§ 5.2.54 - L.R. 27 novembre 1998, n. 25.
Variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1998 e al bilancio pluriennale 1998/2000 - V Provvedimento.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.2 bilancio, contabilità, procedure di spesa
Data:27/11/1998
Numero:25


Sommario
Art. 1.  (Spese di funzionamento e determinate ex art. 22 della l.r. 34/78).
Art. 2.  (Disposizioni finanziarie).
Art. 3.  (Variazioni non finanziarie).
Art. 4.  (Modifiche alla legislazione regionale).
Art. 5.  (Determinazione spese in annualità).
Art. 6.  (Dichiarazione d'urgenza).


§ 5.2.54 - L.R. 27 novembre 1998, n. 25. [1]

Variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1998 e al bilancio pluriennale 1998/2000 - V Provvedimento.

(B.U. 28 novembre 1998, n. 47 - 1° suppl. ord.).

 

     Art. 1. (Spese di funzionamento e determinate ex art. 22 della l.r. 34/78).

     1. Al fine di adeguare il fabbisogno finanziario per far fronte a spese di funzionamento o già determinate nei bilanci ai sensi dell'art. 22 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 "Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione" e successive modificazioni ed integrazioni, sono autorizzate le sottoindicate variazioni allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1998:

     (Omissis).

     2. All'onere di L. 8.196.000.000 di competenza e di cassa di cui al comma 1, per il 1998, si provvede per L. 8.175.000.000 con le risorse resesi disponibili mediante riduzione delle autorizzazioni di spesa disposte dalla legge di programmazione economico-finanziaria regionale, l.r. 27 gennaio 1998, n. 1 e precisamente per L. 275.000.000 sul capitolo 4.2.5.2.837 "Spese per la progettazione esecutiva e per studi di fattibilità tecnica ed economica riguardante interventi nel settore trasporti", per L. 700.000.000 sul capitolo 1.3.1.1.4548 "Contributi per la predisposizione degli strumenti tecnici e degli studi preliminari relativi agli interventi oggetto di accordi di programma" e per L. 7.200.000.000 sul capitolo 1.3.1.2.3681 "Anticipazioni e finanziamenti delle spese relative agli interventi oggetto di accordi di programma", nonché per L. 21.000.000 mediante riduzione della autorizzazione di spesa disposta dalla l.r. 10 settembre 1998, n. 18 relativa all'assestamento al bilancio preventivo 1998 ed al bilancio pluriennale 1998/2000, sul capitolo 4.4.6.1.3075 "Spese per il programma pluriennale di previsione e prevenzione in materia di protezione civile" dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1998.

 

     Art. 2. (Disposizioni finanziarie).

     1. Al fine di ottimizzare la gestione e l'attività di coordinamento della spesa relativa alle risorse messe a disposizione dall'Unione Europea, è autorizzata per il biennio 1998/1999 la spesa complessiva di Lire 1.290.000.000, di cui L. 186.000.000 per l'esercizio finanziario 1998, per la realizzazione di un sistema unificato di gestione e monitoraggio della spesa relativa ai fondi strutturali.

     2. Alla determinazione della spesa per l'anno 1999 si provvede con la legge di approvazione del bilancio del relativo esercizio, ai sensi dell'art. 23 della l.r. n. 34/78 e successive modificazioni ed integrazioni.

     3. All'onere di L. 186.000.000 di competenza e di cassa per l'esercizio finanziario 1998 si provvede mediante riduzione per pari importo delle risorse resesi disponibili dalla riduzione

dell'autorizzazione disposta, per il 1998, dalla l.r. 27 gennaio 1998 n. 1 sul capitolo 1.5.3.2.4478 "Fondo per la partecipazione regionale agli interventi previsti da regolamenti o direttive dell'Unione Europea" dello stato di previsione delle spese per l'esercizio finanziario 1998.

