Settore: | Codici regionali |
Regione: | Marche |
Materia: | 4. sviluppo economico |
Capitolo: | 4.7 fiere, mercati, commercio |
Data: | 15/10/2002 |
Numero: | 19 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il comma 2 dell’articolo 1 della l.r. 4 ottobre 1999, n. 26 è sostituito dal seguente |
Art. 2. 1. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 26/1999 sono soppresse le parole: “misti o” |
Art. 3. 1. Il comma 1 dell’articolo 6 della l.r. 26/1999 è sostituito dal seguente |
Art. 4. 1. L’articolo 7 della l.r. 26/1999 è sostituito dal seguente |
Art. 5. |
Art. 6. 1. Il numero 2) della lettera a) e il numero 2) della lettera b) del comma 4 dell’articolo 9 della l.r. 26/1999 sono abrogati |
Art. 7. 1. Il comma 3 dell’articolo 12 della l.r. 26/1999 è abrogato |
Art. 8. 1. Dopo il comma 1 dell’articolo 13 della l.r. 26/1999 è aggiunto il seguente |
Art. 9. 1. Il comma 2 dell’articolo 14 della l.r. 26/1999 è sostituito dal seguente |
Art. 10. 1. L’articolo 15 della l.r. 26/1999 è sostituito dal seguente |
Art. 11. 1. L’articolo 16 della l.r. 26/1999 è sostituito dal seguente |
Art. 12. 1. Dopo il comma 1 dell’articolo 17 della l.r. 26/1999 è aggiunto il seguente |
Art. 13. 1. Al comma 4 dell’articolo 19 della l.r. 26/1999 dopo le parole: “spostamento dei mercati” sono aggiunte le parole |
Art. 14. 1. Dopo il comma 4 dell’articolo 20 della l.r. 26/1999 sono aggiunti i seguenti |
Art. 15. 1. La lettera a) del comma 2 dell’articolo 21 della l.r. 26/1999 è sostituita dalla seguente |
Art. 16. 1. Al comma 3 dell’articolo 22 della l.r. 26/1999 le parole: “Il trasferimento del mercato” sono sostituite dalle parole: |
Art. 17. 1. La lettera e) del comma 1 dell’articolo 23 della l.r. 26/1999 è sostituita dalla seguente |
Art. 18. 1. Al comma 3 dell’articolo 25 della l.r. 26/1999 la parola: “sanità” è sostituita dalla parola |
Art. 19. 1. Il comma 4 dell’articolo 26 della l.r. 26/1999 è sostituito dal seguente |
Art. 20. 1. Al comma 1 dell’articolo 27 della l.r. 26/1999 le parole: “con delibera comunale” sono sostituite dalle parole |
Art. 21. 1. Al comma 3 dell’articolo 28 della l.r. 26/1999 sono soppresse le parole: “o fiera” |
Art. 22. 1. Nella rubrica dell’articolo 29 della l.r. 26/1999 le parole: “delle concessioni” sono sostituite dalle parole |
Art. 23. 1. Il comma 1 dell’articolo 30 della l.r. 26/1999 è sostituito dal seguente |
Art. 24. 1. Al comma 1 dell’articolo 31 della l.r. 26/1999 sono soppresse le parole: “o dal Comune scelto dall’operatore non residente nella regione” |
Art. 25. 1. Alla fine del comma 4 dell’articolo 32 della l.r. 26/1999 sono aggiunte le parole |
Art. 26. 1. Nella rubrica dell’articolo 33 della l.r. 26/1999 dopo la parola: “revoca” aggiungere le parole |
Art. 27. 1. Il comma 3 dell’articolo 34 della l.r. 26/1999 è sostituito dal seguente |
Art. 28. 1. Il comma 2 dell’articolo 35 della l.r. 26/1999 è sostituito dal seguente |
Art. 29. 1. La lettera b) del comma 2 dell’articolo 36 della l.r. 26/1999 è sostituita dalla seguente |
Art. 30. 1. Al comma 7 dell’articolo 37 della l.r. 26/1999 è aggiunto il seguente periodo |
Art. 31. 1. Al comma 1 dell’articolo 41 della l.r. 26/1999, dopo le parole: “presente legge” sono aggiunte le parole |
Art. 32. 1. Dopo l’articolo 41 della l.r. 26/1999 è aggiunto il seguente |
Art. 33. 1. Le Tabelle C e D allegate alla l.r. 26/1999 sono sostituite dalle tabelle allegate alla presente legge |
Art. 34. 1. La Giunta regionale adotta, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri e le modalità per l’applicazione, nonché la modulistica relativa e il [...] |
§ 4.7.35 - L.R. 15 ottobre 2002, n. 19. [1]
Modifiche della legge regionale 4 ottobre 1999, n. 26 concernente: “Norme ed indirizzi per il settore del commercio”.
(B.U. 21 ottobre 2002, n. 112).
1. Il comma 2 dell’articolo 1 della
(Omissis).
1. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 5 della
1. Il comma 1 dell’articolo 6 della
(Omissis).
2. Dopo il comma 4 dell’articolo 6 della
(Omissis).
1. L’articolo 7 della
(Omissis).
[1. Dopo l’articolo 8 della
(Omissis).]
