§ 2.5.6 - Legge regionale 28 agosto 1979, n. 50.
Aggiornamento ed integrazione della legge regionale 11 agosto 1973, n. 17 avente per oggetto: Delimitazione delle zone montane omogenee, [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.5 comunità montane
Data:28/08/1979
Numero:50


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.      Il contributo delle singole comunità montane per le spese di funzionamento dei loro uffici di cui all'art. 1 della legge regionale 30 marzo 1974, n. 9 è confermato nella misura annua di l. [...]
Art. 3.      La giunta regionale è autorizzata a concedere la garanzia fideiussoria della regione, nell'interesse delle comunità montane perla stipulazione di mutui da contrarsi con istituti di credito a ciò [...]
Art. 4.      I termini di cui agli articoli 10, 15 e 16 fissati dalla legge regionale n. 17/1973 decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge in ordine agli adempimenti derivanti ai fini [...]
Art. 5.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 45, comma 6, dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della regione


§ 2.5.6 - Legge regionale 28 agosto 1979, n. 50. [1]

Aggiornamento ed integrazione della legge regionale 11 agosto 1973, n. 17 avente per oggetto: Delimitazione delle zone montane omogenee, costituzione e funzionamento delle Comunità Montane.

(B.U. 4 settembre 1979, n. 36).

 

Art. 1. [2]

     L'art. 1 della legge regionale 11 agosto 1973,n.17, e successive variazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:           "I territori montani della Regione Piemonte classificati in applicazione degli articoli 1, 14 e 15 della legge 25 luglio 1952, n. 991, e dell'articolo unico della legge 30 luglio 1957,n. 657, sono ripartiti, d'intesa coni comuni interessati ed ai sensi dello art. 3 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, nelle seguenti zone omogenee:

     1) Comuni delle Valli Curone, Grue e Ossona: Avolasca, Brignano Frascata, Casasco, Castellania, Costa Vescovato, Dernice, Fabbrica Curone, Garbagna, Gremiasco, Momperone, Monleale, Montacuto, Montegioco, Montemarzino, Pozzol Groppo, San Sebastiano Curone.

     2) Comuni della Valle Borbera: Albera Ligure, Arquata Scrivia, Borghetto Borbera, Cabella Ligure, Cantalupo Ligure, Carrega Ligure, Grondona, Mongiardino Ligure, Roccaforte Ligure, Rocchetta Ligure, Serravalle Scrivia, Stazzano, Vignole Borbera.

     3) Comuni della Alta Val Lemme ed Alto Ovadese: Bosio, Carrosio, Casaleggio Borio, Franconalto, Lerma, Mornese, Tagliolo Monferrato, Voltaggio.

     4)Comuni dell'Alta Valle Orba e Valle Erro: Cartosio, Cassinelle, Castelletto d'Erro, Cavatore, Denice, Malvicino, Merana, Molare, Montechiaro d'Acqui, Morbello, Pareto, Ponzone, Spigno Monferrato.

     5)Comuni delle Valli Po, Bronda e Infernotto: Bagnolo Piemonte, Barge, Brondello, Castellar, Crissolo, Envie, Gambasca, Martiniana Po, Oncino, Ostana, Paesana, Pagno, Revello, Rifreddo, Sanfront.

     6) Comuni della Valle Varaita: Bellino, Brossasco, Casteldelfino, Costigliole Saluzzo, Frassino, Isasca, Melle, Piasco, Pontechianale, Rossana, Sampeyre, Valmala, Venasca, Verzuolo.

     7)Comuni della Valle Maira: Acceglio, Busca, Canosio, Cartignano, Celle Macra, Dronero, Elva, Macra, Marmora, Prazzo, Roccabruna, San Damiano Macra, Stroppo, Villar San Costanzo.

     8) Comuni della Valle Grana: Bernezzo, Caraglio, Castelmagno, Cervasca, Montemale, Monterosso Grana, Pradleves, Valgrana, Vignolo.

     9) Comuni della Valle Stura: Aisone, Argentera, Borgo San Dalmazzo, Demonte, Gaiola, Moiola, Pietraporzio, Rittana, Roccasparvera, Sambuco, Valloriate, Vinadio.

     10) Comuni della Valle Gesso, Vermegnana e Pesio: Boves, Chiusapesio, Entracque, Limone Piemonte, Peveragno, Roaschia, Robilante, Valdieri, Vernante.