     4. L'onere di L. 1.104.000.000 relativo all'esercizio finanziario 1999, trova copertura nel bilancio pluriennale 1998/2000 al quadro di previsione delle spese di parte 1, "Spese per funzioni normali", per L. 100.000.000 all'obiettivo 1.2.7. "Ricerche e consulenze", per L. 227.000.000 all'obiettivo 3.2.6. "Fauna", per L. 227.000.000 all'obiettivo 3.3.2. "Servizi reali alle imprese artigiane", per L. 227.000.000 all'obiettivo 3.4.4. "Promozione della domanda turistica" per L. 153.000.000 all'obiettivo 4.3.5. "Vigilanza ecologica e servizio geologico" e per L. 170.000.000 all'obiettivo 5.3.2. "Fondi per la riassegnazione dei residui perenti", tabella relativa alle "Previsioni di spesa riferite a leggi operanti".

     5. Per le finalità previste dall'art. 6 della l.r. 13 luglio 1984, n. 35, concernente la disciplina del comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico e dei servizi provinciali di rilevamento, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1998, la spesa di L. 300.000.000.

     6. All'onere di L. 300.000.000 di cui al comma 5, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del "Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi" iscritto al capitolo 5.2.2.2.958, dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1998, utilizzando all'uopo l'accantonamento disposto alla voce 4.3.11.2.9680 "Misure per la prevenzione ed il controllo dell'inquinamento", dell'elenco delle spese da finanziare con l'impiego dei fondi globali.

     7. Per le finalità previste dall'art. 29, della l.r. 8 settembre 1997, n. 35 concernente l'assestamento al bilancio preventivo 1997 ed al bilancio pluriennale 1997/1999 è autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di L. 4.000.000.

     8. All'onere di L. 4.000.000 di cui al comma 7, si provvede mediante riduzione per pari importo delle risorse resesi disponibili dalla riduzione dell'autorizzazione disposta, per il 1998,. dalla l.r. 27 gennaio 1998 n. 1 sul capitolo 1.5.3.2.4478 "Fondo per la partecipazione regionale agli interventi previsti da regolamenti o direttive dell'Unione Europea" dello stato di previsione delle spese per l'esercizio finanziario 1998.

     9. In relazione al finanziamento degli interventi per la messa in sicurezza dei rifiuti tossici del Centro Ecologico Padano di Carpiano, disposto con la l.r. 27 dicembre 1990, n. 65, sono autorizzati per l'esercizio finanziario 1998 l'accertamento e la riscossione di L. 1.067.433.575, quale rimborso statale a fronte delle somme già liquidate per l'esecuzione degli interventi suddetti.

     10. In relazione alla determinazione in via presuntiva dell'eccedenza Irap da acquisire al bilancio dello Stato nonché della proposta di ripartizione del fondo sanitario nazionale 1998, parte corrente, allo stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1998 sono autorizzati i seguenti adeguamenti:

     a) un incremento di L. 299.000.000.000 al capitolo 1.1.4557 "Imposta regionale sulle attività produttive";

     b) un incremento di L. 193.000.000.000 al capitolo 1.2.4558 "Contributi per le prestazioni del servizio sanitario - anni pregressi al 1998";

     c) un decremento di L. 596.817.000.000 al capitolo 1.2.4559 "Quota integrativa del fondo sanitario nazionale di parte corrente";

     d) un decremento di L. 300.017.000.000 al capitolo 2.3.8.1.4618 "Quota del fondo sanitario per la spesa farmaceutica convenzionata";

     e) un incremento di L. 409.000.000.000 al capitolo 5.4.1.1.4566 "Rimborso allo stato delle minori entrate conseguenti all'abolizione dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese";

     f) un decremento di L. 224.100.000.000 al capitolo 5.4.1.1.4565 "Rimborso allo stato per i costi di gestione dell'Irap";

     g) un decremento di L. 40.202.567.143 al capitolo 1.3.1.1.4567 "Compartecipazione dell'Irap a favore dei comuni e province";

     h) un incremento di L. 50.502.567.143 al capitolo 5.4.1.1.4568 "Riversamento delle eccedenze dell'Irap per il fondo interregionale".

     11. In relazione al versamento di L. 2.669.880.299 a favore della tesoreria della regione Lombardia disposto dall'E.N.I. s.p.a. divisione Agip in applicazione degli artt. 19, 20 e 22 del d.lgs. 25 novembre 1996, n. 625 "Attuazione della direttiva 94/22/CEE relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi", per l'anno 1998 è autorizzato l'accertamento di L. 2.669.880.299.

