Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lombardia |
Materia: | 5. finanza e contabilità |
Capitolo: | 5.2 bilancio, contabilità, procedure di spesa |
Data: | 03/08/2004 |
Numero: | 19 |
Sommario |
Art. 1. (Residui attivi e passivi). |
Art. 2. (Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio finanziario 2004). |
Art. 3. (Saldo finanziario alla chiusura dell'esercizio 2003). |
Art. 4. (Reiscrizioni di economie vincolate). |
Art. 5. (Rideterminazione delle spese in annualità). |
Art. 6. (Disposizioni finanziarie). |
Art. 7. (Disposizioni non finanziarie). |
Art. 8. (Spese di funzionamento e determinate ex art. 22 della l.r. n. 34/1978, rifinanziamento di leggi regionali, riduzione di autorizzazioni di spesa e accantonamenti a fondi speciali). |
Art. 9. (Obbligazioni pregresse). |
Art. 10. (Rispetto dell'art. 3, commi 16 - 21ter della legge 24 dicembre 2003, n. 350 come integrati dall'art. 3, comma 1, del decreto legge 12 luglio 2004, n. 168). |
Art. 11. (Entrata in vigore). |
§ 5.2.103 - L.R. 3 agosto 2004, n. 19. [1]
Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2004 ed al bilancio pluriennale 2004/2006 a legislazione vigente e programmatico - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali.
(B.U. 6 agosto 2004, n. 32 – 2 suppl. ord.).
Art. 1. (Residui attivi e passivi).
1. I dati presunti, relativi ai residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2003, riportati rispettivamente nello stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2004, sono rideterminati in conformità ai corrispondenti dati definitivi risultanti dal rendiconto generale dell'esercizio finanziario 2003. Le differenze tra l'ammontare dei residui definitivi dell'esercizio finanziario 2003 e l'ammontare dei residui presunti riportato nello stato di previsione del bilancio per l'esercizio finanziario 2004, sono indicate a livello di UPB nell'allegata Tabella «A».
Art. 2. (Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio finanziario 2004).
1. Il fondo di cassa all'inizio dell'esercizio finanziario 2004 è determinato in € 208.891.107,53 in conformità con quanto disposto dall'articolo unico, comma 2, della legge di approvazione del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2003, ai sensi dell'articolo 51 dello Statuto regionale.
2. In relazione a quanto disposto dal comma 1, nello stato di previsione delle entrate del bilancio per l'esercizio finanziario 2004 la voce «Fondo iniziale di cassa» è determinata in € 208.891.107,53.
3. Nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2004, la dotazione finanziaria di cassa dell'UPB 5.0.4.0.1.301 «Fondo di riserva di cassa» è incrementata di € 208.891.107,53.
Art. 3. (Saldo finanziario alla chiusura dell'esercizio 2003).
1. Il disavanzo di amministrazione dell'esercizio 2003 è determinato in € 1.671.621.972,53. Esso risulta quale differenza fra il saldo positivo per l'anno 2003 di € 4.702.680.318,66 di cui all'articolo unico, comma 1, lettera h), della legge di approvazione del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2003 e l'avvenuta utilizzazione anticipata dello stesso saldo finanziario per complessivi € 6.374.302.291,19, in conseguenza delle seguenti operazioni:
a) iscrizione nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2004, ai sensi dell'articolo 50 della
b) iscrizione nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2004, ai sensi dell'articolo 70-bis della
c) iscrizione nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2004, ai sensi dell'articolo 71, comma 4, della
2. Conseguentemente alla determinazione del disavanzo alla chiusura dell'esercizio precedente pari a euro 1.671.621.972,53 il mutuo previsto dall'articolo 1, comma 6, lettera a), della
3. L'ammortamento dei mutui o di altre forme di indebitamento autorizzati ai sensi dell'articolo 1, comma 8, della
4. Gli oneri di ammortamento per il 2005 e 2006 valutati in € 90.842 all'anno per ogni milione di euro di prestito contratto, trovano capienza negli stanziamenti dell'UPB 5.0.4.0.2.200 per quanto riguarda la quota interessi e dell'UPB 5.0.4.0.6.207 per quanto riguarda la quota capitale, iscritte nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2004 e pluriennale 2004-2006.
