§ 3.1.1183 - D.G.R. 28 marzo 2003, n. 7/12516 .
Criteri regionali per la concessione dei contributi finalizzati ai regimi di aiuti denominati rispettivamente «Misure forestali» e «Misure [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura
Data:28/03/2003
Numero:7

§ 3.1.1183 - D.G.R. 28 marzo 2003, n. 7/12516 .

Criteri regionali per la concessione dei contributi finalizzati ai regimi di aiuti denominati rispettivamente «Misure forestali» e «Misure forestali e sistemazioni idrauliche forestali» ai sensi degli artt. 24 e 25 della legge regionale 7 febbraio 2000, n. 7.

(B.U. 14 aprile 2003, n. 16.)

 

La Giunta Regionale

Vista la L.R. 4 luglio 1998, n. 11, artt. 3 e 4 che attribuiscono alle comunità montane e alle amministrazioni provinciali, rispettivamente, le funzioni delegate e trasferite concernenti gli interventi in materia forestale;

Vista la L.R. 7 febbraio 2000, n. 7, artt. 24 «Pronto intervento e sistemazioni idraulico forestali» e 25 «Protezione e valorizzazione delle superfici forestali»;

Visti gli artt. 29, 30 e 32 del Regolamento del Consiglio (CE) n. 1257/99 del 17 maggio 1999 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e di Garanzia (FEAOG), che prevede il sostegno a metodi di produzione agricola finalizzati alla protezione dell'ambiente e alla conservazione dello spazio naturale;

Visto il Regolamento della Commissione (CE) n. 445/2002 del 26 febbraio 2002 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1257/1999 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e Garanzia (FEAOG);

Visto il punto 4 degli «Orientamenti Comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo» (2000/C 2802) per quanto riguarda gli aiuti agli investimenti;

Visto il Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006, della Regione Lombardia, adottato con Delib.G.R. 28 luglio 2000, n. 7/724 e approvato dalla Commissione Europea con Decisione n. C (2000) 2669 del 15 settembre 2000;

Vista la Delib.G.R. 13 ottobre 2000, n. 7/1657 con la quale sono state approvate le disposizioni attuative del Piano di Sviluppo Rurale, Misura i (2.9) «Altre misure forestali»;

Vista la Delib.G.R. 28 giugno 2002, n. 7/9634 avente per oggetto «P.S.R. 2000-2006 Modifiche ed integrazioni della Delib.G.R. 28 luglio 2000, n. 7/724 così come modificata dalla Delib.G.R. 11 dicembre 2001, n. 7/7306» e la decisione della Commissione (CE) n. C(2002) 3496 dell'11 ottobre 2002 che approva le modifiche al Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 proposte che prevedono una riduzione della programmazione finanziaria della Misura sopra citata;

Ritenuto dal Dirigente dell'Unità Organizzativa Sviluppo e Tutela del Territorio Rurale e Montano, in coerenza con la vigente normativa comunitaria e regionale, di proporre l'approvazione dei criteri regionali per la concessione dei contributi relativi ai regimi degli aiuti denominati:

- «Misure forestali» di cui all'allegato A (composto da n. 5 pagine);

- «Misure forestali e sistemazioni idrauliche forestali» di cui all'allegato B (composto da n. 4 pagine), quale parti integranti del presente atto;

Ravvisato che la concessione dei sopracitati contributi relativi alle misure B, C1 e D contenuti nell'allegato A denominato «Misure forestali» potrà aver luogo dal giorno in cui è acquisito il parere di compatibilità da parte della Commissione dell'Unione Europea, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato UE;

Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

delibera

 

 

Recepite le motivazioni di cui alle premesse:

1) di approvare i criteri regionali per la concessione dei contributi relativi ai regimi degli aiuti denominati:

- «Misure forestali» di cui all'allegato A (composto da n. 5 pagine);

- «Misure forestali e sistemazioni idrauliche forestali» di cui all'allegato B (composto da n. 4 pagine), quale parti integranti del presente atto;

