§ 53.4.13 - D.P.R. 12 gennaio 1971, n. 208.
Norme di sicurezza per gli impianti di distribuzione stradale di gas di petrolio liquefatto per autotrazione.


Settore:Normativa nazionale
Materia:53. Igiene e sicurezza del lavoro
Capitolo:53.4 sicurezza degli impianti e dei dispositivi
Data:12/01/1971
Numero:208


Sommario
Art. 1.  Campo di applicazione.
Art. 2.  Elementi essenziali degli impianti.
Art. 3.  Caratteristiche e dispositivi del serbatoio.
Art. 4.  Approvazione e collaudo del serbatoio.
Art. 5.  Cassa di contenimento del serbatoio.
Art. 6.  Sistemazione del serbatoio nella cassa di contenimento.
Art. 7.  Caratteristiche e requisiti delle pompe.
Art. 8.  Installazione delle pompe.
Art. 9.  Caratteristiche e requisiti del pozzetto delle pompe.
Art. 10.  Installazione dell'elettrocompressore.
Art. 11.  Motore dell'elettrocompressore.
Art. 12.  Requisiti degli apparecchi di distribuzione.
Art. 13.  Requisiti delle tubazioni.
Art. 14.  Tubazioni di alimentazione degli apparecchi di distribuzione.
Art. 15.  Sistemazione delle tubazioni.
Art. 16.  Dispositivi per il travaso.
Art. 17.  Requisiti degli impianti elettrici.
Art. 18.  Interruttori generali.
Art. 19.  Mezzi anticendi fissi.
Art. 20.  Mezzi antincendi portatili.
Art. 21.  Prescrizioni e divieti.
Art. 22.  Ubicazioni vietate.
Art. 23.  Divieto di permanenza in aree non più rispondenti.
Art. 24.  Distanze di sicurezza esterne.
Art. 25.  Distanze di sicurezza interne.
Art. 26.  Mancanza delle distanze di sicurezza.
Art. 27.  Distanze negli impianti misti.
Art. 28.  Mancanza delle distanze di sicurezza negli impianti misti.
Art. 29.  Prescrizioni e divieti negli impianti misti.
Art. 30.  Impianti nell'ambito del demanio marittimo e dei porti.
Art. 31.  Norme transitorie.


§ 53.4.13 - D.P.R. 12 gennaio 1971, n. 208.

Norme di sicurezza per gli impianti di distribuzione stradale di gas di petrolio liquefatto per autotrazione.

(G.U. 3 maggio 1971, n. 109).

 

     Articolo unico.

     E' approvato l'annesso regolamento recante norme di sicurezza per gli impianti di distribuzione stradale di gas di petrolio liquefatti (g.p.l.) per autotrazione.

 

TITOLO I

GENERALITA'

 

Art. 1. Campo di applicazione. [1]

     [Le presenti norme si applicano agli impianti di distribuzione stradale di gas di petrolio liquefatti per autotrazione.]

 

     Art. 2. Elementi essenziali degli impianti. [2]

     [Gli impianti soggetti alle presenti norme sono costituiti dai seguenti elementi essenziali:

     a) uno o due serbatoi;

     b) un gruppo di due elettropompe adibite: a) al rifornimento di serbatoi; b) all'erogazione del gas di petrolio liquefatto;

     c) eventualmente un elettrocompressore, in sostituzione o in aggiunta della pompa adibita al rifornimento del serbatoio;

     d) uno o due apparecchi di distribuzione. [3]

     In luogo delle elettropompe possono essere impiegate anche pompe fluidodinamiche.

     I vari elementi degli impianti devono avere le caratteristiche, i dispositivi di sicurezza e le apparecchiature di cui agli articoli seguenti.]

 

TITOLO II

NORME PER GLI IMPIANTI E DI ESERCIZIO

 

CAPO I

SERBATOIO

 

     Art. 3. Caratteristiche e dispositivi del serbatoio.

     I serbatoi devono essere interrati e provvisti di casse di contenimento in cemento armato [4].

