§ 5.1.69 - R.R. 24 ottobre 2008, n. 2.
Criteri per il calcolo dei canoni locativi degli alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata. Attuazione dell'articolo 20 quaterdecies [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.1 urbanistica e edilizia
Data:24/10/2008
Numero:2


Sommario
Art. 1.  (Oggetto)
Art. 2.  (Valore dell’immobile - Canone oggettivo)
Art. 3.  (Superficie convenzionale)
Art. 4.  (Valore unitario di mercato)
Art. 5.  (Fasce di capacità economica degli assegnatari)
Art. 6.  (Calcolo del canone locativo)
Art. 7.  (Limiti minimi e massimi di canone locativo)
Art. 8.  (Aggiornamento annuale del canone locativo)
Art. 9.  (Riduzione del canone locativo)
Art. 10.  (Attribuzione d’ufficio della fascia di capacità economica)
Art. 11.  (Disposizioni transitorie e finali)
Art. 11 bis.  (Decorrenza)


§ 5.1.69 - R.R. 24 ottobre 2008, n. 2.

Criteri per il calcolo dei canoni locativi degli alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata. Attuazione dell'articolo 20 quaterdecies della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 36

(B.U. 30 ottobre 2008, n. 101)

 

Art. 1. (Oggetto)

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di calcolo dei canoni locativi degli alloggi di Edilizia residenziale pubblica sovvenzionata (ERP), in attuazione e secondo i principi di cui al capo IV del titolo III della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 36 (Riordino del sistema regionale delle politiche abitative).

2. Il sistema di calcolo del canone è commisurato al valore degli immobili e alla capacità economica dell’assegnatario valutata con i parametri stabiliti ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (Definizione dei criteri unificati di valutazione della situazione dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell’articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449).

2 bis. I parametri di valutazione della capacità economica di cui al comma 2 sono integrati dai seguenti:

a) la franchigia da applicare alla valutazione del patrimonio mobiliare della famiglia dell'assegnatario è incrementata di euro 5.000,00 rispetto all'importo individuato dalla tabella 1, parte II, lettera b) allegata al d.lgs. 109/1998;

b) concorre alla determinazione della capacità economica degli assegnatari il reddito derivante da assegni sociali, pensioni sociali, pensioni di invalidità civile, pensione di reversibilità relativa all'annualità fiscale cui si riferisce la dichiarazione ISEE, maggiorazioni sociali delle pensioni, altri redditi percepiti all'estero [1].

2 ter. Ai fini del presente regolamento, la capacità economica degli assegnatari valutata con i parametri di cui al presente articolo è indicata come valore ISEE-ERP [2].

  

     Art. 2. (Valore dell’immobile - Canone oggettivo)

1. Il valore degli immobili di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata viene determinato in relazione a parametri oggettivi ed è pari al prodotto della superficie convenzionale (SC) moltiplicata per il valore unitario di mercato (VUM).

2. Il canone oggettivo degli immobili è pari al prodotto tra il valore dell’immobile di cui al comma 1 e il tasso di rendimento sul valore dell’immobile medesimo pari al 3,85 per cento.

  

     Art. 3. (Superficie convenzionale)

1. La superficie convenzionale degli alloggi è data dalla somma dei seguenti parametri:

a) l’intera superficie dell’unità immobiliare;

b) il 50 per cento della superficie delle autorimesse singole;

c) il 20 per cento della superficie del posto macchina in autorimesse di uso comune, che, qualora non quantificata, è stabilita forfettariamente in 8 metri quadrati;

d) il 25 per cento della superficie di balconi, terrazze, cantine ed altri accessori simili;

e) il 15 per cento della superficie scoperta di pertinenza dell’immobile in godimento esclusivo dell’assegnatario, fino ad un massimo non eccedente la superficie di cui alla lettera a).

2. Le superfici di cui alle lettere a), b) e d) del comma 1 si misurano al netto dei muri perimetrali e di quelli interni.

3. La quota in superficie dei vani che abbia altezza utile inferiore a metri 1,70 non è computata.

  

     Art. 4. (Valore unitario di mercato)

1. Per individuare il valore unitario di mercato si fa riferimento alla media aritmetica dei valori, massimo e minimo, pubblicati dall’Osservatorio dei valori immobiliari dell’Agenzia del territorio per gli immobili di stato conservativo normale, applicando le tabelle di conversione catastale, tipologica e di stato conservativo, allegate al presente regolamento (Allegato A).