2) di stabilire che l'applicazione dei sopracitati criteri relativi alle misure B, C1 e D contenuti nell'allegato A denominato «Misure forestali» potrà aver luogo dal giorno in cui è acquisito il parere di compatibilità da parte della Commissione dell'Unione Europea, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato UE;

3) di incaricare il direttore generale della Direzione Generale Agricoltura ad apportare con proprio provvedimento modifiche ed integrazioni, a valenza esclusivamente tecnica e con l'esclusione delle condizioni di ammissibilità e priorità, all'allegato A del presente provvedimento che dovessero rendersi necessarie per recepire le osservazioni della Commissione dell'Unione Europea;

4) di incaricare altresì il direttore generale della Direzione Generale Agricoltura a predisporre le procedure tecnico amministrative a favore dei beneficiari delle misure sopracitate;

5) di stabilire che l'istruttoria relativa alle misure sopracitate verrà effettuata dagli enti delegati competenti.

6) di richiedere la pubblicazione della presente delibera e dei relativi allegati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

 

 

ALLEGATO A)

MISURE FORESTALI

Criteri regionali per la concessione dei contributi finalizzati alla protezione e valorizzazione delle superfici forestali ai sensi dell'art. 25, L.R. 7 febbraio 2000, n. 7

1. Stato membro: Italia.

2. Ente responsabile dell'iniziativa legale e dell'applicazione: Regione Lombardia - Direzione generale Agricoltura.

3. Titolo del regime di aiuto: «misure forestali».

4. Base giuridica: art. 25 «Protezione e valorizzazione delle superfici forestali» della legge regionale «Norme per gli interventi regionali in agricoltura» L.R. 7 febbraio 2000, n. 7.

5. Si tratta di regime nuovo: sì, si tratta di un nuovo regime di aiuto.

6. Livello al quale il regime viene gestito: Amministrazione Regionale.

7. Scopo e finalità del regime: lo stralcio della misura 2.9 «altre misure forestali» ha reso necessario predisporre la redazione di alcune misure forestali al fine di incentivare l'utilizzo e la cura dei boschi. In particolare di fronte alla riduzione consistente delle imprese agricole lombarde, con particolare riguardo alle aree svantaggiate di montagna si è ritenuto necessario promuovere la protezione, lo sviluppo e la gestione del territorio, del paesaggio rurale e delle superfici forestali avvalendosi delle aziende agricole presenti sul territorio lombardo.

Tra le politiche di intervento definite dalla Regione Lombardia, è prevista l'individuazione degli obiettivi, delle strategie e delle azioni prioritarie per la gestione del settore forestale, a fianco di quelle - già messe a punto - per la valorizzazione e la tutela dell'agricoltura di montagna e delle aree più fragili e quelle orientate al consolidamento e al miglioramento del rapporto tra agricoltura, ambiente e paesaggio rurale.

I principi ispiratori della misura di sostegno possono essere così sintetizzati:

- Decentramento delle competenze in materia forestale, con un ruolo sempre più significativo attribuito agli Enti delegati; l'amministrazione centrale mantiene tuttavia una funzione di monitoraggio, indirizzo e coordinamento generale.

- Sviluppo dell'associazionismo tra proprietari forestali, sia pubblici che privati attraverso interventi di sostegno per la costituzione di consorzi forestali [1] che permettano di superare le criticità riconducibili alla elevata frammentazione della proprietà.

- Coinvolgimento attivo delle aziende agricole nella gestione delle superfici forestali.

- Prevenzione del rischio idrogeologico tramite le operazioni selvicolturali atte a mantenere il bosco in buone condizioni edafiche e strutturali in maniera che il soprassuolo possa svolgere la propria funzione di difesa del suolo.

- Produzione di beni e servizi dalla foresta, nell'ottica di uno sviluppo sostenibile: la direzione intrapresa è quella di creare foreste che producano beni (legname, frutti, prodotti del sottobosco), ma anche servizi (stabilità idrogeologica, qualità dell'aria, ricreazione, didattica, occupazione).