5. In relazione alla determinazione del disavanzo per l'esercizio finanziario 2003 di cui al comma 1 ed a quanto disposto dal comma 3, allo stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2004 sono apportate le seguenti variazioni:
STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE:
- la dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell'UPB 5 gennaio 2021 «Mutui per disavanzi regionali ed altre forme d'indebitamento» è ridotta di € 218.378.027,47;
STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE:
- la dotazione finanziaria di competenza della voce 9996 «Saldo finanziario negativo alla chiusura dell'esercizio precedente» è incrementata di € 1.671.621.972,53;
- la dotazione finanziaria di competenza della voce 9998 «Saldo finanziario negativo presunto dell'esercizio precedente» è ridotta di € 1.890.000.000,00;
- la dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell'UPB 5.0.4.0.2.200 «Quota interessi per ammortamento mutui, prestiti obbligazionari, anticipazioni di cassa ed altri oneri finanziari» è ridotta di € 43.509.138,93;
- la dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell'UPB 5.0.4.0.6.207 «Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari» è ridotta di € 49.490.119,32;
- la dotazione finanziaria di cassa dell'UPB 5.0.4.0.1.301 «Fondo di riserva di cassa» è ridotta di € 218.378.027,47.
6. Le maggiori risorse resesi disponibili per il 2004 sono pari a € 92.999.258,25 di competenza e di cassa, di cui € 43.509.138,93 di parte corrente ed € 49.490.119,32 in conto capitale.
Art. 4. (Reiscrizioni di economie vincolate).
1. In relazione all'utilizzo anticipato in sede di bilancio di previsione 2004 della somma di € 7.220.378,30 corrispondente ad economie degli esercizi precedenti su spese per contributi in annualità, per l'iscrizione sui capitoli relativi a contributi in annualità del medesimo importo complessivo e tenuto conto che, con i decreti del dirigente della struttura ragioneria e credito n. 550 del 22 gennaio 2004 e n. 9416 del 7 giugno 2004, si è provveduto a reiscrivere sul bilancio per l'esercizio finanziario 2004 il «Fondo per la copertura finanziaria degli oneri per obbligazioni pregresse derivanti da contributi statali in annualità» di cui all'UPB 5.0.4.0.4.308 «Fondo per il finanziamento di spese in annualità» integralmente, senza tener conto del suddetto utilizzo anticipato, al bilancio per l'esercizio finanziario 2004, sono apportate le seguenti variazioni:
STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE:
- la dotazione finanziaria di competenza della voce 9992 «Quote di economie dell'esercizio precedente da assegnazioni vincolate già iscritte nel corrispondente bilancio di previsione (articolo 50,
STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE:
- la dotazione finanziaria di competenza dell'UPB 5.0.4.0.4.308 «Fondo per il finanziamento di spese in annualità» è ridotta di € 7.220.378,30.
Art. 5. (Rideterminazione delle spese in annualità).
1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 24 della
2. I maggiori oneri in capitale per il 2004 derivanti dal presente articolo sono di € 2.999.250,87 di competenza e di cassa; le maggiori risorse resesi disponibili derivanti dal presente articolo sono pari a € 701.195,23 per l'anno 2005 ed € 789.072,99 per l'anno 2006 di competenza.
Art. 6. (Disposizioni finanziarie).
1. È autorizzato per l'anno 2004 lo stanziamento di entrata di € 4.211.774,38, in relazione alla determinazione in € 4.211.774,38 dell'avanzo della gestione finanziaria del Consiglio regionale per l'esercizio finanziario 2003.
2. Sono autorizzati, per l'esercizio finanziario 2004, il maggior accertamento e riscossione di € 6.000.000,00 per l'alienazione di immobili di proprietà regionale.
3. In relazione al rimborso, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, con decreto n. 9632 del 26 gennaio 2004, della somma complessiva di € 9.082.765,58, quale rimborso parziale delle somme detratte, a titolo di compartecipazione all'IVA, sui contributi statali erogati negli anni 2001, 2002 e 2003, a fronte dei maggiori oneri derivanti dall'esecuzione dei contratti di servizio, e considerato che, per le medesime finalità, relative all'anno 2001, la Regione ha stanziato con
4. È autorizzato per l'anno 2004 l'introito di euro 1.527.171,11 in relazione al recupero dal comune di Milano delle risorse finanziarie regionali per il mancato intervento di ristrutturazione delle sedi dei centri di formazione professionale di Milano via Pace e via Paullo-Anfossi.