2. La media aritmetica dei valori di cui al comma 1 viene calcolata assumendo la media dei valori minimi e massimi disponibili alla data di stipula del contratto locativo, rilevati nelle diverse zone omogenee di ciascun Comune.

3. Al valore di cui al comma 2 si applicano i seguenti coefficienti moltiplicatori correttivi:

a) dotazione di pertinenze:

1) nessuna: 0,80;

2) una pertinenza tra posto auto condominiale, cantina, soffitta, balcone, area scoperta in uso esclusivo: 0,90;

3) due o più pertinenze tra quelle descritte al numero 2), ovvero posto auto coperto in uso esclusivo: 1,00;

4) autorimessa autonoma in aggiunta ad almeno una delle pertinenze di cui ai numeri 2) e 3): 1,10;

b) stato di conservazione:

1) normale: 1,00;

2) mediocre: 0,80;

3) scadente: 0,60;

c) livello di piano:

1) seminterrato / oltre il III piano senza ascensore: 0,80;

2) terreno / oltre il II piano senza ascensore: 0,90;

3) altri piani: 1;

d) impianto termico:

1) assenza di impianto fisso: 0,80;

2) impianto centralizzato: 0,90;

3) impianto autonomo o contabilizzato: 1;

e) vetustà calcolata a partire dalla data del rilascio del certificato di agibilità o, qualora manchi, dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione:

1) ultimi 10 anni: 1,00;

2) da 11 a 20 anni: 0,90;

3) da 21 a 30 anni: 0,80;

4) da 31 a 50 anni: 0,75;

5) oltre 50 anni: 0,70.

4. Per la determinazione dello stato di conservazione e manutenzione, di cui al comma 3, lettera b), si tiene conto dei seguenti elementi:

a) propri dell’unità immobiliare:

1) pavimenti;

2) pareti e soffitti;

3) infissi;

4) impianto elettrico;

5) impianto idrico e servizi igienico-sanitari;

6) impianto di riscaldamento;

b) comuni:

1) accessi, scale e ascensore;

2) facciate, coperture e parti comuni in genere.

5. Lo stato di conservazione dell’immobile, di cui al comma 3, lettera b), si considera:

a) mediocre: qualora siano in scadenti condizioni tre degli elementi di cui al comma 4, dei quali due devono essere propri dell’unità immobiliare;

b) scadente: qualora siano in scadenti condizioni almeno quattro degli elementi di cui al comma 4, dei quali tre devono essere propri dell’unità immobiliare.

6. Lo stato dell’immobile si considera, in ogni caso, scadente se l’unità immobiliare non dispone di impianto elettrico o dell’impianto idrico con acqua corrente nella cucina e nei servizi ovvero se non dispone di servizi igienici privati o se essi sono comuni a più unità immobiliari.

7. In caso di integrale ristrutturazione dell’immobile la vetustà di cui al comma 3, lettera e), riparte da zero.

  

     Art. 5. (Fasce di capacità economica degli assegnatari) [3]

1. Ai fini del presente regolamento vengono individuate le seguenti fasce di valore ISEE-ERP nelle quali collocare gli assegnatari:

a) fascia di protezione sociale (Fascia A): valore ISEE-ERP non superiore all'importo di n. 1,5 assegni sociali INPS. A tale fascia possono accedere solo gli assegnatari con valore ISEE-ERP composto da: lavoro dipendente o assimilato; lavoro non dipendente a carattere occasionale; pensione; trattamento di cassaintegrazione, indennità di mobilità, indennità di disoccupazione; sussidi assistenziali; assegno del coniuge separato o divorziato; rendite immobiliari e redditi da patrimonio purché complessivamente non superiori a euro 500,00;

b) fascia di permanenza nell'assegnazione (Fascia B):

1) valore ISEE-ERP non superiore all'importo di n. 2 assegni sociali INPS (Fascia B1);

2) valore ISEE-ERP non superiore all'importo di n. 3 assegni sociali INPS (Fascia B2);

3) valore ISEE-ERP non superiore al doppio del limite di reddito stabilito per l'accesso (Fascia B3);

c) fascia di decadenza (Fascia C): valore ISEE-ERP superiore al doppio del limite di reddito stabilito per l'accesso.