     Devono presentare inoltre le seguenti caratteristiche:

     a) [capacità totale non superiore a 30 metri cubi] [5];

     b) idoneo rivestimento contro le corrosioni;

     c) lunghezza delle tubazioni fisse per il travaso, tra i punti di attacco alle pareti dei serbatoi e quelli immediatamente esterni alle casse di contenimento, non superiore ad un metro. [6]

     Dev'essere munito infine dei seguenti dispositivi:

     a) un indicatore di livello del liquido contenuto nel serbatoio, fisso e a segnalazione continua;

     b) un sistema a pescante fisso per il controllo del livello massimo ammissibile del liquido;

     c) un sistema costituito da due valvole di sicurezza con possibilità di esclusione di una sola di esse in caso di controllo o di manutenzione, collegato ad uno scarico in candela;

     d) una valvola di eccesso di flusso per ciascun punto di attacco delle tubazioni di travaso in fase liquida;

     e) una valvola di non ritorno al punto di attacco della tubazione di travaso in fase liquida;

     f) messa a terra con resistenza non superiore a 20 Ohm.

     La sezione del tubo di scarico in candela di cui alla lettera c) del comma precedente non dev'essere inferiore a quella di scarico della valvola di sicurezza. In caso di più valvole collegate al medesimo scarico, la sezione del tubo di scarico dev'essere non inferiore alla somma delle sezioni di scarico delle singole valvole.

     Lo scarico in candela deve avere la parte terminale a non meno di metri 5 dal piano di calpestio.

 

     Art. 4. Approvazione e collaudo del serbatoio.

     Il serbatoio dev'essere stato sottoposto, e con esito favorevole, al controllo dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione ai sensi del regio decreto 12 maggio 1927, n. 824 e del decreto ministeriale 20 agosto 1933 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 209 dell'8 settembre 1933.

 

     Art. 5. Cassa di contenimento del serbatoio.

     Il serbatoio dev'essere collocato entro una cassa di contenimento ed a questa ancorato in modo da resistere ad eventuali spinte idrostatiche.

     La cassa di contenimento dev'essere costruita in calcestruzzo armato, con intonaco interno in malta cementizia o altri materiali che ne assicurino una equivalente impermeabilità.

     Deve inoltre presentare le seguenti caratteristiche:

     a) bordi superiori con sporgenza da almeno 10 a non più di 40 cm. rispetto al livello del terreno circostante;

     b) dimensioni tali da lasciare uno spazio di almeno 50 cm. fra le pareti e il serbatoio;

     c) copertura leggera incombustibile per la protezione del serbatoio dagli agenti atmosferici.

     Gli spazi tra le pareti e il serbatoio devono essere riempiti con sabbia asciutta.

 

     Art. 6. Sistemazione del serbatoio nella cassa di contenimento.

     Nella cassa di contenimento il serbatoio dev'essere collocato su selle di appoggio in modo che: a) la generatrice inferiore risulti ad almeno 50 cm. di distanza dal fondo della cassa; b) la generatrice superiore non superi il livello del terreno circostante; c) lo strato di sabbia soprastante il serbatoio abbia lo spessore di almeno 30 cm.

 

CAPO II

POMPE

 

     Art. 7. Caratteristiche e requisiti delle pompe.

     Le pompe adibite al travaso e all'erogazione dei gas di petrolio liquefatti devono essere a perfetta tenuta, in relazione alla natura chimica e allo stato fisico-chimico dei gas, e resistenti alla pressione di 30 chilogrammi per centimetro quadrato. Tali requisiti devono risultare dal certificato di fabbricazione.

     La portata e la prevalenza delle pompe devono essere adeguate alle caratteristiche dell'impianto.

     [I motori elettrici devono essere di tipo antideflagrante ai sensi dell'articolo 330 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547] [7].

 

     Art. 8. Installazione delle pompe. [8]

     [Le pompe devono essere allogate in pozzetto ed installate in posizione tale rispetto al serbatoio da assicurare la formazione di un battente liquido atto ad evitare interruzioni di continuità, per effetto di vaporizzazione, del liquido circolante nelle apparecchiature.