__________

[1] L'attività dei Consorzi Forestali si esplicita prevalentemente con la gestione diretta dei soprassuoli forestali e delle risorse ambientali e agro-ambientali di proprietà dei suoi associati che possono essere soggetti privati o pubblici. La normativa consente un ampio spazio di flessibilità nella sua attività di gestione ambientale consentendo di modulare e definire la sua azione come risposta a delle specifiche esigenze dei suoi associati.

Il consorzio è costituito volontariamente, Consorzi forestali, Proprietari privati secondo le disposizioni degli artt. 2602 e seguenti del Codice Civile, ed è una persona giuridica privata. I proprietari dei terreni (soci del consorzio e costituiti da soggetti pubblici o privati) devono conferire, per almeno cinque anni, le loro proprietà al consorzio che le gestirà direttamente avvalendosi delle sue strutture tecniche e di operai forestali avventizi assunti allo scopo.

8. Tipologia delle opere:

MISURA A): promozione di forme di utilizzazione boschiva, prevista dai piani di assestamento e di indirizzo forestale dei boschi, nonché delle utilizzazioni forzate per cause biotiche ed abiotiche

Sostegno finanziario agli oneri connessi alle operazioni di abbattimento, allestimento, concentramento, esbosco per tagli boschivi all'interno di superfici forestali assestate, finalizzati alla stabilità idrogeologica, alla rinnovazione delle superfici boscate, ed al risanamento dei boschi gravemente danneggiati da avversità biotiche ed abiotiche.

Possono essere inoltre comprese le operazioni di progettazione e di direzione lavori.

ENTITÀ DEGLI AIUTI

Gli interventi saranno attuati in regime di «De minimis» (Regolamento CE n. 69/2001.)

BENEFICIARI

Imprese boschive ubicate in zone svantaggiate [2].

__________

[2] L'elenco dei comuni ricadenti in zona svantaggiata di montagna è riportato nell'allegato 1 del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 della Regione Lombardia, così come aggiornato dall'allegato 1-a) della Delib.G.R. 13 novembre 2000, n. 7/2014.

MISURA B): Interventi selvicolturali finalizzati al miglioramento ambientale e paesaggistico

B1) Aiuti per l'attuazione di interventi selvicolturali:

- conversione ad alto fusto dei cedui invecchiati con asportazione di almeno il 25% dei soggetti presenti per una superficie minima di 2 ha;

- diradamenti in rimboschimenti invecchiati con asportazione di almeno il 25% dei soggetti presenti per una superficie minima di 1 ha;

- rinfoltimento ed eventuale asportazione di materiale forestale deperiente per una superficie minima di 1 ha.

B2) Aiuti per la sostituzione degli impianti artificiali di conifere fuori areale

Aiuti per il taglio con il prelievo di almeno il 25% dei soggetti presenti volto alla sostituzione graduale degli impianti artificiali di conifere fuori areale con soprassuoli di specie autoctone, rimboschimenti e rinfoltimenti ove previsti da piani di assestamento riguardanti proprietà pubbliche o private, per una superficie minima di 2 ha.

B3) Iniziative per il recupero dei castagneti da frutto

Gli aiuti consentono il recupero dei vecchi castagneti costituiti generalmente da piante di grosse dimensioni che richiedono cure particolari dal punto di vista sanitario e statico.

Tali aiuti verranno erogati al di fuori delle superfici interessate dall'intervento di cui all'aiuto n. 105/2001 ovvero nelle aree ricadenti al di fuori dei Parchi Regionali, ai fine di evitare la cumulabilità di più strumenti di aiuto e la sovracompensazione per questa tipologia di intervento.

Entrambi gli aiuti (n. 105/2001 e il presente aiuto) sono gestiti direttamente dalla Regione Lombardia.

ENTITÀ DEGLI AIUTI, per tutte e tre le tipologie di intervento B1, B2 e B3

Fino all'80% della spesa ammessa.

BENEFICIARI, per tutte e tre le tipologie di intervento B1, B2 e B3

Imprese agricole singole o associate [3] ubicate in zone svantaggiate.