     11) Comuni delle Valli Monregalesi: Briaglia, Frabosa Soprana, Frabosa Sottana, Magliano Alpi, Monasterolo Casotto, Monastero Vasco, Montaldo Mondovì, Pamparato, Roburent, Roccaforte Mondovì, San Michele Mondovì, Torre Mondovì, Vicoforte, Villanova Mondovì.

     12) Comuni dell'Alta Val Tanaro e Valli Mongia e Cevetta: Alto, Bagnasco, Battifollo, Briga Alta, Caprauna, Castelnuovo Ceva, Ceva, Garessio, Lesegno, Lisio, Monbasiglio, Montezemolo, Nucetto, Ormea, Perlo, Priero, Priola, Sale San Giovanni, Scagnello, Viola.

     13) Comuni della Alta Langa Montana: Albaretto Torre, Arguello, Belvedere Langhe, Benevello, Bergolo, Bonvicino, Borgomale, Bosia, Bossolasco, Camerana, Castelletto Uzzone, Castellino Tanaro, Castino, Cerreto Langhe, Cigliè, Cissone, Cortemilia, Cravanzana, Feisoglio, Gorzegno, Gottasecca, Igliano, Lequio Berria, Levice, Marsaglia, Mombarcaro, Monesiglio, Murazzano, Niella Belbo, Paroldo, Perletto, Pezzolo Valle Uzzone, Prunetto, Roascio, Rocca Cigliè, Rocchetta Belbo, Sale Langhe, Saliceto, San Benedetto Belbo, Serravalle Langhe, Somano, Torre Bormida, Torresina.

     14) Comuni delle Valli Antigorio e Formazza: Baceno, Crodo, Formazza, Premia.

     15) Comuni della Valle Vigezzo: Craveggia, Druogno, Malesco, Re, Santa Maria Maggiore, Toceno, Villette.

     16) Comuni della Valle Antrona: Antrona Schieranco, Montescheno, Seppiana, Viganella.

     17) Comuni della Valle Anzasca: BannioAnzino, Calasca Castiglione, Ceppo Morelli, Macugnaga, Vanzone con San Carlo.

     18) Comuni della Valle Ossola: Anzola d'Ossola, Beura Cardezza, Bognanco, Crevoladossola, Domodossola, Masera, Mergozzo, Montecrestese, Ornavasso, Pallanzeno, Piedimulera, Pieve Vergonte, Premosello Chiovenda, Trasquera, Trontano, Varzo, Villadossola, Vogogna.

     19) Comuni della Valle Strona: Germagno, Loreglia, Massiola, Valstrona.

     20) Comuni del Cusio e Mottarone: Armeno, Arola, Baveno, Brovello Carpugnino, Casale corte Cerro, Cesara, Gignese, Gravellona Toce, Madonna del Sasso, Massino Visconti, Nebbiuno, Nonio, Omegna, Quarna Sopra, quarna Sotto, Stresa.

     21) Comuni della Valle Grande: Arizzano, Aurano, Cambiasca, Caprezzo, Cossogno, Intragna, Miazzina, San Bernardino Verbano, Vignone.

     22) Comuni dell'Alto Verbano: Bee, Cannero Riviera, Ghiffa, Oggebbio, Premeno, Trarego Viggiona.

     23) Comuni della Valle Cannobina: Cannobio, Cavaglio Spoccia, Cursolo Orasso, Falmenta, Gurro.

     24) Comuni della Valle Pellice: Angrogna, Bibiana, Bobbio Pellice, Bricherasio, Luserna San Giovanni, Lusernetta, Rorà, Torre Pellice, Villar Pellice.

     25) Comuni delle Valli Chisone e Germanasca: Fenestrelle, Inverso Pinasca, Massello, Perosa Argentina, Perrero, Pinasca, Pomaretto, Porte, Pragelato, Prali, Pramollo, Roreto Chisone, Salza di Pinerolo, San Germano Chisone, Usseaux, Villar Perosa.

     26) Comuni del Pinerolese Pedemontano: Cantalupa, Cumiana, Frossasco, Pinerolo, Prarostino, Roletto, San Pietro Val Lemina, San Secondo di Pinerolo.

     27) Comuni della Valle Sangone: Coazze, Giaveno, Piossasco, Reano, Sangano, Trana, Valgioie.