     Sulla tubazione di adduzione alle pompe dev'essere installata una valvola d'intercettazione manovrabile dall'esterno.

     Le pompe devono essere dotate di messa a terra con resistenza non superiore a 20 Ohm.]

 

     Art. 9. Caratteristiche e requisiti del pozzetto delle pompe. [9]

     [Il pozzetto dev'essere realizzato con le seguenti caratteristiche:

     a) struttura in cemento armato con intonaco impermeabile;

     b) bordi superiori sporgenti almeno 10 cm. sul piano di campagna;

     c) scala fissa in metallo antiscintilla ancorata alle pareti interne;

     d) ampiezza tale da consentire l'agevole accesso e le manovre del personale;

     e) copertura con materiali leggeri e incombustibili per la protezione dagli agenti atmosferici.

     Dev'essere isolato rispetto alla cassa di contenimento del serbatoio, pur essendo consentita la contiguità tra le rispettive pareti esterne.

     Dev'essere dotato di un sistema di ventilazione meccanica, agente in aspirazione, che assicuri l'estrazione in non più di 30 secondi di un volume d'aria pari alla capacità del pozzetto e che abbia: a) i punti di presa a livello del fondo; b) il tubo di scarico dal lato opposto al punto di travaso e a quota di almeno 3 m.; c) il motore e il relativo impianto di tipo antideflagrante; d) la ventola di tipo antiscintilla.

     Tutte le parti metalliche del sistema devono essere elettricamente collegate fra loro e verso terra; la resistenza verso terra non deve essere superiore a 20 Ohm.

     I comandi elettrici per l'azionamento delle pompe e del sistema di ventilazione di cui al terzo comma devono essere collocati fuori del pozzetto.]

 

CAPO III

ELETTROCOMPRESSORE

 

     Art. 10. Installazione dell'elettrocompressore. [10]

     [L'elettrocompressore di cui al primo comma, n. 3, dell'art. 2, deve essere installato a livello di campagna in adiacenza alla cassa di contenimento del serbatoio.

     Esso deve risultare schermato, verso l'area destinata alla sosta dell'autocisterna nella fase di travaso, con muretto in calce-struzzo dello spessore di almeno 15 cm., di forma e dimensioni tali che

l'elettrocompressore resti defilato rispetto all'autocisterna in sosta.

     Può essere installato anche sul fondo del pozzetto di cui all'articolo precedente in sostituzione di una delle pompe.]

 

     Art. 11. Motore dell'elettrocompressore. [11]

     [Il motore dell'elettrocompressore dev'essere di tipo antideflagrante ai sensi dell'art. 330 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547.]

 

CAPO IV

APPARECCHI DI DISTRIBUZIONE

 

     Art. 12. Requisiti degli apparecchi di distribuzione.

     Gli apparecchi di distribuzione (colonnine) devono essere del tipo approvato, ai fini della sicurezza, dal Ministero dell'interno.

     Devono essere collegati elettricamente a terra con resistenza non superiore a 20 Ohm.

 

CAPO V

TUBAZIONI

 

     Art. 13. Requisiti delle tubazioni.

     Le tubazioni rigide di collegamento tra le varie parti dell'impianto, nonché le relative valvole, devono essere di acciaio di qualità e saldabile; devono essere inoltre resistenti a pressione non inferiore a 40 chilogrammi per centimetro quadrato.

     Le giunture, quando non siano eseguite mediante saldatura diretta delle tubazioni, devono essere realizzate a mezzo di flange, o appositi giunti, saldate ai rispettivi tubi e aventi le stesse caratteristiche di questi. Sono vietate le giunture dirette delle tubazioni mediante filettatura.

     Le guarnizioni di tenuta e i bulloni devono essere, per numero, sezione e qualità, idonei per l'impiego in tubazioni destinate al passaggio di gas di petrolio liquefatti.

     Sia le tubazioni che le giunture devono avere rivestimento protettivo contro l'ossidazione.

 

     Art. 14. Tubazioni di alimentazione degli apparecchi di distribuzione.