1. Il numero 2) della lettera a) e il numero 2) della lettera b) del comma 4 dell’articolo 9 della
2. Il comma 5 dell’articolo 9 della
(Omissis).
3. Al comma 6 dell’articolo 9 della
(Omissis).
1. Il comma 3 dell’articolo 12 della
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 13 della
(Omissis).
1. Il comma 2 dell’articolo 14 della
(Omissis).
2. Dopo il comma 2 dell’articolo 14 della
(Omissis).
1. L’articolo 15 della
(Omissis).
1. L’articolo 16 della
(Omissis).
2. Dopo l’articolo 16 della
(Omissis).
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 17 della
(Omissis).
1. Al comma 4 dell’articolo 19 della
(Omissis).
2. Al comma 5 dell’articolo 19 della
(Omissis).
3. Dopo il comma 7 dell’articolo 19 della
(Omissis).
1. Dopo il comma 4 dell’articolo 20 della
(Omissis).
1. La lettera a) del comma 2 dell’articolo 21 della
(Omissis).
2. La lettera n) del comma 2 dell’articolo 21 della
(Omissis).
3. Il comma 3 dell’articolo 21 della
(Omissis).
4. Dopo il comma 3 dell’articolo 21 della
(Omissis).
1. Al comma 3 dell’articolo 22 della
(Omissis).
2. Il comma 4 dell’articolo 22 della
(Omissis).
3. Le lettere a) e b) del comma 5 dell’articolo 22 della
(Omissis).
1. La lettera e) del comma 1 dell’articolo 23 della
(Omissis).
2. Alla lettera f) del comma 1 dell’articolo 23 della
(Omissis).
3. Le lettere c) e g) del comma 1 dell’articolo 23 della
1. Al comma 3 dell’articolo 25 della
(Omissis).
1. Il comma 4 dell’articolo 26 della
(Omissis).
1. Al comma 1 dell’articolo 27 della
(Omissis).
2. Il comma 3 dell’articolo 27 della
(Omissis).
3. Le lettere a) e b) del comma 4 dell’articolo 27 della
(Omissis).
4. Al comma 8 dell’articolo 27 della
(Omissis).
5. Al comma 10 dell’articolo 27 della
(Omissis).
6. La lettera c) del comma 13 dell’articolo 27 della
(Omissis).
7. Dopo il comma 15 dell’articolo 27 della
(Omissis).
1. Al comma 3 dell’articolo 28 della
2. Al comma 4 dell’articolo 28 della
(Omissis).
3. I commi 5 e 6 dell’articolo 28 della
(Omissis).
4. Dopo il comma 6 dell’articolo 28 della
(Omissis).
5. Alla fine del comma 10 dell’articolo 28 della
(Omissis).
6. Al comma 11 dell’articolo 28 della
7. Il comma 12 dell’articolo 28 della
(Omissis).
1. Nella rubrica dell’articolo 29 della
(Omissis).
2. La lettera a) del comma 2 dell’articolo 29 della
(Omissis).
3. Il numero 2) della lettera a) del comma 3 dell’articolo 29 della
(Omissis).
4. Il numero 3) della lettera c) del comma 3 dell’articolo 29 della
(Omissis).
5. Le lettere a) e b) del comma 4 dell’articolo 29 della
(Omissis).
6. Il comma 6 dell’articolo 29 della
(Omissis).
1. Il comma 1 dell’articolo 30 della
(Omissis).
1. Al comma 1 dell’articolo 31 della
2. Al comma 3 dell’articolo 31 della
(Omissis).
3. Il comma 5 dell’articolo 31 della
(Omissis).
4. Il comma 7 dell’articolo 31 della
(Omissis).
1. Alla fine del comma 4 dell’articolo 32 della
(Omissis).
2. Al comma 5 dell’articolo 32 della
(Omissis).
1. Nella rubrica dell’articolo 33 della
(Omissis).
2. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 33 della
3. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 33 della
(Omissis).
4. Dopo il comma 1 dell’articolo 33 della
(Omissis).
1. Il comma 3 dell’articolo 34 della
(Omissis).
2. Al comma 4 dell’articolo 34 della
3. Il comma 7 dell’articolo 34 della
(Omissis).
1. Il comma 2 dell’articolo 35 della
(Omissis).
1. La lettera b) del comma 2 dell’articolo 36 della
(Omissis).
1. Al comma 7 dell’articolo 37 della
(Omissis).
2. Dopo il comma 10 dell’articolo 37 della
(Omissis).
1. Al comma 1 dell’articolo 41 della
(Omissis).
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 41 della
(Omissis).
3. Il comma 2 dell’articolo 41 della
1. Dopo l’articolo 41 della
(Omissis).
1. Le Tabelle C e D allegate alla
1. La Giunta regionale adotta, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri e le modalità per l’applicazione, nonché la modulistica relativa e il regolamento-tipo concernente il settore del commercio su aree pubbliche.
2. Qualora non abbiano già provveduto, i Comuni adottano le norme e i criteri di cui all’articolo 12, comma 1, della
Tabelle
(Omissis).
[1] Abrogata dall'art. 100 della
[2] Articolo abrogato dall'art. 31 della