2. Il valore ISEE-ERP dei nuclei familiari monopersonali o composti esclusivamente da persone di età superiore a sessantacinque anni, collocati nella fascia di reddito "A", è diminuito del 20 per cento. La diminuzione percentuale non è cumulabile.

  

     Art. 6. (Calcolo del canone locativo)

1. Per procedere al calcolo del canone locativo vengono individuati i seguenti coefficienti moltiplicatori di abbattimento del canone oggettivo:

a) 0,40 per le famiglie collocate nella Fascia A di valore ISEE-ERP;

b) 0,50 per le famiglie collocate nella Fascia B1 di valore ISEE-ERP;

c) 0,60 per le famiglie collocate nella Fascia B2 di valore ISEE-ERP;

d) 0,70 per le famiglie collocate nella Fascia B3 di valore ISEE-ERP [4].

2. Per le famiglie collocate nella Fascia A, l’incidenza del canone sul valore ISEE-ERP non può superare il valore del 18 per cento, salvo l’importo minimo di canone locativo stabilito ai sensi dell’articolo 7 [5].

3. I locatari collocati nella Fascia C corrispondono un canone locativo pari al 100 per cento del canone oggettivo, calcolato ai sensi degli articoli 2, 3 e 4.

4. A decorrere dalla data di dichiarazione di decadenza e fino al rilascio dell’alloggio viene applicato un corrispettivo di concessione d’uso pari al canone oggettivo di cui al comma 3 maggiorato del 20 per cento.

  

     Art. 7. (Limiti minimi e massimi di canone locativo)

1. In relazione alle fasce di capacità economica di appartenenza vengono stabiliti i seguenti limiti minimi e massimi di canone locativo:

a) per la Fascia A:

1) canone minimo pari a 30 euro/mese da aggiornare annualmente, con decorrenza 1° gennaio 2009, in base alla variazione degli indici ISTAT secondo quanto disposto dall'articolo 8, comma 3, ovvero pari al 10 per cento del valore ISEE-ERP dell'assegnatario, se maggiore;

2) canone massimo non superiore al 18 per cento del valore ISEE-ERP dell'assegnatario;

b) per la Fascia B:

1) Fascia B1: canone minimo pari al 10 per cento del valore ISEE-ERP dell'assegnatario; canone massimo non superiore al 20 per cento del valore ISEE-ERP dell'assegnatario;

2) Fascia B2: canone minimo pari al 12 per cento del valore ISEE-ERP dell'assegnatario; canone massimo non superiore al 21 per cento del valore ISEE-ERP dell'assegnatario;

3) Fascia B3: canone minimo pari al 14 per cento del valore ISEE-ERP dell'assegnatario; canone massimo non superiore al 22 per cento del valore ISEE-ERP dell'assegnatario;

c) per la Fascia C il canone minimo è pari al 100 per cento del canone oggettivo [6].

2. L'assegnatario che, pur avendo un valore ISEE-ERP inferiore, viene collocato in fascia B1 in ragione della natura del suo reddito, corrisponde un canone minimo non inferiore al 10 per cento della soglia minima di valore ISEE-ERP stabilita per la medesima fascia B1 [7].

3. Per gli assegnatari appartenenti alle Fasce A e B di capacità economica, il canone locativo non può essere superiore al canone oggettivo calcolato ai sensi dell’articolo 2, comma 2.

4. Il canone di locazione non può superare quello derivante dai valori risultanti dagli accordi locali sottoscritti ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo) ovvero, qualora non aggiornati, il valore determinato ai sensi dell’articolo 3, comma 114, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2004), ad eccezione di quello previsto per i locatari dichiarati decaduti dall’assegnazione.

  

     Art. 8. (Aggiornamento annuale del canone locativo)

1. Gli enti gestori degli alloggi annualmente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine fissato per la denuncia IRPEF, richiedono agli assegnatari la documentazione anagrafica e fiscale necessaria per la collocazione dei medesimi nelle fasce di capacità economica di cui all’articolo 5 e per il conseguente calcolo del canone dovuto dal primo gennaio dell’anno successivo, nonché la documentazione volta ad accertare il possesso dei requisiti per la permanenza nell’assegnazione dell’alloggio.

2. Gli ERAP predispongono unitariamente i modelli che gli assegnatari sono tenuti a utilizzare per la trasmissione dei dati di cui al comma 1, da effettuare entro trenta giorni dalla richiesta.