     12. In relazione alla d.c.r. n. VI/999 del 15 settembre 1998 "II variazione al bilancio di previsione del consiglio del 1998" con la quale viene previsto il versamento di L. 3.500.000.000 al bilancio regionale dovuto alle trattenute obbligatorie ai consiglieri regionali nella misura del 25% sulla indennità di funzione per la corresponsione dell'assegno vitalizio e dell'indennità di fine mandato di cui agli artt. 2 e 3 della l.r. 12/95, è autorizzato per il 1998 l'accertamento di L. 3.500.000.000.

     13. A seguito della mancata ammissione al finanziamento del progetto IRIS del Programma Recite II ed altresì a parziale rettifica della previsione di bilancio 1998 relativa al programma Interreg II, le autorizzazioni di spesa disposte per il 1998 dalla l.r. 27 gennaio 1998, n. 1 sul capitolo 3.4.7.2.4518 "Spese per il cofinanziamento regionale del Programma di cooperazione interregionale Recite II - art. 10 FESR" e sul capitolo 3.4.7.2.3937 "Cofinanziamento regionale FESR per il Programma INTERREG Italia-Svizzera 1994-1999", sono ridotte rispettivamente di L. 680.000.000 e di L. 1.900.000.000.

     14. In relazione a spese riferite ad attività FSE, originariamente non ammesse nei rendiconti, nonché in relazione a spese relative ad interventi di assistenza tecnica, od a controversie insorte nell’ambito di tali attività, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di L. 1.000.000.000 [2].

     15. All'onere di L. 1.000.000.000 di cui al comma 14 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 5.3.2.1.544 "Fondo per la riassegnazione dei residui perenti di spese proprie per l'esercizio di funzioni normali" dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1998.

     16. Per le finalità previste dalla legge regionale 8 settembre 1997, n. 36 "Interventi per l'attività di pesca professionale compromessa a seguito di eventi eccezionali" è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1998,- la spesa di L. 439.731.827.

     17. All'onere di L. 439.731.827 di cui al comma 16, si provvede per L. 400.000.000 mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.2.6.1.4531 "Spese per la predisposizione del piano faunistico venatorio regionale, per attività di ricerca e conoscenza della fauna e per la gestione delle stazioni ornitologiche" e per L. 39.731.827 mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.2.6.1.926 "Contributi alle amministrazioni provinciali per gli oneri connessi al trasferimento del personale di vigilanza dei disciolti consorzi per la tutela e l'incremento della pesca" dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1998.

     18. Per la concessione dei contributi previsti dall'art. 4, comma 2, della l.r. 30 novembre 1991, n. 29 concernente lo sviluppo delle strutture cooperativistiche in agricoltura, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1998, la spesa di L. 2.142.375.000.

     19. L'autorizzazione disposta per il 1998 dalla l.r. 27 gennaio 1998, n. 1 sul capitolo 3.2.1.2.3186 "Contributi in capitale finanziati con risorse autonome per il miglioramento del bestiame" è ridotta di L. 2.142.375.000.

     20. All'onere di L. 2.142.375.000 di cui al comma 18, si provvede con le risorse resesi disponibili in seguito alla riduzione dell'autorizzazione di cui al comma 19.

     21. In relazione alla partecipazione della regione Lombardia all'obiettivo 5a, reg. (C.E.) 951/97 è autorizzata la spesa di L. 1.800.000.000.

     22. E' altresì autorizzata la spesa di L. 1.600.000.000 quale cofinanziamento regionale ai programmi dell'obiettivo 5b, finanziati dal FEOGA.

     23. Le autorizzazioni di spesa disposte per il 1998 dalla l.r. 27 gennaio 1998, n. 1, sui capitoli 3.2.5.2.4419 e 3.2.3.2.3936 sono ridotte rispettivamente di L. 2.589.751.461 e di L. 793.840.000.

     24. La autorizzazione di spesa disposta dalla l.r. 8 settembre 1997, n. 35 sul capitolo 3.2.3.2.4417 e reiscritta con d.p.g.r. n. 59971 del 20 maggio 1998 è ridotta di L. 43.807.630.

