§ 5.2.1023 - D.G.R. 28 luglio 2000, n. 7/598 .
Legge regionale del 6 dicembre 1999 n. 23 - art. 3, nono comma - Modificazioni ed integrazioni della Delib.G.R. 1 marzo 2000, n. 6/48903 - [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.2 bilancio, contabilità, procedure di spesa
Data:28/07/2000
Numero:7

§ 5.2.1023 - D.G.R. 28 luglio 2000, n. 7/598 .

Legge regionale del 6 dicembre 1999 n. 23 - art. 3, nono comma - Modificazioni ed integrazioni della Delib.G.R. 1 marzo 2000, n. 6/48903 - Agevolazioni sul mutuo prima casa: approvazione degli elenchi degli ammessi, degli ammessi con riserva e degli esclusi.

(B.U. 11 agosto 2000, n. 32, IV S.S..)

 

La Giunta Regionale

Vista la Delib.G.R. 1 marzo 2000, n. 6/48903, di attuazione del nono comma dell'art. 3 della L.R. n. 23/99;

Visto il punto 7.4.1. della deliberazione richiamata, che prevede l'agevolazione per un massimo di 4.500 mutui, calcolati con l'ipotesi prudenziale del maggiore onere gravante sulla Regione;

Visto il punto 11.2 della deliberazione richiamata che prevede l'approvazione della graduatoria entro il 31 luglio 2000;

Visto in particolare il punto 12, che rinvia a successivi provvedimenti la determinazione di tutto quanto necessita per una migliore attuazione della deliberazione di Giunta richiamata;

Considerato che sono emerse da parte degli istituti di credito e dei cittadini interessati, problematiche non contemplate nella Delib.G.R. n. 48903/2000, ovvero esigenze di maggiore specificazione delle norme fissate;

Preso atto che n. 2391 domande presentano dati incompleti, incoerenti tra loro, ovvero contengono l'opzione per istituti di credito non convenzionati, pur non essendoci motivi di esclusione sulla base dei dati riportati;

Preso atto altresì che alcuni istituti di credito non convenzionati, in seguito alla comunicazione regionale di informazione del numero di domande con l'opzione del rispettivo istituto di credito e di richiesta di eventuale convenzionamento, in ragione del periodo feriale incombente, hanno richiesto un periodo maggiore di 10 giorni per decidere l'eventuale adesione alla richiesta regionale;

Considerato che al fine di soddisfare la libera scelta dei richiedenti, nonché di evitare l'esclusione dalle agevolazioni per motivi estranei alla sussistenza o meno dei requisiti soggettivi ed oggettivi, benché i richiedenti abbiano dichiarato nella domanda di accettare tale eventualità, è opportuno favorire il convenzionamento con il più ampio numero di istituti di credito;

Considerato che per i richiedenti con mutuo già acceso presso istituti di credito che non aderiscono alla convenzione, la scelta per altro istituto di credito comporta oneri per l'estinzione del mutuo in essere o la rinuncia al contributo;

Visto quanto disposto dall'art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dall'art. 14, comma 1, della L.R. 29 dicembre 1999, n. 30, in ordine all'obbligo di comunicazione ai diretti interessati delle determinazioni assunte dall'Amministrazione procedente;

Vista la convenzione stipulata con gli istituti di credito e segnatamente l'art. 2, che pone in capo agli stessi l'onere della comunicazione ai soggetti ammessi senza riserva, mediante raccomandata con avviso di ricevimento;

Considerato che la procedura di cui all'art. 2 della predetta convenzione non è azionabile per le comunicazioni da effettuarsi nei confronti dei soggetti ammessi con riserva e dei soggetti esclusi;

Ritenuto opportuno che all'obbligo di comunicazione di cui trattasi, nei confronti dei soggetti sopra richiamati provveda la struttura regionale competente;

Preso atto che n. 41 domande sono pervenute all'Unità organizzativa Politiche per la casa direttamente od a mezzo posta e non tramite il protocollo degli STAP ovvero oltre le ore 12.00 del giorno 26 maggio 2000 ed entro le ore 16.30 dello stesso giorno.

Ritenuto opportuno valutare anche tali domande in quanto si è determinata incertezza sull'orario di chiusura in ragione della diversa indicazione contenuta nella Delib.G.R. n. 48903/2000 e nella nota integrativa aggiunta nella pubblicazione della stessa sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Preso atto che le domande pervenute dopo le ore 16.30 del 26 maggio 2000 non sono state prese in considerazione;

Considerato che delle domande ammissibili, una quota pari al 37% riguardano mutui già accesi, con minori oneri per la Regione derivanti dall'esclusione o riduzione dell'eventuale periodo di preammortamento e che pertanto lo stanziamento previsto al capitolo 4142/5089 di 80 miliardi, consente di ammettere al finanziamento la totalità degli aventi diritto;

Considerato che al fine di consentire l'attuazione delle procedure, da parte di tutti i soggetti interessati, secondo criteri certi, è opportuno apportare modifiche ed integrazioni alla Delib.G.R. n. 48903/2000;