__________

[3] Imprese agricole singole e associate, titolari di partita IVA, iscritte presso la Camera di Commercio al Registro delle Imprese - Sezione speciale imprenditori agricoli o Sezione coltivatori diretti o Sezione speciale imprese agricole - e le cooperative agricole iscritte alla Sezione III dell'Albo prefettizio, fatti salvi gli effetti di cui al D.Lgs. 2 agosto 2002, n. 220.

MISURA C): Aiuti alla razionalizzazione della gestione, assistenza tecnica, sperimentazione e formazione

C1) Aiuti per i Consorzi forestali

Aiuti decrescenti per la costituzione e l'avvio di consorzi forestali (formati da associazioni di proprietari per una superficie non inferiore a 750 ha), limitatamente a quelli che abbiano conferite in gestione diretta le proprietà boschive da parte dei soci per le attività previste dalle direttive regionali.

Gli aiuti saranno erogati secondo quanto prescritto al punto 10 degli Orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo.

Le spese ammissibili sono: costi amministrativi di avviamento; affitto dei locali (in caso di acquisto le spese ammissibili sono limitate al costo della locazione ai prezzi di mercato); acquisto di attrezzature da ufficio (compresi materiali e programmi informatici); costi del personale; costi di esercizio; spese legali ed amministrative.

ENTITÀ DEGLI AIUTI

L'aiuto è concesso per un periodo massimo di cinque anni. Non potrà superare nel primo anno dal riconoscimento l'80% dei costi sostenuti e sarà ridotto del 20% per ciascun anno di esercizio, fino a portarsi al 0% al sesto anno dopo il riconoscimento.

BENEFICIARI

Consorzi forestali.

C2) Assistenza tecnica

Sono previsti aiuti per attività di assistenza tecnica nei confronti degli operatori della filiera bosco-legno, nonché aiuti per la fornitura di servizi ad altre imprese (es. borsa del legno).

ENTITÀ DEGLI AIUTI

Gli interventi saranno attuati in regime di «De minimis» (Regolamento CE n. 69/2001.)

BENEFICIARI

ERSAF, Enti pubblici, Consorzi forestali, associazioni di imprese del settore forestale, Organizzazioni professionali agricole.

C3) Ricerca e sperimentazione

Sono previsti aiuti per attività di ricerca e sperimentazione di nuove tecniche colturali dei boschi, di utilizzazioni boschive e di prima trasformazione del legno anche con la realizzazione di progetti pilota.

ENTITÀ DEGLI AIUTI

Gli interventi saranno attuati secondo quanto previsto dall'aiuto n. 261/2001, approvato con Decisione della Commissione C (2001) 2936 del 26 settembre 2001.

BENEFICIARI

ERSAF, Enti pubblici, Consorzi forestali.

C4) Formazione e divulgazione

Si tratta di aiuti per l'aggiornamento e la formazione finalizzati alla divulgazione di innovazioni tecnologiche in materia forestale per tecnici e operatori. Inoltre questa azione è volta alla divulgazione di tecniche finalizzate alla riduzione degli infortuni durante lo svolgimento di operazioni selvicolturali e delle malattie professionali.

ENTITÀ DEGLI AIUTI

Gli interventi saranno attuati secondo quanto previsto dal Regolamento CE n. 68/2001.

BENEFICIARI

ERSAF, Enti pubblici, Consorzi forestali, Organizzazioni professionali agricole.

MISURA D): Pianificazione forestale

Si prevede la incentivazione di piani di indirizzo forestale relativi a grandi ambiti omogenei, di piani di assestamento forestale per i boschi a prevalente funzione produttiva, di piani di assestamento semplificati per i boschi che svolgono prevalentemente altre funzioni (protettive, ambientali, paesaggistiche) .

BENEFICIARI

- Consorzi forestali, Proprietari privati (solo per la realizzazione di piani di assestamento forestale o di piani di assestamento semplificati).

- Consorzi forestali (solo per la realizzazione di piani di indirizzo forestale).

MISURA E): Sostegno alle imprese boschive

Questa azione vuole contribuire a rendere economicamente conveniente l'utilizzazione del legname lombardo proveniente da boschi di non facile accesso, mediante aiuti mirati all'acquisto di attrezzature forestali quali macchinari utili all'asportazione del legname da aree difficoltose (es. gru a cavo ecc.), macchinari per l'utilizzo di legname di scarso valore (es. cippatrici) ed attrezzature di sicurezza per lo svolgimento dei vari lavori.