     Le tubazioni di adduzione e di ritorno dei gas di petrolio liquefatti facenti capo agli apparecchi di distribuzione devono essere ancorate alla base degli apparecchi stessi e munite ciascuna di una valvola di eccesso di flusso inserita in adiacenza al punto di ancoraggio. La valvola dev'essere idonea ad impedire la fuoriuscita di liquido o di gas anche in caso di asportazione accidentale dell'apparecchio di distribuzione.

 

     Art. 15. Sistemazione delle tubazioni.

     Le tubazioni rigide devono essere sistemate in cunicoli in muratura.

     I cunicoli devono essere:

     a) interamente rivestiti con malta cementizia o con altri materiali che ne assicurino un'equivalente impermeabilità;

     b) riempiti con sabbia asciutta;

     c) muniti di copertura resistente alle sollecitazioni del traffico soprastante;

     d) ispezionabili.

     Le tubazioni possono essere interrate anche non in cunicoli a condizione che:

     a) siano protette da incamiciatura metallica di diametro maggiore di almeno due centimetri rispetto a quello della tubazione interna;

     b) le giunture realizzate con flange siano allogate in pozzetti costruiti con le caratteristiche previste per i cunicoli di cui al secondo comma;

     c) l'incamiciatura sia a perfetta tenuta;

     d) l'incamiciatura sia dotata, per ciascun tratto compreso tra due flange, di uno sfiato costituito da un tubo con la parte terminale a gomito, munita di reticella tagliafiamma e sita all'altezza di m. 1,50 sul piano di calpestio.

 

CAPO VI

PUNTO DI TRAVASO

 

     Art. 16. Dispositivi per il travaso. [12]

     [Le operazioni di travaso dei gas di petrolio liquefatti, dall'autocisterna al serbatoio e viceversa, devono essere effettuate a circuito chiuso, mediante due tubazioni flessibili o snodabili, l'una per la fase liquida, l'altra per la fase gassosa, che possono essere in dotazione o all'impianto o all'autocisterna] [13].

     [Le parti terminali di queste devono essere munite di flange antiscintilla o raccordi a vite antiscintilla] [14].

     [Inoltre:

     a) l'estremità di attacco all'autocisterna dev'essere munita di una valvola di eccesso di flusso;

     b) l'estremità di attacco al serbatoio dev'essere munita di valvola di intercettazione e di una valvola di eccesso di flusso, quest'ultima direttamente collegata alla precedente] [15].

     [Le tubazioni devono essere a flange oppure a raccordi rapidi, per modo che le operazioni di travaso possano essere sempre effettuate senza dover ricorrere a raccordi di passaggio, di cui è fatto divieto assoluto] [16].

     Le tubazioni di cui al primo comma devono essere sottoposte annualmente a cura del gestore dell'impianto o del proprietario dell'autocisterna, ad una prova idraulica di pressione a 30 atmosfere. La prova deve essere effettuata presso un laboratorio di Stato o di ente pubblico. Il certificato dell'eseguita prova deve essere esibito a richiesta degli addetti al controllo.

     [Il collegamento tra autocisterna e serbatoio dev'essere attuato in modo da assicurare la continuità elettrica] [17].

     [Nel luogo in cui si effettuano le operazioni di travaso deve essere predisposta una presa di terra con resistenza non superiore a 5 Ohm per la messa a terra della autocisterna] [18].

 

CAPO VII

IMPIANTI ELETTRICI

 

     Art. 17. Requisiti degli impianti elettrici. [19]

     [Negli impianti di distribuzione stradale di gas di petrolio liquefatti per autotrazione, tutte le installazioni elettriche devono avere i requisiti previsti nel titolo VII del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547.]

 

     Art. 18. Interruttori generali. [20]

     [Gli interruttori generali dei circuiti per l'alimentazione delle pompe e del compressore e per l'illuminazione di tutto l'impianto di distribuzione devono essere centralizzati su quadro al coperto sito a distanza di almeno 15 metri dal centro del serbatoio.]

 

CAPO VIII

DIFESA ANTICENDI

 

     Art. 19. Mezzi anticendi fissi. [21]

     [Il pozzetto delle pompe deve essere dotato di un sistema fisso di estinzione ad anidride carbonica avente carica non inferiore a 15 chilogrammi e che sia azionabile a distanza di almeno 5 metri da posizione protetta.]