     28) Comuni della Bassa Valle di Susa e Val Cenischia: Almese, Avigliana, Borgone, Bruzolo, Bussoleno, Caprie, Caselette, Chianocco, Chiusa San Michele, Condove, Mattie, Meana di Susa, Mompantero, Moncenisio, Novalesa, Rubiana, Sant'ambrogio di Torino, Sant'antonino di Susa, San Didero, San Giorgio di Susa, Susa, Vaie, Venaus, Villar Dora, Villar Focchiardo.

     29) Comuni dell'Alta Valle di Susa: Bardonecchia, Cesana, Chiomonte, Claviere, Exilles, Giaglione, Gravere, Oulx, Salbertrand, Sauze di Cesana, Sauze d'Oulx, Sestriere.

     30) Comuni della Valle Ceronda e Casternone: Givoletto, La Cassa, Val della Torre, Vallo, Varisella.

     31) Comuni delle Valli di Lanzo: Ala di Stura, Balangero, Balme, Cafasse, Cantoira, Ceres, Chialamberto, Coassolo, Corio, Germagnano, Groscavallo, Lanzo, Lemie, Mezzenile, Monastero Lanzo, Pessinetto, Traves, Usseglio, Viù.

     32) Comuni dello Alto Canavese: Canischio, Cuorgnè, Forno Canavese, Levone, Pertusio, Pracorsano, Pratiglione, Rivara, San Colombano Belmonte, Valperga.

     33) Comuni delle Valli Orco e Soana: Alpette, Ceresole Reale, Frassinetto, Ingria, Locana, Noasca, Pont Canavese, Ribordone, Ronco, Sparone, Valprato Soana.

     34) Comuni della Valle Sacra: Borgiallo, Castellamonte, Castelnuovo Nigra, Chiesanuova, Cintano, Colleretto Castelnuovo.

     35) Comuni della Valle Chiusella: Alice Superiore, Brosso, Issiglio, Lugnacco, Meugliano, Pecco, Rueglio, Trausella, Traversella, Vico Canavese, Vidracco, Vistrorio.

     36) Comuni della Dora Baltea Canavesana: Andrate, Carema, Nomaglio, Quassolo, Quincinetto, Settimo Vittone, Tavagnasco.

     37) Comuni della Valsesia: Alagna, Balmuccia, Boccioleto, Borgosesia, Breia, Campertogno, Carcoforo, Cellio, Cervatto, Civiasco, Cravagliana, Fobello, Mollia, Pila, Piode, Quarona, Rassa, Rima San Giuseppe, Rimasco, Rimella, Riva Valdobbia, Rossa, Sabbia, Scopa, Scopello, Valduggia, Varallo, Vocca.

     38) Comuni della Val Sessera: Ailoche, Caprile, Coggiola, Crevacuore, Guardabosone, Portula, Postua, Pray Biellese, Sostegno.

     39) Comuni della Valle Mosso: Bioglio, Callabiana, Camandona, Mosso Santa Maria, Pettinengo, Pistolesa, Selve Marcone, Soprana, Trivero, Vallanzengo, Valle Mosso, Valle San Nicolao, Veglio.

     40) Comuni delle Prealpi Biellesi: Casapinta, Cerreto Castello, Cossato, Curino, Crosa, Lessona, Mezzana Mortigliengo, Piatto, Quaregna, Strona, Valdengo, Vigliano Biellese.

     41) Comuni dell'Alta Valle del Cervo: Campiglia Cervo, Piedicavallo, Quittengo, Rosazza, San Paolo Cervo.

     42) Comuni della Bassa Valle del Cervo: Andorno Micca, Biella, Miagliano, Pralungo, Ronco Biellese, Sagliano Micca, Tavigliano, Ternengo, Tollegno, Zumaglia.

     43) Comuni dell'Alta Valle dell'Elvo: Donato, Graglia, Magnano, Muzzano, Netro, Pollone, Sala Biellese, Sordevolo, Torrazzo, Zmone.

     44) Comuni della Bassa Valle dell'Elvo: Camburzano, Mongrano, Occhieppo Inferiore, Occhieppo Superiore, Zubiena.

     45) Comuni della Langa Astigiana - Val Bormida: Bubbio, Cassinasco, Cessole, Loazzolo, Mombaldone, Monastero Bormida, Olmo Gentile, Roccaverano, San Giorgio Scarampi, Serole, Sessame, Vesime".