5. In seguito alla decisione della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome del 27 maggio 2004 che ha comportato un riequilibrio interregionale, per gli anni 1998/2002, della compensazione per le minori entrate realizzate dalle regioni a statuto ordinario per la riduzione dell'accisa sulla benzina non compensata dal maggiore gettito della tassa automobilistica, come determinato dall'articolo 17, comma 22, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), è autorizzata per l'anno 2005 la maggiore entrata di € 31.141.504,48.
6. È autorizzata per ciascuno degli anni 2004 e 2005 la maggiore entrata di € 47.800.000,00, a seguito della rideterminazione della quota di compartecipazione all'IVA, relativa agli anni 2002 e 2003, così come stabilito dagli articoli 2, 5 e 7 del
7. A seguito del recupero delle somme dovute in relazione agli accertamenti della tassa automobilistica regionale, per gli anni 2000/2003, è autorizzata la maggiore entrata di € 31.000.000,00 per l'anno 2006.
8. In relazione a quanto previsto dall'articolo 28septies, comma 4, della
Iniziativa |
2004 |
2005 |
2006 |
Anziani |
- 25.604,00 |
0.310,00 |
- 60.310,00 |
Beni culturali |
- 231.843,00 |
34.332,00 |
- 273.248,00 |
Accoglienza |
- 3,00 |
4.719,00 |
- 14.719,00 |
Viabilità primaria |
- 276.378,00 |
92.500,00 |
- 573.293,00 |
Rifiuti iniziativa decennale |
- 259.907,00 |
22.710,00 |
- 461.477,00 |
Rifiuti |
|
|
|
iniziativa ventennale |
- 29.660,00 |
27.921,00 |
- 127.921,00 |
Periferie urbane |
- 322.786,00 |
22.786,00 |
- 322.786,00 |
Riqualificazione urbane |
57.479,00 |
- 30.756,00 |
0.756,00 |
Territorio montano |
- 8.327,00 |
.480,00 |
- 2.480,00 |
Viabilità minore |
- 23.391,00 |
00.975,00 |
- 164.368,00 |
Tutela acque |
24.072,00 |
24.072,00 |
24.072,00 |
Mini alloggi |
- 7.067,00 |
6.399,00 |
- 36.399,00 |
Energia |
- 661,00 |
61,00 |
- 661,00 |
Edilizia scolastica |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
Parcheggi |
0,00 |
- 128.180,00 |
28.180,00 |
Governo elettronico |
0,00 |
- 189.506,00 |
04.627,00 |
Strutture alternative |
|
|
|
per anziani |
|
|
|
e portatori di handicap |
0,00 |
- 1.410.000,00 |
12.301,00 |
TOTALE C |
- 1.104.075,00 |
.150.163,00 |
- 3.089.454,00 |
9. In conformità all'Intesa espressa dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome, nella seduta del 12 febbraio 2004, sulla proposta del Ministro della Salute di ripartizione tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano delle disponibilità finanziarie destinate al servizio sanitario nazionale per l'anno 2004, il comma 22 dell'articolo 1 della
«22. In relazione a quanto disposto dal
1) € 12.474.744.465,00 per l'erogazione delle somme spettanti agli enti che nel territorio regionale esercitano le funzioni del servizio sanitario, stanziati alle UPB 256, 4 e 87;
2) € 56.150.000,00 per l'effettuazione degli interventi diretti di cui all'ultimo periodo del comma 21 in materia sanitaria, stanziati alle UPB 257, 258, 259 e 260;
3) € 16.000.000,00 stanziati alla UPB 200, quali oneri degli interessi passivi per anticipazioni riguardanti il settore sanitario, di cui al comma 17.».
10. In relazione a quanto disposto dall'articolo 45 della
11. All'onere degli interessi passivi connessi alla maggiore anticipazione di cui al comma 10 si provvede con le risorse già stanziate a bilancio.