ENTITÀ DEGLI AIUTI

Gli interventi saranno attuati in regime di «de minimis» (Regolamento CE n. 69/2001.)

BENEFICIARI

Imprese boschive ubicate in zone svantaggiate.

Prospetto riepilogativo degli interventi

Misura 

Beneficiari 

Percentuale massima di contributo sulla spesa ammessa 

A 

Consorzi forestali ed Imprese boschive  

Reg. 69/2001 

B 

Imprenditori agricoli  

fino all'80% 

C1 

Consorzi forestali 

da 80% a scalare nei primi 5 anni 

C2 

ERSAF, Enti pubblici, Consorzi forestali, associazioni di imprese del settore forestale  

Reg. 69/2001 

C3 

ERSAF, Enti pubblici, Consorzi forestali  

aiuto n. 261/01 

C4 

ERSAF, Enti pubblici, Consorzi forestali  

Reg. Ce 68/2001 

D 

Consorzi forestali, Proprietari privati  

100% 

E 

Imprese boschive 

Reg. 69/2001 

9. Strumenti dell'aiuto: sovvenzioni a fondo perduto.

10. Cumulabilità con altri strumenti di aiuto: non è possibile cumulare gli aiuti delle misure B, C1 e D con eventuali altri regimi di aiuto in vigore.

È possibile presentare più richieste per interventi diversi come tipologia ed area di intervento.

11. Durata prevista del regime di aiuto: illimitato.

12. Spese: la Regione Lombardia prevede, per il triennio 2003-2005, lo stanziamento di un finanziamento annuo fino ad un massimo di euro 10.000.000,00 da destinare alle misure B, C1 e D.

13. Numero stimato di beneficiari: le richieste finanziabili con le risorse indicate al punto precedente potrebbe essere compreso tra n. 300-800 all'anno, per quanto riguarda le misure B, C1 e D.

14. Altre informazioni utili: le procedure relative alla gestione tecnico-amministrativa della misura saranno definite in una «Circolare attuativa», redatta dalla Direzione Generale Agricoltura.

Per favorire il presidio del territorio da parte degli agricoltori, come da d.lgs. 227/01, gli interventi di manutenzione del territorio sopra elencati potranno essere affidati ad imprese agricole singole o associate e imprese boschive.

 

 

ALLEGATO B)

MISURE FORESTALI E SISTEMAZIONI IDRAULICHE FORESTALI

Criteri regionali per la concessione dei contributi finalizzati alla protezione e valorizzazione delle superfici forestali e alla difesa del suolo ai sensi degli art. 24 e 25 L.R. 7 febbraio 2000, n. 7

1. Scopo e finalità: lo stralcio della misura 2.9 «altre misure forestali» ha reso necessario predisporre la redazione di alcune misure forestali al fine di incentivare l'utilizzo e la cura dei boschi. In particolare sono state predisposte delle specifiche misure di sostegno a favore delle imprese agricole e delle imprese boschive, con particolare riguardo alle aree svantaggiate di montagna. Inoltre si è ritenuto necessario predisporre altre misure non solo di natura forestale, ma anche di interventi sistemazione idrogeologica a favore di soggetti pubblici per promuovere la manutenzione e la gestione del territorio comprendendo oltre la gestione delle superfici forestali anche la realizzazione delle sistemazioni idraulico-forestali e le opere di pronto intervento.

La misura di sostegno è finalizzata:

- al mantenimento, al miglioramento e alla valorizzazione della multifunzionalità del territorio promuovendo la gestione e lo sviluppo sostenibile della filiera bosco-legno;

- ad agevolare lo svolgimento delle attività agro-silvo-pastorali e migliorare le condizioni di vita e di lavoro degli addetti, mediante la realizzazione e l'adeguamento di infrastrutture rurali;

- alla pianificazione forestale a scala diversa;

- a garantire la stabilità dei versanti e il consolidamento del reticolo idrografico minore mediante la ricostituzione e il ripristino delle superfici agro-forestali danneggiate da avversità biotiche e abiotiche.