     Per la modifica delle delimitazioni stabilite con la presente legge, l'iniziativa spetta alla regione, d'intesa con i comuni interessati. L'iniziativa stessa può essere esercitata anche su proposta dei consigli comunali delle comunità montane interessate, secondo le norme dello statuto regionale.

 

     Art. 2.

     Il contributo delle singole comunità montane per le spese di funzionamento dei loro uffici di cui all'art. 1 della legge regionale 30 marzo 1974, n. 9 è confermato nella misura annua di l. 6.000.000.

     A decorrere dall'anno 1980 il contributo aggiuntivo cui all'art. 1 della legge regionale 7 luglio 1976, n. 35, è aumentato:

     a) da 1.200 a 1.500 per ogni ettaro di superficie delle zone classificate montane ai sensi dell'art. 3 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102;

     b) da 1.200 a 1.500 per ogni abitante residente nelle stesse zone montane in base ai dati dell'ultimo censimento della popolazione.

     Al fine dell'applicazione dei commi precedenti è autorizzata, per l'anno 1980, la spesa di l. 1.300.000.000 da iscrivere al capitolo denominato "contributi nelle spese di funzionamento delle comunità montane di cui all'art. 2 della citata legge regionale n. 9/74".

     Per gli anni successivi, il corrispondente stanziamento di spesa è fissato con del bilancio regionale.

 

     Art. 3.

     La giunta regionale è autorizzata a concedere la garanzia fideiussoria della regione, nell'interesse delle comunità montane perla stipulazione di mutui da contrarsi con istituti di credito a ciò proposti operanti nel territorio regionale destinati alla esecuzione di opere ed interventi per le finalità previste dall'art. 2, lettera a), e dall'art. 9 della legge n. 1102/1971.

     La fideiussione è accordata qualora la comunità montana non possa dare altre garanzie, oppure quando dette garanzie siano ritenute insufficienti dall'istituto mutuante.

     La garanzia fidejussoria sarà prestata per tutta la durata dei mutui compreso il periodo di preammortamento con decorrenza dalla data di stipulazione dei relativi contratti e comprenderà gli interessi, le spese, le imposte e gli altri accessori richiesti dall'istituto mutuante.

     La fideiussione è solidale e indivisibile con le comunità montane mutuatarie e ha carattere sussidiario, a norma del secondo comma dell'art. 1944 del codice civile, ai fini della preventiva escussione del debitore principale, con rinuncia al beneficio del termine di cui al successivo art. 1957 dello stesso codice civile.

     L'atto di concessione di ogni singola fidejussione a favore delle comunità montane nei confronti dell'istituto di credito mutuante è formalizzato con l'emissione di apposito decreto del presidente della giunta regionale nel quale sono contenute le condizioni e le modalità in vigore presso l'istituto di credito stesso, preventivamente concordate ed approvate con deliberazione della giunta regionale.

     Alla copertura degli eventuali oneri derivanti dalle fideiussioni semplici e sussidiarie rilasciate dalla regione ai sensi dei commi precedenti si provvederà, ove occorra, per gli esercizi 1980 e successivi, con l'assegnazione ad apposito capitolo, da costituire nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale con la denominazione "oneri per le prestazioni di garanzie fideiussorie alle comunità montane".

 

     Art. 4.

     I termini di cui agli articoli 10, 15 e 16 fissati dalla legge regionale n. 17/1973 decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge in ordine agli adempimenti derivanti ai fini della legge stessa.

     Parimenti entro il termine fissato dall'art. 1717 della legge regionale n. 17/1973, le comunità montane che vengono a subire integrazioni e modificazioni nella loro originaria delimitazione territoriale e denominazione, regolano, d'intesa fra le parti, i conseguenti rapporti patrimoniali ed amministrativi in base ai criteri di riparto previsti dall'art. 14 della medesima legge numero 17/1973 e della legge regionale n. 9/1974 modificata con legge regionale n. 35/1976,in quanto applicabili.

 

     Art. 5.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 45, comma 6, dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della regione.

     La presente legge regionale sarà pubblicata nel bollettino ufficiale della regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 15 della L.R. 14 marzo 2014, n. 3.

[2] Articolo abrogato dall'art. 58 della L.R. 2 luglio 1999, n. 16, a partire dalla data indicata nello stesso art. 58 della L.R. 16/1999.