto alle modalità e ai criteri definiti dalla presente legge è prevista la sanzione amministrativa da euro 90,00 a euro 150,00.

     6. I comuni ed in generale gli enti pubblici che non realizzano impianti conformemente ai criteri tecnici ed all'allegato A, non possono accedere ai finanziamenti, anche di origine statale o comunitaria, erogati dalla Regione in campo ambientale ed energetico sino alla messa a norma dei medesimi.

     7. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2 bis, il comune competente per territorio ove si verifica la violazione provvede all'irrogazione della sanzione ed alla sua riscossione e dispone l'adeguamento degli impianti o lo smantellamento totale o parziale degli stessi.

     8. I comuni, anche avvalendosi dell'ARPA, con l'introito delle sanzioni intervengono per:

     a) potenziare il servizio di controllo;

     b) finanziare iniziative volte alla diffusione delle finalità della presente legge.

 

Art. 10. (Norma finanziaria).

     1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si farà fronte con le leggi di bilancio.

 

Art. 10 bis. (Delegificazione) [18]

     1. Le modifiche all'allegato A sono apportate con deliberazione della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente.

 

Art. 11. (Norma finale).

     1. Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano alle installazioni previste dall'articolo 7 ed ai casi già regolati da specifiche norme.

 

ALLEGATO A [19]

(articolo 3, l.r. 31/2000)

 

REQUISITI E CRITERI TECNICI

 

PUNTO 1 - REQUISITI TECNICI MINIMI PER GLI IMPIANTI INSTALLATI O MODIFICATI DOPO L'ENTRATA IN VIGORE DELLA DELIBERAZIONE LEGISLATIVA APPROVATA DAL CONSIGLIO REGIONALE IL 1° FEBBRAIO 2018

 

Gli impianti installati o modificati dopo l'entrata in vigore della deliberazione legislativa approvata dal Consiglio regionale il 1° febbraio 2018 (Modifiche alla legge regionale 24 marzo 2000, n. 31 (Disposizioni per la prevenzione e lotta all'inquinamento luminoso e per il corretto impiego delle risorse energetiche) osservano contemporaneamente i seguenti requisiti tecnici minimi:

a) sono costituiti da apparecchi illuminanti aventi, nella posizione di installazione, un'intensità luminosa massima compresa fra 0 e 0.49 candele (cd) per 1000 lumen (lm) di flusso luminoso totale emesso per angoli gamma maggiori o uguali a 90 gradi;

b) sono equipaggiati con sorgenti luminose ad elevata tecnologia quali, al sodio ad alta pressione o analoghe, ma con efficienza delle sorgenti, per le lampade tradizionali, o dei moduli di sorgenti, per sorgenti a led, superiore ai 90 lumen su watt (lm/W) e una temperatura di colore uguale o inferiore a 3500 Kelvin (K);

c) mantengono una luminanza media delle superfici da illuminare o illuminamenti non superiori ai livelli minimi previsti dalle normative tecniche di sicurezza con le relative tolleranze di misura;

d) hanno l'efficienza minima prescritta dai presenti criteri, ed in particolare:

1) impiegano, nei nuovi impianti di illuminazione di percorsi, quali strade e percorsi pedonali e ciclabili, rapporti fra interdistanza e altezza delle sorgenti luminose superiore al valore di 3,7, fatta salva la prescrizione dell'impiego di lampade con la minore potenza installata in relazione al tipo di percorso ed alla sua classificazione illuminotecnica; sono comunque consentite:

- soluzioni alternative, solo in presenza di ostacoli quali alberi, incroci principali e tornanti;

- soluzioni con apparecchi lungo entrambi i lati della strada, bilaterali frontali, solo se necessarie, e solamente per carreggiate con larghezza superiore a 10 metri;

2) sono realizzati con apparecchi che garantiscono, a parità di luminanza o illuminamento, impegni ridotti di potenza elettrica, e ridotti costi manutentivi, con indice parametrizzato di efficienza dell'apparecchio illuminante (IPEA) uguale o superiore a quello minimo prescritto dai criteri minimi ambientali ministeriali (CAM);