     25. All'onere di L. 3.400.000.000 di cui ai commi 21 e 22, si provvede mediante le risorse resesi disponibili a seguito della riduzione delle autorizzazioni di cui ai commi 23 e 24.

     26. Per le finalità previste dall'art. 2, lett. b), della l.r. 21 gennaio 1975, n. 9 "Interventi per lo sviluppo delle attrezzature sportive" e successive modificazioni ed integrazioni è autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di L. 1.000.000.000.

     27. L'autorizzazione di spesa disposta per il 1998 dalla l.r. 11 giugno 1998, n. 9 concernente gli impianti per l'esercizio degli sport invernali, sul capitolo 3.1.11.2.4672 è ridotta di L. 1.000.000.000.

     28. All'onere di L. 1.000.000.000 di cui al comma 26, si provvede mediante le risorse resesi disponibili a seguito della riduzione dell'autorizzazione di cui al comma 27.

     29. Per le finalità di cui all'art. 4, comma 2, della l.r. 30 novembre 1991, n. 29 "Sviluppo delle strutture cooperativistiche in agricoltura ai sensi della l.r. 7 marzo 1991, n. 6" è autorizzata la spesa di L. 3.380.874.845.

     30. Gli stanziamenti di spesa disposti per il 1998 con d.p.g.r. n. 59971 del 20 maggio 1998 di reiscrizione sui seguenti capitoli di spesa sono ridotti per i seguenti importi:

     3.2.1.2.3308 - 8.099.934

     3.2.1.2.3309 - 146.140.080

     3.2.1.2.3312 - 2.872.600.000

     3.2.3.2.1519 - 354.034.831

     Totale - 3.380.874.845

     31. All'onere di L. 3.380.874.845 di cui al precedente comma 29, si fa fronte mediante utilizzo delle risorse resesi disponibili in seguito alla riduzione delle reiscrizioni di cui al precedente comma 30.

     32. In relazione al comma 23 dell'articolo unico della legge regionale 2 febbraio 1998, n. 4 è autorizzato l'incremento di L. 100.000.000 della dotazione finanziaria di competenza e di cassa dei capitoli 3.5.4594 "Introito dell'uno per cento del costo preventivo di opere e lavori da destinare alla costituzione del fondo interno per la progettazione" e 1.2.1.1.4595 "Fondo interno da ripartire al personale regionale per la progettazione di opere e lavori" dello stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1998.

     33. E' altresì autorizzato per l'esercizio finanziario 1998 l'accertamento e l'introito della somma di L. 583.384.618 quale recupero di quota parte dell'assegnazione statale di cui all'ordinanza ministeriale n. 2544 del 25 marzo 1997, per misure di pronto intervento resesi necessarie a seguito dell'emergenza verificatasi nei comuni danneggiati dagli eventi alluvionali dei mesi di novembre e dicembre 1996 e gennaio 1997, già oggetto di anticipazione regionale, per L. 4.738.539.500.

     34. Le maggiori risorse di competenza e di cassa che si rendono complessivamente disponibili per l'esercizio finanziario 1998 sono di L. 10.428.097.583 e vanno ad incrementare la dotazione finanziaria del capitolo 5.3.2.2.735 "Fondo per la riassegnazione dei residui perenti di spese proprie per l'attuazione di programmi di sviluppo" iscritto allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1998.

     35. Allo stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1998, sono apportate le seguenti variazioni:

     (Omissis).

     36. Al bilancio pluriennale 1998-2000, al quadro di previsione delle spese è apportata la seguente variazione:

     - all'obiettivo 1.2.7 «Ricerche e consulenze» tabella riferita a leggi operanti, le previsioni di spesa correnti operative sono incrementate di L. 1.004.000.000 per il 1999.

 

     Art. 3. (Variazioni non finanziarie).

