§ 4.5.107 - L.R. 21 febbraio 2000, n. 10.
Interventi a favore della sicurezza e delle attività di autoveicoli in servizio taxi.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.5 trasporti
Data:21/02/2000
Numero:10


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Contributi).
Art. 3.  (Misura del contributo).
Art. 4.  (Modalità di attuazione).
Art. 5.  (Norma finanziaria).


§ 4.5.107 - L.R. 21 febbraio 2000, n. 10. [1]

Interventi a favore della sicurezza e delle attività di autoveicoli in servizio taxi.

(B.U. 25 febbraio 2000, n. 8 - 1 suppl.ord.).

 

Art. 1. (Finalità).

     1. La Regione Lombardia, per favorire gli autoservizi pubblici non di linea di taxi con autovettura, come definiti dall'art. 2 della legge regionale 15 aprile 1995, n. 20 (Norme per il trasporto di persone mediante servizio di taxi e servizi di noleggio con conducente), concede contributi in conto capitale ai titolari di licenza taxi, singoli o associati nelle forme previste dall'art. 7 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea), o in attesa di assegnazione di licenza taxi, limitatamente ai primi 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 2. (Contributi).

     1. I contributi di cui all'art. 1, sono concessi per:

     a) l'acquisto di autoveicolo nuovo, anche a trazione elettrica o ad "emissioni zero", di prima immatricolazione, destinato al servizio taxi;

     b) la predisposizione dell'autoveicolo al trasporto di soggetti portatori di handicap;

     c) l'installazione sul veicolo di uno o più dispositivi atti a garantire la sicurezza del conducente, quali radio di servizio e apparecchiature ad essa collegate, dispositivi per il pagamento con carte di credito, divisori protettivi;

     d) trasformazione del veicolo da alimentazione a benzina a alimentazione a gas metano o metano liquido (GPL).

 

     Art. 3. (Misura del contributo).

     1. Il contributo di cui all'articolo 2, comma l, lettera a), è corrisposto in conto capitale in una misura compresa tra il 15 e il 35 per cento del costo di fatturazione, al netto dell'imposta sul valore aggiunto e per un massimo di euro 6.000,00 [2].

     2. Il contributo di cui all'art. 2, comma 1, lett. b), c) e d) è corrisposto in conto capitale nella misura del settantacinque per cento del costo di fatturazione al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

     3. I contributi di cui all’articolo 2 non possono essere richiesti da chi ne abbia già goduto nei decorsi tre anni dalla precedente concessione [3].

     4. I contributi di cui all’articolo 2 sono cumulabili con altri tipi di contributo previsti da norme statali, regionali o comunitarie [4].

 

     Art. 4. (Modalità di attuazione).

     1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, determina criteri, procedure di accesso ai contributi e relative modalità di erogazione.

 

     Art. 5. (Norma finanziaria).

     1. Per le finalità di cui alla presente legge è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa complessiva di L. 600.000.000.

     2. All'onere di L. 600.000.000 per l'esercizio finanziario 2000, di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del "Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi" iscritto al capitolo 5.2.2.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione 2000 e pluriennale 2000-2002, utilizzando all'uopo l'accantonamento disposto alla voce 4.2.1.2.9781 "Autoveicoli in servizio di taxi".

     3. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2000 è apportata la seguente variazione:

Stato di previsione delle spese

     - all'ambito 4, settore 2, obiettivo 1, è istituito il capitolo 4.2.1.2.5172 "Contributi per l'acquisto di autoveicoli nuovi da adibire al servizio di taxi, per l'installazione di dispositivi di sicurezza e per la predisposizione dell'autoveicolo al trasporto di soggetti portatori di handicap" con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 600.000.000.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 143 della L.R. 14 luglio 2009, n. 11.

[2] Comma già sostituito dall’art. 7 della L.R. 5 agosto 2002, n. 17 e così ulteriormente sostituito dall’art. 3 della L.R. 20 dicembre 2004, n. 36.

[3] Comma così sostituito dall’art. 6 della L.R. 9 dicembre 2003, n. 25.

[4] Comma così sostituito dall’art. 6 della L.R. 9 dicembre 2003, n. 25.