12. Per la realizzazione di interventi di ristrutturazione ospedaliera sono autorizzate, per l'anno 2004, la spesa di € 500.000,00 per l'Ospedale di Brescia e, per l'anno 2006, la spesa di € 31.000.000,00 per l'Ospedale Niguarda.
13. È autorizzata, per l'anno 2004, la spesa di € 5.000.000,00 per l'acquisto di azioni e per l'aumento di capitale della società Infrastrutture Lombarde SPA, costituita ai sensi dell'articolo 23, comma 3bis, della
14. Alla
a) dopo il comma 17 dell'articolo 55 è inserito il seguente:
«17bis. La Regione partecipa con una quota maggioritaria, secondo le disposizioni dello statuto, al capitale sociale della costituenda società consortile di cui al comma 17.».
15. È autorizzata per l'anno 2004 la spesa in capitale di € 80.000,00 per la sottoscrizione del capitale sociale di cui all'articolo 55, comma 17bis, della L.R n. 26/2003, inserito dal comma 14 del presente articolo.
16. La Regione ad incremento della partecipazione azionaria già in atto con Finlombarda s.p.a. è autorizzata, per l'anno 2004, ad acquisire ulteriori quote azionarie.
17. Per la sottoscrizione delle azioni di cui al comma 16 è autorizzata per l'anno 2004, la spesa di € 10.000.000,00.
18. Alla
a) dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:
«Art. 3 bis (Catasto stradale regionale)
1. La Regione promuove la costituzione del catasto stradale regionale quale strumento di rilevazione, archiviazione, aggiornamento e analisi dei dati informativi relativi alla rete viaria ricadente nel territorio lombardo.
2. Il catasto stradale regionale è formato da dati di sintesi dei catasti stradali degli enti proprietari delle strade. Tali enti sono tenuti a trasmettere alla Regione i dati di rispettiva competenza.
3. La Regione promuove altresì la costituzione del catasto stradale da parte degli enti proprietari delle strade attraverso opportune forme di incentivazione e finanziamento e proponendo la stipula di specifici accordi tra i vari soggetti interessati.
4. La Giunta regionale definisce gli aspetti tecnici di dettaglio del catasto stradale regionale, i parametri omogenei di archiviazione delle informazioni e i protocolli unificati di scambio dei dati tra i vari enti.».
19. Per le spese necessarie alla costituzione del catasto stradale regionale di cui all'articolo 3bis della
20. [Alla
a) l'articolo 4 è abrogato] [2].
21. Alla
a) dopo l'articolo 8 ter è inserito il seguente:
«Art. 8 quater (Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese)
1. La Giunta regionale è autorizzata a concorrere, attraverso Finlombarda S.p.A e sue controllate, alla costituzione, sottoscrizione e gestione di fondi mobiliari che, direttamente od indirettamente, partecipino al capitale di rischio o al finanziamento di imprese esistenti o di nuova costituzione, anche in joint venture con imprese estere, per promuovere l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese lombarde e la presenza delle imprese minori sui mercati esteri e di imprese esistenti o di nuova costituzione per il supporto alla crescita e competitività dei settori tradizionali del sistema economico lombardo.».
22. Per la costituzione e sottoscrizione dei fondi mobiliari di cui all'articolo 8 quater della
23. In relazione ai proventi per i diritti su gli atti o certificati rilasciati dalle segreterie delle commissioni provinciali e circondariali dell'artigianato, è autorizzato, per l'anno 2004, l'ulteriore stanziamento di entrata di € 58.840,23.
24. Per incrementare il contributo regionale al fondo di dotazione della Fondazione Orchestra Sinfonica e Coro Sinfonico di Milano Giuseppe Verdi, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2004, la spesa di € 240.000,00.
25. Le maggiori risorse resesi disponibili per il triennio 2004/2006 di parte corrente derivanti dal presente articolo, sono di € 54.621.235,30 di competenza e di cassa per l'anno 2004, € 78.941.504,48 per l'anno 2005 ed € 31.000.000,00 per l'anno 2006 di competenza.