 

     Art. 20. Mezzi antincendi portatili.

     L'impianto di distribuzione stradale di gas di petrolio liquefatti per autotrazione dev'essere provvisto di almeno 5 estintori portatili a polvere secca da 12 kg. ciascuno.

 

CAPO IX

NORME DI ESERCIZIO

 

     Art. 21. Prescrizioni e divieti. [22]

     [Nell'esercizio dell'impianto di distribuzione stradale di gas di petrolio liquefatti per autotrazione il titolare dell'autorizzazione deve osservare e far osservare, sotto la propria responsabilità, le seguenti norme:

     1) Le operazioni di travaso dei gas di petrolio liquefatti non possono essere iniziate se non dopo che: a) il motore dell'autocisterna sia stato spento e i circuiti elettrici del mezzo interrotti; b) le ruote dell'autoveicolo siano state bloccate a mezzo di cunei; c) l'autoveicolo stesso sia stato collegato elettricamente a terra; d) sia stata controllata ed accertata la piena efficienza dei raccordi e delle guarnizioni delle tubazioni flessibili o snodabili da adibire al travaso.

     2) Durante le operazioni di travaso, il personale addetto deve rispettare e far rispettare nel modo più assoluto il divieto di fumare e comunque impedire che vengano accese o fatte circolare fiamme libere entro il raggio di almeno 10 metri dal luogo del travaso.

     3) Durante le operazioni di travaso e di erogazione, il personale addetto deve sempre tenere a portata di mano uno degli estintori in dotazione all'impianto, in perfetta efficienza e pronto all'uso.

     4) Durante le operazioni di erogazione, il personale addetto oltre a rispettare e far rispettare i divieti di cui al n. 2), deve accertarsi che i motori degli autoveicoli da rifornire o comunque in sosta nelle vicinanze siano spenti.

     5) Negli impianti misti di cui all'art. 27 è vietato procedere alle operazioni di travaso dei gas di petrolio liquefatti contemporaneamente al travaso di altri carburanti liquidi.

     6) Il personale addetto alla gestione dell'impianto deve essere:

     a) edotto delle norme di esercizio di cui ai precedenti commi;

     b) addestrato alle manovre da compiere per prevenire e ridurre gli incidenti;

     c) istruito all'impiego dei mezzi antincendi.

     E' vietato adibire all'esercizio degli impianti minori di 18 anni.

     7) Nell'ambito dell'impianto ed in posizione ben visibile deve essere esposto un tabellone riproducente in modo chiaramente leggibile le norme del presente articolo, oltre allo schema e planimetria dell'impianto.

     Altri avvisi con la scritta "vietato fumare" devono essere disposti all'ingresso del piazzale e in vicinanza degli apparecchi di distribuzione e del serbatoio.

     8) In caso d'incendio o di pericolo, il personale deve immediatamente impedire, attraverso segnalazioni, sbarramenti ed ogni altro mezzo idoneo, che altri autoveicoli accedano all'impianto.]

 

CAPO I

UBICAZIONE

 

     Art. 22. Ubicazioni vietate. [23]

     [Gli impianti di distribuzione stradale di gas di petrolio liquefatti per autotrazione non possono sorgere:

     a) nella zona territoriale omogenea totalmente edificata, individuata come zona A nel piano regolatore generale o nel programma di fabbricazione ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1963, n. 1444 e, nei comuni sprovvisti dei predetti strumenti urbanistici, all'interno del perimetro del centro abitato, delimitato a norma dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765, quando, nell'uno e nell'altro caso, la densità della edificazione esistente, nel raggio di duecento metri dal centro del serbatoio da installare, risulti superiore a tre metri cubi per metro quadrato;

     b) nelle zone di completamento e di espansione dell'aggregato urbano indicate nel piano regolatore generale o nel programma di fabbricazione, nelle quali sia previsto un indice di edificabilità superiore a tre metri cubi per metro quadrato;

     c) nelle aree, ovunque ubicate, destinate a verde pubblico.