2. Tipologia delle opere:

MISURA A): interventi selvicolturali finalizzati al miglioramento e al recupero delle superfici forestali assestate di proprietà pubblica

I boschi lombardi, sia per l'abbandono subito nei decenni passati sia per alcune scelte tecniche effettuate nel dopoguerra, spesso presentano caratteristiche non conformi a caratteri di naturalità e stabilità. Scopo di questa serie di azioni è il coinvolgimento delle aziende agricole negli interventi di manutenzione e gestione del territorio, allo scopo di riportare i boschi verso caratteristiche vicine allo stato naturale, mediante l'impiego di specie autoctone e forme di governo che garantiscano stabilità del soprassuolo. Vengono comprese anche azioni selvicolturali che favoriscano la permanenza della fauna, nonché il recupero dei castagneti da frutto, vera ricchezza paesaggistica del territorio.

La realizzazione dei lavori dovrà essere fatta in amministrazione diretta o potranno essere affidati imprese agricole singole o associate.

A1) Miglioramenti forestali

- Diradamenti, conversione dei cedui, conversione di rimboschimenti di conifere adulte fuori areale in boschi di latifoglie e rinfoltimenti.

- Conservazione e rinnovazione dei boschi di interesse naturalistico, faunistico, paesaggistico, culturale e storico e interventi accessori.

A2) Ricostituzioni boschive

Ricostituzione e ripristino delle superfici forestali danneggiate da avversità biotiche e abiotiche. I lavori comprendono: interventi di ricostituzione di superfici percorse da incendi, ripristino soprassuoli danneggiati da eventi meteorici e da attacchi parassitari (taglio e sgombero del materiale morto o deperiente, opere di stabilizzazione del terreno, rimboschimenti e/o rinfoltimenti con specie autoctone).

INTERVENTI ACCESSORI

È inoltre ammessa, per una quota massima del 20% dell'importo dei lavori, la realizzazione di interventi accessori relativi a:

- le piste di smacchio ed i sentieri (manutenzioni, ripristino e realizzazioni di brevi tratti);

- i rinverdimenti localizzati (specie erbacee, arbustive);

- piccole opere di ingegneria naturalistica;

- la segnaletica e le chiudende.

BENEFICIARI

Consorzi forestali e enti pubblici proprietari.

MISURA B): opere di sistemazione idraulico-forestali e opere di pronto intervento realizzate prevalentemente con tecniche di ingegneria naturalistica

Le opere di sistemazione idraulico-forestali devono essere previste all'interno di bacini idrografici sulla base di un programma integrato pluriennale di lavori volti a conseguire una riduzione significativa del dissesto idrogeologico.

B1) Sistemazione idraulico-forestali

Interventi di riassetto idrogeologico, interventi di regimazione idraulica e di consolidamento di versanti in frana e manutenzioni eventualmente realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica in aree boscate e sul reticolo idrografico secondario.

B2) Opere di pronto intervento

Interventi urgenti per rimuovere cause di effettivo pericolo, o evenienze fitosanitarie a persone e cose rese necessarie per eventi di natura eccezionale comprendenti opere, di regimazione idraulica, di consolidamento di dissesti idrogeologici preferibilmente con tecniche di ingegneria naturalistica, e operazioni selvicolturali di recupero di boschi colpiti da parasciti,

Non sono ammissibili:

- opere che ricadono all'interno dei centri abitati;

- opere che ricadono al di fuori del reticolo idrografico minore;

- opere di pronto intervento a seguito di eventi calamitosi compresi in ambiti territoriali inclusi negli elenchi dagli enti finanziati dalla l. 185/92 art. 3.

BENEFICIARI

Consorzi forestali, Comuni e Comunità montane.

MISURA C): Manutenzioni straordinarie adeguamenti e costruzione nuove di strade agro-silvo-pastorali

Infrastrutture strettamente funzionali alle attività agro-forestali in cui si privilegiano la realizzazione di opere a basso impatto ambientale limitando al minimo le opere d'arte tradizionali. L'adeguamento o la costruzione delle strade dovrà perseguire obiettivi di polifunzionalità come, ad esempio, realizzare adeguate aree di sosta e per agevolare le operazioni selvi-colturali.