26. I maggiori oneri in conto capitale derivanti dal presente articolo sono di € 19.756.903,89 di competenza e di cassa per l'anno 2004, di € 4.510.163,00 per l'anno 2005 ed € 34.449.454,00 per l'anno 2006 di competenza.
27. In relazione alle disposizioni del presente articolo, allo stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2004 e del bilancio pluriennale 2004-2006 sono apportate le variazioni di cui all'allegata Tabella «5».
Art. 7. (Disposizioni non finanziarie).
1. Alla
a) dopo l'articolo 64 è inserito il seguente:
«Art. 64 bis (Fermo amministrativo)
«1. La Regione può, nel rispetto del principio di proporzionalità e con adeguata motivazione, disporre il fermo amministrativo di somme, in via di liquidazione o già liquidate, al fine di tutelare una propria ragione di credito in relazione alla quale ha acquisito, in via ufficiale, attraverso notifica, o attraverso i normali mezzi di comunicazione, atti o notizie che possano configurare fattispecie illecite generatrici di danni patrimoniali o erariali.»
2. Per le spese per l'acquisizione di servizi e prodotti a supporto del sistema informativo regionale, di cui alla
3. Alla
a) [dopo il comma 3 dell'articolo 4 è aggiunto il seguente:
«3-bis. È istituito un fondo di rotazione per attuare gli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere c), n. 2 e 3, e) ed i). Le modalità di gestione, funzionamento e amministrazione del fondo sono definite dal direttore generale competente, previa deliberazione della Giunta regionale.» ] [3].
4. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, commi 42 e 42bis, della
5. Alla
a) al comma 4, dell'articolo 48, le parole «e a clubs, registri ed associazioni di settore riconosciuti dalla Regione Lombardia» sono soppresse;
b) nella Tabella A, al Titolo II (Caccia e Pesca), al numero d'ordine 18, in corrispondenza della licenza di tipo D, la cifra «16,00» è sostituita dalle parole «non applicabile».
6. La modifica alla Tabella A della
7. Alla
a) dopo il comma 13 dell'articolo 6 sono inseriti i seguenti:
«13-bis. La Regione è autorizzata a cedere fino a un massimo del 10% della propria quota di partecipazione al capitale sociale a favore dei comuni, lambiti dai navigli, che ne facciano richiesta.
13-ter. Al fine di razionalizzare e semplificare l'attività amministrativa, i soci della società «Navigli Lombardi» possono avvalersi della società medesima per lo svolgimento di fasi tecniche, istruttorie o esecutive attinenti alle funzioni amministrative di rispettiva competenza, previa stipula di apposite convenzioni. Attraverso convenzioni possono essere previsti ulteriori casi di avvalimento purché connessi con l'oggetto sociale della società.
13-quater. A far tempo dal 1° gennaio 2005 i canoni sulle concessioni per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato e sulle concessioni per l'utilizzo delle acque pubbliche, di cui all'articolo 3 della
8. [Alla
a) il comma 2 dell'articolo 11bis è sostituito dal seguente:
«2. Per le concessioni pluriennali, il ritardato pagamento di un'annualità oltre il termine del 28 di febbraio o entro trenta giorni dalla comunicazione dell'autorità demaniale comporta il pagamento del canone più una penale pari al 3% del canone dovuto, qualora il pagamento sia effettuato entro trenta giorni dalle scadenze dei termini suddetti. Oltre i trenta giorni dalla scadenza la penale è pari al 5% per ogni mese di ulteriore ritardo, sempreché il canone venga corrisposto prima dell'accertamento dell'infrazione da parte degli agenti addetti alla vigilanza.»;
b) dopo il comma 5 dell'articolo 19 è aggiunto il seguente:
«5-bis. Il rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi, al netto dei costi di infrastruttura, deve garantire il raggiungimento della percentuale minima del 35%, con riferimento al complesso dei contratti di servizio ferroviari di competenza della Regione. La Regione, tramite i contratti di servizio, persegue tale obiettivo per mezzo dell'incremento degli introiti tariffari o preferibilmente per mezzo della riduzione dei costi di servizio.»;
c) dopo il comma 3quater 1 dell'articolo 20 è inserito il seguente:
«3 quater 2. A decorrere dal 1° agosto 2004, tutti i servizi di trasporto pubblico locale sono affidati nel rispetto della vigente normativa regionale di attuazione della riforma del trasporto pubblico locale. Per gli enti locali affidanti che non hanno completato le procedure per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale, le concessioni in scadenza al 31 luglio 2004 sono prorogate fino all'entrata in vigore dei rispettivi contratti di servizio e comunque non oltre il 31 ottobre 2004. Trascorso il termine del 31 ottobre 2004, in caso di ulteriori e specifiche situazioni di ritardo negli adempimenti relativi alle gare, debitamente motivate dagli enti programmatori e regolatori, con particolare riferimento a controversie ovvero a difficoltà di carattere operativo, la Giunta regionale può autorizzare, con proprio provvedimento, gli stessi enti a ulteriori e singole proroghe delle concessioni, determinandone i limiti temporali comunque non superiori a dodici mesi. Nel periodo di proroga delle concessioni, le risorse sono assegnate dalla Regione direttamente alle aziende o agli enti concessionari, per il solo periodo prorogato, prendendo a riferimento il valore del bus/km risultante dalla definitiva determinazione dei contributi spettanti per l'anno 2003.»;
d) dopo il comma 5bis dell'articolo 30 è inserito il seguente:
«5-ter. Le provvidenze di cui alla
9. [Alla
a) dopo il comma 5 dell'articolo 7 è inserito il seguente:
«5-bis. A decorrere dall'anno 2004, per ogni adeguamento tariffario finalizzato a ridurre le differenze tra i livelli tariffari dei servizi ferroviari e quelli degli autoservizi pubblici, sono introdotte nei contratti di servizio ferroviario apposite disposizioni per l'incremento quantitativo e qualitativo dei servizi previsti ovvero per una proporzionale riduzione del corrispettivo.» ] [5].
10. Sono autorizzate, per l'esercizio 2004, variazioni compensative ai sensi dell'articolo 49, comma 2, della
11. Alla
a) il secondo capoverso del comma 3ter dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:
«Nel caso in cui il progetto non sia realizzato direttamente dalla Regione o dai suoi enti strumentali la copertura dei costi attraverso il fondo per gli studi di fattibilità è integrale, salvo la restituzione del 50% del costo dello studio una volta avvenuto il finanziamento del contributo riconosciuto al progetto.».
12. [Il comma 5 dell'articolo 36 della
13. [Alla
a) dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:
«Art. 4 bis (Sostegno e promozione di sistemi culturali integrati)
1. Al fine di sostenere e promuovere la realizzazione di sistemi culturali integrati, anche con la valorizzazione di beni culturali e la produzione di spettacoli, la Giunta regionale è autorizzata ad intervenire attraverso:
a) l'istituzione di un fondo di rotazione per il sostegno ai soggetti che operano in campo culturale, la cui gestione è affidata a Finlombarda S.p.A.; le modalità di gestione, funzionamento e amministrazione di tale fondo sono definite in apposita convenzione, stipulata dal direttore generale competente, previa deliberazione della Giunta regionale;
b) il concorso, attraverso Finlombarda S.p.A. e sue controllate, alla costituzione, sottoscrizione e gestione di fondi mobiliari che, direttamente o indirettamente, partecipino al capitale di rischio o al finanziamento di impresa di produzione, promozione e valorizzazione di beni, servizi e opere di interesse artistico e culturale.»] [7].
14. Alle UPB di cui all'allegata Tabella «6» sono apportate le variazioni di competenza e di cassa ivi indicate, in conseguenza di modifiche nell'attribuzione dei capitoli alle UPB medesime.
Art. 8. (Spese di funzionamento e determinate ex art. 22 della
1. Sono autorizzate per il triennio 2004/2006 le riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di spese già autorizzate da precedenti disposizioni legislative, secondo gli importi e per le UPB di cui all'allegata Tabella «1».
2. Al fine di adeguare il fabbisogno finanziario delle spese di funzionamento o determinate in bilancio ai sensi dell'articolo 22 della
3. I maggiori oneri di parte corrente per l'anno 2004, derivanti dal comma 2, sono € 9.698.220,77 di competenza e € 9.366.020,97 di cassa; le maggiori risorse di parte corrente resesi disponibili sono € 3.590.000,00 per l'anno 2005 e € 3.710.000,00 per l'anno 2006 di competenza.