     1. All'obiettivo 1.2.8. la descrizione è così modificata «Informazione, convegni e pubblicazioni».

     2. La classificazione dei seguenti capitoli di spesa è così modificata:

     da 1.2.9.1.362 a 1.2.8.1.362

     da 1.2.9.1.2955 a 1.2.8.1.2955

     da 1.2.9.1.3639 a 1.2.8.1.3639

     3. Nell'ambito del seguente gruppo di capitoli sono autorizzate variazioni compensative di fondi ai sensi dell'art. 36, comma 7 quinquies della l.r. 34/78 e successive modificazioni ed integrazioni:

     1.2.8.1.363 «Spese per la promozione e l'organizzazione di convegni, congressi, conferenze e seminari di studio, mostre e manifestazioni varie, nonché per l'adesione e la partecipazione della regione ad analoghe iniziative organizzate da altri enti»;

     1.2.8.1.2955 «Spese per indagini conoscitive, acquisto, realizzazione e diffusione di pubblicazioni, audiovisivi, manifesti ed ogni altro materiale di comunicazione, anche pubblicitario».

 

     Art. 4. (Modifiche alla legislazione regionale).

     1. Alla tabella «D» allegata alla l.r. 27 gennaio 1998, n. 1 ai sensi dell'art. 9 ter della l.r. n. 34/78 e successive modificazioni ed integrazioni sono apportate le seguenti integrazioni ai sensi dell'art. 4, comma 1 della medesima l.r. n. 1/98:

     (Omissis).

     2. [3].

     3. [4].

 

     Art. 5. (Determinazione spese in annualità).

     1. In attuazione di quanto disposto dall'art. 70 bis della l.r. n. 34/78 e successive modificazioni ed integrazioni, allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio 1998 ed al bilancio pluriennale 1998-2000 sono autorizzati i seguenti incrementi di spesa sui capitoli per contributi in annualità:

     (Omissis).

     2. All'onere di L. 37.846.155, per il 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 1.2.11.1.3836 «Ritenute sugli interessi di depositi e conti correnti», dello stato di previsione del bilancio per l'esercizio finanziario 1998.

     3. L'onere relativo al comma 1 per il 1999-2000 pari a L. 75.692.310 di cui L. 37.846.155 per il 1999, trova copertura finanziaria nel bilancio pluriennale 1998-2000, quadro di previsione delle spese di parte I «Spese per funzioni normali» tabella relativa alle «Previsioni di spesa riferite a leggi operanti» obiettivo 1.2.11 «Altre spese generali».

     4. Nello stato di previsione delle spese di bilancio per l'esercizio finanziario 1998, sono apportate le seguenti variazioni:

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa dei capitoli indicati al comma 1 è incrementata degli importi corrispondenti e riferiti al 1998, per un incremento complessivo di competenza e di cassa di L. 37.846.155;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 1.2.11.1.3836 «Ritenute sugli interessi di depositi e conti correnti» è ridotta di L. 37.846.155.

     5. Al bilancio pluriennale 1998-2000, al quadro di previsione delle spese di parte II «Spese per programmi di sviluppo», tabella relativa alle «Previsioni di spesa riferite a leggi operanti» spese di investimento in annualità, la previsione di spesa obiettivo 2.2.1 «Maternità e minori» è incrementata di L. 53.842 per il 1999 e 2000; la previsione di spesa obiettivo 2.2.3 «Anziani» è incrementata di L. 20.602.873 per il 1999 e 2000; la previsione di spesa obiettivo 3.1.7 «Edilizia scolastica ed universitaria» è incrementata di L. 4.911.486 per il 1999 e 2000; la previsione di spesa obiettivo 3.2.5 «Montagna e forestazione» è incrementata di L. 1.084.463 per il 1999 e 2000; la previsione di spesa obiettivo 3.4.5 «Promozione dell'offerta turistica» è incrementata di L. 64.564 per 1999 e 2000; la previsione di spesa obiettivo 4.4.30 «Interventi in esaurimento» è incrementata di L. 11.128.927 per il 1999 e 2000.

 

     Art. 6. (Dichiarazione d'urgenza).

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 25 gennaio 2018, n. 5.

[2] Comma già modificato dall'art. 7 della L.R. 5 settembre 2000, n. 25 e così ulteriormente modificato dall’art. 2 della L.R. 17 dicembre 2001, n. 26.

[3] Comma abrogato dall'art. 143 della L.R. 14 luglio 2009, n. 11. Aggiunge il comma 1 bis all'art. 4 della L.R. 16 settembre 1996, n. 29.

[4] Sostituisce l'art. 2 della L.R. 7 giugno 1980, n. 89.