     L'attestazione che l'area prescelta per l'installazione dell'impianto non ricade in alcuna delle zone o aree indicate nel comma precedente è rilasciata dal sindaco.]

 

     Art. 23. Divieto di permanenza in aree non più rispondenti. [24]

     [L'impianto regolarmente installato in una zona di completamento o di espansione dell'aggregato urbano deve essere rimosso, quando, a seguito di variazioni comunque intervenute nelle caratteristiche della zona, l'edificazione effettiva abbia superato nell'area compresa entro il raggio di duecento metri dal centro del serbatoio, la densità territoriale di tre metri cubi per metro quadrato.

     Il verificarsi delle circostanze ostative alla permanenza dell'impianto ai sensi del comma precedente è accertato dalla amministrazione comunale su richiesta del comandante provinciale dei vigili del fuoco.]

 

CAPO II

DISTANZE DI SICUREZZA

 

     Art. 24. Distanze di sicurezza esterne. [25]

     [Ferme restando le norme circa l'ubicazione degli impianti, l'area su cui questi sorgono deve soddisfare alle seguenti condizioni:

     a) che entro il raggio di 30 metri dal punto più prossimo del serbatoio e degli altri elementi dell'impianto di cui all'art. 2 non esistano, salvo quanto previsto nell'articolo successivo, edifici di sorta;

     b) che nella fascia contigua fino a 40 metri di raggio dal punto più prossimo del serbatoio e degli altri elementi dell'impianto di cui all'art. 2 non esistano edifici o parti di edifici con cubatura singola superiore a 3.000 metri cubi, né comunque edifici destinati alla collettività come scuole, ospedali, chiese, caserme; per edifici giacenti parzialmente nella fascia suddetta, la cubatura di 3.000 metri cubi va calcolata solo per la parte insistente nella fascia stessa.

     In prossimità di luoghi in cui suole verificarsi affluenza di pubblico come fermate di linee di trasporto pubblico, stadi o campi sportivi, circhi equestri o luna-park a carattere stabile, campi per fiere e mercati, e simili, la distanza tra il punto più prossimo del serbatoio e degli altri elementi dell'impianto di cui all'art. 2, e il punto più vicino del perimetro di detti luoghi, non può essere inferiore a 60 metri.

     In prossimità di vie di comunicazioni, la distanza tra il punto più prossimo del serbatoio e degli altri elementi dell'impianto di cui all'art. 2 non può essere inferiore a:

     30 metri per le autostrade, ferrovie e tramvie;

     15 metri per le altre strade e le vie navigabili.

     La distanza di cui al comma precedente va misurata:

     a) per le strade e le autostrade, tra l'elemento più prossimo dell'impianto di cui all'art. 2, e il bordo della carreggiata, intesa come parte della strada destinata alla circolazione dei veicoli;

     b) per le ferrovie e le tramvie, tra l'elemento più prossimo dell'impianto di cui all'art. 2, e la rotaia del binario di corsa più vicino;

     c) per le vie navigabili, tra l'elemento più prossimo dell'impianto di cui all'art. 2 ed il limite della superficie delle acque al livello di guardia.

     In prossimità di linee elettriche aeree, la distanza tra l'elemento più prossimo dell'impianto di cui all'art. 2 e la proiezione della linea elettrica più vicina non può essere inferiore a 15 metri. La distanza è calcolata a partire dal punto più prossimo del serbatoio e degli apparecchi di distribuzione.]

 

     Art. 25. Distanze di sicurezza interne. [26]

     [Nell'area di pertinenza dell'impianto, tra ciascun punto pericoloso di questo (serbatoio e apparecchi di distribuzione) ed eventuali installazioni accessorie (chiosco del gestore, locale lavaggio, deposito attrezzi attinenti all'impianto, servizi igienici) la distanza non può essere inferiore a 10 metri. Per l'abitazione del gestore la distanza non può essere inferiore a 20 metri.

     Tra gli stessi punti ed eventuali posti di ristoro la distanza non può essere inferiore a 20 metri. I posti di ristoro non possono avere una superficie utile totale superiore a 30 metri quadrati.