La realizzazione di nuove strade (di interesse collettivo non al servizio di singole proprietà) sarà consentita per le infrastrutture inserite nei Piani di assestamento di indirizzo forestale o della viabilità agro-silvo-pastorale, secondo la direttiva regionale, che prevede fra l'altro la chiusura al transito ordinario, con finalità multiple collegate al prelievo del materiale legnoso, all'accesso per l'esecuzione dei lavori di miglioramento e degli interventi di spegnimento degli incendi con i mezzi di soccorso A.I.B.

C1) Nuove strade agro-silvo-pastorali a fondo naturale

Queste nuove infrastrutture devono essere state previste nei piani di assestamento, Piani di indirizzo forestale e Piani della viabilità agro-silvo-pastorale.

C2) Manutenzioni straordinarie e strade agro-silvo-pastorali

Le manutenzioni non possono prevedere interventi di impermeabilizzazioni o asfaltatura della sede stradale per motivi esclusivamente tecnici.

Non sono ammissibili le infrastrutture viarie:

- che non hanno interesse collettivo;

- che collegano a centri abitati e frazioni dello stesso comune;

- che vengono realizzate con l'asfaltatura e l'impermeabilizzazione della carreggiata (a meno di brevi tratti per motivi di natura tecnica connessi alla pendenza longitudinale della strada o alla stabilità del versante).

BENEFICIARI

Comuni, Enti pubblici proprietari e Consorzi forestali.

MISURA D): Aiuti alla pianificazione

Si tratta di interventi finalizzati alla razionalizzazione della pianificazione e corretta gestione delle superfici forestali, il sostegno agli oneri per la predisposizione di piani di assestamento e piani di indirizzo forestali, il sostegno all'assistenza tecnica.

D1) Pianificazione forestale

Si prevede la incentivazione di piani di indirizzo forestale relativi a grandi ambiti omogenei, di piani di assestamento forestale per i boschi a prevalente funzione produttiva, di piani di assestamento semplificati per i boschi che svolgono prevalentemente altre funzioni (protettive, ambientali, paesaggistiche).

BENEFICIARI

ERSAF, Enti pubblici.

D2) Attività tecnico-progettuale

Per favorire la corretta esecuzione, nel rispetto dell'ambiente e per il migliore e razionale utilizzo delle risorse naturali si prevede l'incentivazione delle operazioni tecnico-amministrative correlate con le utilizzazioni boschive. Le operazioni tecniche incentivate, consistenti in progettazione, martellata, direzione lavori e verifica finale (da eseguirsi a cura di tecnici iscritti all'albo dei dottori agronomi e forestali).

BENEFICIARI

Comuni e Consorzi forestali.

3. Forme dell'aiuto:

Misura 

Beneficiari 

Investimento minimo ammissibile 

Investimento massimo ammissibile 

Spesa massima unitaria 

Percentuale massima di contributo sulla spesa ammessa 

 

 

euro 

euro 

euro 

 

A1 

Comuni, Consorzi forestali 

10.000 

100.000 

3.000/ha 

80 

A2 

Comuni, Consorzi forestali 

10.000 

100.000 

4.000/ha 

80 

B1 

Consorzi forestali, Comuni, Comunità Montane 

10.000 

100.000 

 

100 

B2 

Consorzi forestali, Comuni, Comunità Montane 

10.000 

50.000 

 

100 

C1 

Consorzi forestali, Comuni 

10.000 

150.000 

150/m 

80 

C1 

Consorzi forestali, Comuni 

10.000 

100.000 

50/m 

80 

D1 

ERSAF, Enti pubblici, Consorzi forestali 

10.000 

100.000 

 

100 

D2 

Consorzi forestali, Comuni 

1.000 [1] 

10.000 [1] 

 

80 

__________

[1] L'importo minimo e massimo di investimento ammissibile va riferito a un singolo progetto e relativa direzione dei lavori.