4. I maggiori oneri in conto capitale per il triennio 2004/2006, derivanti dal comma 2, sono € 4.487.921,11 di competenza e di cassa per l'anno 2004 ed € 1.010.000,00 per l'anno 2005 di competenza.
5. Per il rifinanziamento di leggi regionali sono autorizzate le spese e le conseguenti variazioni al bilancio per il triennio 2004/2006 come da allegata Tabella «3».
6. I maggiori oneri di parte corrente per il triennio 2004/2006, derivanti dal comma 5, sono € 5.321.826,47 di competenza e di cassa per l'anno 2004 ed € 25.500,00 per l'anno 2005 di competenza.
7. I maggiori oneri in conto capitale per il triennio 2004/2006, derivanti dal comma 5, sono € 43.412.489,03 di competenza e di cassa per l'anno 2004, € 93.891.707,21 per l'anno 2005 ed € 103.693.475,60 per l'anno 2006 di competenza.
8. È autorizzata la riduzione di mutui per la copertura del disavanzo d'esercizio per il 2004 di € 177.434.863,06 di competenza e di cassa a seguito dei minori oneri in conto capitale per € 92.959.230,93 e per maggiori risorse di parte corrente per € 84.475.632,13 conseguenti alle variazioni previste dalla presente legge.
9. È autorizzata la riduzione di mutui per l'anno 2005 di € 7.641.616,17 di competenza a seguito di maggiori oneri in conto capitale per € 74.864.388,31 ed a maggiori risorse di parte corrente per € 82.506.004,48 resesi disponibili conseguenti alle variazioni previste dalla presente legge; è autorizzata altresì l'assunzione di mutui per l'anno 2006 di € 102.642.007,83 a seguito di maggiori oneri in conto capitale per € 137.352.007,83 ed a maggiori risorse di parte corrente per € 34.710.000,00 resesi disponibili conseguenti alle variazioni previste dalla presente legge.
10. La contrazione dei mutui di cui al comma 9 sarà autorizzata con la legge di approvazione del bilancio degli esercizi finanziari 2005 e 2006 in relazione alle effettive esigenze di cassa, secondo quanto previsto dall'articolo 44 della
11. Alla copertura degli oneri derivanti dalle autorizzazioni di cui alla presente legge si provvede come indicato nell'allegata Tabella «7» con i prospetti dei maggiori oneri e dei mezzi di copertura.
12. Per gli interventi che comportano l'assunzione di impegni sugli esercizi futuri, è autorizzata l'assunzione di obbligazioni a carico degli esercizi successivi ai sensi degli articoli 23 e 25 della
13. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi che dispongono spese a carattere pluriennale sono determinati, per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, nelle misure indicate nell'allegata Tabella «3».
Art. 9. (Obbligazioni pregresse).
1. Per la ricostituzione di impegni cancellati ai sensi dell'articolo 71, comma 4bis, della
2. All'onere in capitale di € 27.206.697,52 di cui al comma 1, si provvede, per pari importo, mediante riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell'UPB 5.0.4.0.3.211 «Fondo per il finanziamento di spese d'investimento» dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2004.
3. In relazione alle disposizioni del presente articolo, allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2004 e del bilancio pluriennale 2004-2006 sono apportate le variazioni di cui all'allegata Tabella «8».
Art. 10. (Rispetto dell'art. 3, commi 16 - 21ter della
1. In relazione a quanto disposto all'articolo 3, comma 1, lettera a), del
2. In relazione a quanto disposto all'articolo 3, comma 1, lettera b) del
3. Conformemente a quanto previsto dall'articolo 3 della
Art. 11. (Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
Allegati
(Omissis)
[1] Abrogata dall'art. 2 della
[2] Comma abrogato dall'art. 143 della
[3] Lettera abrogata dall'art. 155 della
[4] Comma abrogato dall'art. 143 della
[5] Comma abrogato dall'art. 143 della
[6] Comma abrogato dall'art. 103 della
[7] Comma abrogato dall'art. 45 della