     La distanza di cui ai commi precedenti è calcolata a partire dal punto più prossimo del serbatoio e degli apparecchi di distribuzione.

     Inoltre tra i serbatoi e apparecchi di distribuzione deve essere rispettata la distanza reciproca di 8 metri. Questa è calcolata a partire dal punto più prossimo del serbatoio.]

 

     Art. 26. Mancanza delle distanze di sicurezza. [27]

     [Quando per effetto di variazioni intervenute nella situazione dei luoghi, le distanze di sicurezza di cui agli articoli 24 e 25 sono venute a mancare, l'impianto dev'essere rimosso.

     Il verificarsi della circostanza di cui al comma precedente è accertato dal comando provinciale dei vigili del fuoco.]

 

CAPO III

IMPIANTI MISTI

 

     Art. 27. Distanze negli impianti misti. [28]

     [Nel caso di impianti di distribuzione stradale di gas di petrolio liquefatti per autotrazione installati nell'ambito di stazioni di distribuzione stradale di altri carburanti, oltre al rispetto delle altre norme del presente decreto, dev'essere osservata la distanza di metri 10 tra i seguenti elementi dell'uno e dell'altro impianto:

     1) tra i rispettivi serbatoi;

     2) tra i rispettivi apparecchi di distribuzione;

     3) tra i serbatoi dell'uno e gli apparecchi di distribuzione dell'altro e viceversa.]

 

     Art. 28. Mancanza delle distanze di sicurezza negli impianti misti. [29]

     [Quando negli impianti misti di cui all'articolo precedente, per effetto di variazioni intervenute nella situazione dei luoghi, le distanze di sicurezza prescritte agli articoli 24 e 25 sono venute a mancare, l'impianto di distribuzione stradale di gas di petrolio liquefatti dev'essere rimosso.

     Il verificarsi della circostanza di cui al comma precedente è accertato dal comando provinciale dei vigili del fuoco.]

 

     Art. 29. Prescrizioni e divieti negli impianti misti. [30]

     [Negli impianti di cui all'art. 27 le prescrizioni e i divieti previsti nell'art. 21 devono osservarsi, in quanto applicabili, anche nell'esercizio delle stazioni di distribuzione degli altri carburanti.]

 

     Art. 30. Impianti nell'ambito del demanio marittimo e dei porti.

     Per gli impianti da installare nell'ambito del demanio marittimo, oltre alle norme del presente decreto, si applicano anche le norme del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione.

     L'installazione degli impianti in ambito portuale è subordinata anche al nulla-osta delle autorità portuali.

     Per gli impianti che sorgono in prossimità del demanio marittimo, la circostanza che sono venute a mancare le distanze di sicurezza prescritte dagli articoli 24 e 25 viene accertata, ai sensi degli articoli 26 e 28, anche dall'autorità marittima.

     Per gli impianti installati nell'ambito del demanio marittimo, quando, in dipendenza delle sopravvenute circostanze di cui agli articoli 26 e 28, deve procedersi alla loro rimozione, il relativo provvedimento viene emesso previa revoca, da parte dell'amministrazione marittima, dell'atto di concessione.

 

TITOLO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

     Art. 31. Norme transitorie.

     Gli impianti attualmente esistenti in centri abitati, secondo la definizione di cui al primo comma dell'art. 23, devono essere rimossi entro due anni dall'entrata in vigore delle presenti norme.

     Ove tuttavia urgenti ed inderogabili motivi di sicurezza lo richiedano, devono essere rimossi anche prima, appena tali circostanze siano accertate.

     All'infuori dell'ipotesi di cui ai commi precedenti, gli impianti non conformi alle presenti norme devono adeguarsi alla nuova disciplina entro due anni dalla data della loro entrata in vigore.

     Tuttavia gli impianti attualmente esistenti in zone destinate all'espansione dell'aggregato urbano con indice di fabbricabilità superiore a 3 metri cubi per metro quadrato possono permanere fino a quanto l'indice di fabbricazione effettiva non abbia superato tale limite.