3) perseguono un indice parametrizzato di efficienza dell'impianto di illuminazione (IPEI) uguale o superiore a quello minimo prescritto nei CAM; per le riqualificazioni che prevedono la sola sostituzione o retrofitting a led degli apparecchi, in cui non cambia la configurazione dell'impianto esistente, possono essere adottati indici IPEI inferiori se si dimostra di aver fatto il possibile per massimizzarli;

e) sono provvisti di sistemi in grado di ridurre e controllare il flusso luminoso in misura uguale o superiore al 30 per cento rispetto al pieno regime di operatività entro le ore 24, oppure ne prevedono lo spegnimento entro le ore 24 o la gestione per tutta la notte con sensore di movimento; tali prescrizioni non si applicano se gli impianti sono dotati di sistemi di illuminazione adattiva, funzionanti secondo le prescrizioni delle norme tecniche e di sicurezza;

f) per quanto non espressamente indicato e disposto dalla l.r. 31/2000 si applicano i CAM.

 

PUNTO 2 - CRITERI TECNICI MINIMI PER IMPIANTI SPECIFICI

 

A) Impianti sportivi di oltre cinquemila posti a sedere.

Per questa tipologia di impianti non si applicano le disposizioni di cui al PUNTO 1. Resta comunque necessario lo spegnimento dell'impianto di illuminazione ad ultimazione delle attività e la dimostrazione di avere adottato in fase progettuale adeguate tecnologie e soluzioni per minimizzare l'impatto ambientale.

 

B) Impianti d'illuminazione degli edifici e dei monumenti di rilievo storico o artistico.

Per gli impianti d'illuminazione degli edifici e dei monumenti di rilievo storico o artistico è consentita l'illuminazione dal basso verso l'alto nei seguenti casi:

1) se ne è previsto lo spegnimento entro le ore 24;

2) se la luminanza media mantenuta sulla superficie interessata è inferiore a 2 candele al metro quadrato (cd/m2), oppure, in alternativa, se l'illuminamento medio mantenuto della superficie da illuminare non è superiore a 15 lux (lx);

3) se il flusso verso l'alto, non intercettato dalla sagoma, non supera il 10 per cento di quello nominale che fuoriesce dall'impianto nel suo complesso.

 

C) Impianti di modesta entità, pubblici o privati anche residenziali.

Per gli impianti di modesta entità, come definiti dall' articolo 2, comma 3 bis, della l.r. 31/2000 non è previsto l'obbligo del progetto illuminotecnico, ma la sola dichiarazione di conformità rilasciata dalla ditta installatrice.

 


[1] Lettera così sostituita dall'art. 1 della L.R. 9 febbraio 2018, n. 3.

[2] Lettera aggiunta dall'art. 1 della L.R. 9 febbraio 2018, n. 3.

[3] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 9 febbraio 2018, n. 3.

[4] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 9 febbraio 2018, n. 3.

[5] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 9 febbraio 2018, n. 3.

[6] Articolo così sostituito dall'art. 3 della L.R. 9 febbraio 2018, n. 3.

[7] Comma aggiunto dall'art. 4 della L.R. 9 febbraio 2018, n. 3.

[8] Articolo abrogato dall'art. 13 della L.R. 9 febbraio 2018, n. 3.

[9] Lettera così sostituita dall'art. 22 della L.R. 29 ottobre 2015, n. 23.

[10] Articolo così sostituito dall'art. 5 della L.R. 9 febbraio 2018, n. 3.

[11] Articolo inserito dall'art. 6 della L.R. 9 febbraio 2018, n. 3.

[12] Articolo così sostituito dall'art. 7 della L.R. 9 febbraio 2018, n. 3.

[13] Lettera così sostituita dall'art. 8 della L.R. 9 febbraio 2018, n. 3.

[14] Lettera inserita dall'art. 8 della L.R. 9 febbraio 2018, n. 3.

[15] Lettera aggiunta dall'art. 8 della L.R. 9 febbraio 2018, n. 3.

[16] Articolo inserito dall'art. 9 della L.R. 9 febbraio 2018, n. 3.

[17] Articolo così sostituito dall'art. 10 della L.R. 9 febbraio 2018, n. 3.

[18] Articolo inserito dall'art. 11 della L.R. 9 febbraio 2018, n. 3.

[19] Allegato inserito dall'art. 12 della L.R. 9 febbraio 2018, n. 3.