3. Il canone oggettivo di locazione viene aggiornato dall’ente gestore, a decorrere dal primo gennaio di ogni anno, in misura pari al 75 per cento della variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati registrato nel mese di settembre dell’anno precedente [8].

  

     Art. 9. (Riduzione del canone locativo)

1. L’assegnatario può richiedere in corso d’anno la rideterminazione provvisoria del canone locativo in caso di variazione della propria capacità economica che comporti una riduzione del canone locativo pari ad almeno il 30 per cento.

2. Alla richiesta, compilata su appositi modelli predisposti dagli enti gestori, viene allegata la documentazione attestante le variazioni intervenute rispetto alla certificazione ISEE-ERP già assunta per il calcolo del canone locativo [9].

3. L’ente gestore, compiute le necessarie verifiche e accertamenti, dispone la rideterminazione provvisoria del canone locativo a decorrere dal mese successivo a quello della richiesta e fino al successivo aggiornamento annuale del canone di locazione per l’eventuale conguaglio.

4. L’assegnatario può richiedere in corso d’anno la rideterminazione definitiva del canone locativo producendo una nuova certificazione ISEE-ERP. Il nuovo canone decorre dal mese successivo a quello di presentazione della richiesta [10].

  

     Art. 10. (Attribuzione d’ufficio della fascia di capacità economica)

1. Qualora l’assegnatario ometta l’invio della documentazione di cui all’articolo 8 entro il termine del 31 ottobre ovvero qualora la documentazione inviata appaia palesemente inattendibile, l’ente gestore provvede ad apposita comunicazione ai competenti uffici finanziari per i dovuti accertamenti volti alla determinazione dell’effettiva capacità economica dell’interessato.

2. In attesa dell’esito degli accertamenti l’assegnatario viene inserito nella fascia di capacità economica immediatamente superiore rispetto a quella dichiarata ovvero, in mancanza, a quella immediatamente superiore a quella dell’anno precedente ovvero, in mancanza, nella Fascia C.

3. La presentazione tardiva della documentazione non comporta alcun conguaglio del canone a favore dell’assegnatario, salva l’ipotesi in cui questi risulti appartenere alla Fascia A.

  

     Art. 11. (Disposizioni transitorie e finali)

1. Qualora l’applicazione del presente regolamento comporti aumenti del canone superiori al 100 per cento rispetto all’importo calcolato sulla base dei criteri vigenti alla data di entrata in vigore del regolamento medesimo, in fase di prima applicazione l’incremento del canone viene richiesto dall’ente gestore nella misura del 50 per cento per il primo anno e del 75 per cento nel secondo anno.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alle famiglie assegnatarie collocate in Fascia C ovvero per aumenti inferiori, come valore assoluto, ad euro 50,00 mensili.

 

     Art. 11 bis. (Decorrenza) [11]

1. Gli effetti del presente regolamento decorrono dal 1° gennaio 2011, salvo il caso in cui l’applicazione dei criteri ivi stabiliti comporti un canone più favorevole per gli assegnatari.

 

 

ALLEGATO  [12]


[1] Comma aggiunto dall'art. 1 del R.R. 30 gennaio 2012, n. 2.

[2] Comma aggiunto dall'art. 1 del R.R. 30 gennaio 2012, n. 2.

[3] Articolo così sostituito dall'art. 2 del R.R. 30 gennaio 2012, n. 2.

[4] Comma così sostituito dall'art. 3 del R.R. 30 gennaio 2012, n. 2.

[5] Comma così modificato dall'art. 3 del R.R. 30 gennaio 2012, n. 2.

[6] Comma così sostituito dall'art. 4 del R.R. 30 gennaio 2012, n. 2.

[7] Comma così sostituito dall'art. 4 del R.R. 30 gennaio 2012, n. 2.

[8] Comma così modificato dall'art. 5 del R.R. 30 gennaio 2012, n. 2.

[9] Comma così modificato dall'art. 6 del R.R. 30 gennaio 2012, n. 2.

[10] Comma così modificato dall'art. 6 del R.R. 30 gennaio 2012, n. 2.

[11] Articolo aggiunto dall'art. 1 del R.R. 2 marzo 2009, n. 4.

[12] Per una modifica al presente allegato, vedi l'art. 7 del R.R. 30 gennaio 2012, n. 2.