     Inoltre, gli impianti attualmente esistenti, nei quali è rispettata la distanza di 30 metri tra i vari elementi pericolosi e i fabbricati vicini, sono esentati dall'obbligo di adeguarsi alla distanza di 40 metri di cui all'art. 24, lettera a), sempre che non ostino particolari motivi di sicurezza.

     Possono permanere altresì gli impianti per i quali la condizione di cui al primo comma, lettera a) dell'art. 24 sia soddisfatta per un settore di almeno tre quarti e per il restante quarto la stessa condizione sia soddisfatta per un raggio di almeno 30 metri.

 


[1] Articolo abrogato dall'art. 7 del D.P.R. 24 ottobre 2003, n. 340.

[2] Articolo abrogato dall'art. 7 del D.P.R. 24 ottobre 2003, n. 340.

[3] Comma così sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 17 novembre 1986, n. 1024.

[4] Comma così sostituito dall'art. 2 del D.P.R. 17 novembre 1986, n. 1024.

[5] Lettera abrogata dall'art. 7 del D.P.R. 24 ottobre 2003, n. 340.

[6] Comma così sostituito dall'art. 2 del D.P.R. 17 novembre 1986, n. 1024.

[7] Comma abrogato dall'art. 7 del D.P.R. 24 ottobre 2003, n. 340.

[8] Articolo abrogato dall'art. 7 del D.P.R. 24 ottobre 2003, n. 340.

[9] Articolo abrogato dall'art. 7 del D.P.R. 24 ottobre 2003, n. 340.

[10] Articolo abrogato dall'art. 7 del D.P.R. 24 ottobre 2003, n. 340.

[11] Articolo abrogato dall'art. 7 del D.P.R. 24 ottobre 2003, n. 340.

[12] Articolo così sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 16 gennaio 1979, n. 28.

[13] Comma abrogato dall'art. 7 del D.P.R. 24 ottobre 2003, n. 340.

[14] Comma abrogato dall'art. 7 del D.P.R. 24 ottobre 2003, n. 340.

[15] Comma abrogato dall'art. 7 del D.P.R. 24 ottobre 2003, n. 340.

[16] Comma abrogato dall'art. 7 del D.P.R. 24 ottobre 2003, n. 340.

[17] Comma abrogato dall'art. 7 del D.P.R. 24 ottobre 2003, n. 340.

[18] Comma abrogato dall'art. 7 del D.P.R. 24 ottobre 2003, n. 340.

[19] Articolo abrogato dall'art. 7 del D.P.R. 24 ottobre 2003, n. 340.

[20] Articolo abrogato dall'art. 7 del D.P.R. 24 ottobre 2003, n. 340.

[21] Articolo abrogato dall'art. 7 del D.P.R. 24 ottobre 2003, n. 340.

[22] Articolo abrogato dall'art. 7 del D.P.R. 24 ottobre 2003, n. 340.

[23] Articolo così sostituito dall'art. 2 del D.P.R. 16 gennaio 1979, n. 28 e abrogato dall'art. 7 del D.P.R. 24 ottobre 2003, n. 340.

[24] Articolo così sostituito dall'art. 3 del D.P.R. 16 gennaio 1979, n. 28 e abrogato dall'art. 7 del D.P.R. 24 ottobre 2003, n. 340.

[25] Articolo modificato dall'art. 2 del D.P.R. 8 novembre 1973, n. 915, sostituito dall'art. 4 del D.P.R. 16 gennaio 1979, n. 28 e abrogato dall'art. 7 del D.P.R. 24 ottobre 2003, n. 340.

[26] Articolo abrogato dall'art. 7 del D.P.R. 24 ottobre 2003, n. 340.

[27] Articolo abrogato dall'art. 7 del D.P.R. 24 ottobre 2003, n. 340.

[28] Articolo abrogato dall'art. 7 del D.P.R. 24 ottobre 2003, n. 340.

[29] Articolo abrogato dall'art. 7 del D.P.R. 24 ottobre 2003, n. 340.

[30] Articolo abrogato dall'art. 7 del D.P.R. 24 ottobre 2003, n. 340.