§ 3.12.7 - L.R. 8 settembre 1997, n. 36.
Interventi per l'attività di pesca professionale compromessa a seguito di eventi eccezionali.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.12 pesca e itticoltura
Data:08/09/1997
Numero:36


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Soggetti beneficiari).
Art. 3.  (Norma finanziaria).
Art. 4.  (Dichiarazione d'urgenza).


§ 3.12.7 - L.R. 8 settembre 1997, n. 36. [1]

Interventi per l'attività di pesca professionale compromessa a seguito di eventi eccezionali.

(B.U. 11 settembre 1997, n. 37 - 1° suppl. ord.).

 

Art. 1. (Finalità).

     1. La regione Lombardia concede contributi a favore dei pescatori di professione del lago Maggiore la cui attività risulti compromessa a causa dell'inquinamento da composti organo-alogenati.

     2. La presente legge ha durata massima quinquennale.

     3. Gli interventi di cui alla presente legge decadono comunque dal momento in cui venisse revocato, o decadesse, il vigente divieto di pesca stabilito con decreto del presidente della regione Lombardia del 15 luglio 1996, n. 3608.

 

     Art. 2. (Soggetti beneficiari).

     1. Possono beneficiare dei contributi regionali di cui all'art. 1 i pescatori di professione del lago Maggiore, singoli o aderenti a cooperative, in possesso dei requisiti richiesti dalla legge 13 marzo 1958, n. 250 «Previdenze a favore dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne» e iscritti agli albi professionali.

     2. La giunta regionale, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, determinerà, con propria deliberazione, i parametri, i criteri e le modalità per la erogazione del contributo economico; per la determinazione dell'entità del contributo si dovrà tenere conto, tra gli altri, dei seguenti parametri:

     a) costi fissi e di produzione per lo svolgimento dell'attività;

     b) prezzi medi di mercato per le singole specie ittiche potenzialmente catturabili;

     c) media del reddito, ricavata dai redditi denunciati dai pescatori per lo svolgimento dell'attività di pesca nei tre anni precedenti l'erogazione: possono essere previste modalità di integrazione per i pescatori professionisti dalla cui dichiarazione dei redditi risulti un reddito superiore alla media.

     3. Gli aiuti di cui alla presente legge non sono cumulabili con analoghi aiuti erogati da altri soggetti pubblici.

     4. Agli aiuti di cui alla presente legge è data attuazione a partire dalla data di emissione della decisione favorevole da parte della commissione europea.

 

     Art. 3. (Norma finanziaria).

     1. Per gli interventi a favore dei pescatori di professione di cui all'art. 1 è autorizzata per l'anno 1997 la spesa di L. 980.000.000.

     2. All'onere di L. 980.000.000 di cui al comma 1 si provvede per L. 34.000.000 mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.2.6.1.926, per L. 250.000.000 mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.2.6.1.1556, per L. 96.000.000 mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.2.6.1.1557 e per L. 600.000.000 mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.2.6.1.1558 dello stato di previsione del bilancio per l'esercizio finanziario 1997.

     3. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1997 sono apportate le seguenti variazioni:

     - all'ambito 3, settore 2, obiettivo 6 è istituito il capitolo 3.2.6.1.4453 «Contributi a favore dei pescatori di professione del lago Maggiore la cui attività risulti compromessa dall'inquinamento da organo- alogenati» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa L. 980.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.2.6.1.926 «Contributi alle amministrazioni provinciali per gli oneri connessi al trasferimento del personale di vigilanza dei disciolti consorzi per la tutela e l'incremento della pesca» è ridotta di L. 34.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.2.6.1.1556 «Interventi regionali per la costituzione delle zone di protezione, ripopolamento e tutela ittica» è ridotta di L. 250.000.000;

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.2.6.1.1557 «Interventi regionali per l'attuazione dei programmi di ripopolamento ittico» è ridotta di L. 96.000.000.

     - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 3.2.6.1.1558 «Spese per la vigilanza sull'esercizio dell'attività pescatoria e per la tutela delle acque pubbliche» è ridotta di L. 600.000.000.

 

     Art. 4. (Dichiarazione d'urgenza).

     1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 43 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia (BURL).

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 22 febbraio 2010, n. 11.