Considerato infine che l'agevolazione consiste in contributi semestrali sugli interessi dei mutui accesi, per una durata massima di 20 semestralità e che la decorrenza del primo contributo può essere diversa per ogni singolo beneficiario, in ragione della data effettiva di accensione del mutuo, con uno scarto massimo di 6 semestralità;

Ritenuto inopportuno ammettere al finanziamento gli immobili venduti da enti pubblici in seguito a dismissione del patrimonio, in base a provvedimenti normativi che contemplano l'abbattimento del valore dell'alloggio, in quanto tale operazione è assimilabile ad agevolazione pubblica per l'accesso alla proprietà della casa;

Preso atto che all'apertura del bando, presso gli uffici regionali ove obbligatoriamente doveva essere ritirata e consegnata la domanda, è stata affissa apposita cartellonistica, di sicura evidenza, con la quale si informavano i richiedenti in merito al trattamento dei dati raccolti ed i relativi diritti dell'interessato, in attuazione dell'art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675;

Dato atto che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi del comma 32, art. 17, della legge 15 maggio 1997 n. 127;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

delibera

 

 

1. di approvare le seguenti modifiche ed integrazioni alla Delib.G.R. 1 marzo 2000, n. 48903:

a) Punto 2, lettera e)

Viene aggiunto il seguente periodo:

;

b) Punto 3.5, lettera a)

Dopo la parola «fiscali» viene sostituito il punto con il punto e virgola ed aggiunto il seguente periodo:

;

c) Punto 3.5, lettera b)

Dopo la parola «Lombardia» viene aggiunto il seguente periodo:

;

d) Punto 3.6, lettera b)

Prima dell'ultimo capoverso è aggiunto il seguente periodo:

;

e) Punto 4.5

Prima del penultimo capoverso è aggiunto il seguente periodo:

;

f) Punto 5.1

Viene aggiunta la lettera g) con il seguente periodo:

;

g) Punto 5.2

Viene aggiunto il seguente periodo:

;

h) Punto 6.3

L'ultimo periodo viene così sostituito:

;

i) Note relative alla compilazione della domanda.

Alla parte titolata «Richiedenti che sono già titolari di un alloggio», quarto capoverso, dopo la parola «divisori» è aggiunto il seguente periodo:

;

2. di ammettere al finanziamento i soggetti richiedenti di cui all'allegato A e A1 (comprendono gli stessi soggetti diversamente ordinati), le cui domande sono state compilate correttamente, contengono l'opzione per istituti di credito convenzionati o che hanno manifestato la volontà di aderire alla convenzione e non presentano motivi di esclusione.

Le richieste di scelta di istituti di credito diversi da quelli inizialmente riportati nella domanda, pervenuti successivamente alla data del 17 luglio 2000, non vengono prese in considerazione per chiusura degli archivi informatici.

I soggetti interessati possono concordare con l'istituto di credito individuato nel presente provvedimento, eventuali opzioni per istituti diversi, tra quelli convenzionati di cui all'allegato C1.

Gli eventuali oneri conseguenti, sono a carico del beneficiario.

L'erogazione del contributo, in base al punto 5.1, ultimo capoverso della Delib.G.R. n. 48903/2000 è subordinato al nulla osta dell'istituto di credito;

3. di ammettere al finanziamento con riserva i soggetti richiedenti di cui agli allegati: B1 - B2 e B2.1 - B3 e B3.1 B4 e B4.1, le cui domande contengono l'opzione di istituti di credito indeterminabili, ovvero contengono l'opzione per istituti di credito non convenzionati, nonché presentano dati incompleti o incoerenti tra loro, senza presentare motivi di esclusione.

La struttura regionale competente per materia, provvederà ad informare, a mezzo comunicazione personale, tutti i soggetti di cui agli allegati sopra richiamati, delle incombenze poste a loro carico.

I soggetti di cui sopra, dovranno, entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento della predetta comunicazione della struttura regionale competente, pena l'esclusione dal diritto all'agevolazione, comunicare i dati richiesti.

Coloro che hanno operato la scelta per un istituto di credito indeterminabile o non convenzionato possono scegliere uno degli istituti di credito che hanno sottoscritto la convenzione con la Regione Lombardia, riportati nell'allegato C1.

La trasmissione, da parte della Regione, del nulla osta a procedere e della copia della domanda, all'istituto di credito prescelto, comporta automatico scioglimento della riserva.

Qualora dai dati trasmessi in adempimento al presente punto, si rilevino motivi di esclusione, verrà data comunicazione, da parte della Regione, al diretto interessato.

L'erogazione del contributo, in base al punto 5.1, ultimo capoverso, della Delib.G.R. n. 48903/2000 è subordinato al nulla osta dell'istituto di credito.

La Regione si riserva a conclusione delle procedure previste al presente punto ed al successivo punto 4, di valutare modalità di erogazione del contributo, atte ad evitare l'esclusione dall'agevolazione di coloro che hanno acceso il mutuo con istituti di credito non convenzionati, per i quali l'opzione per altro istituto di credito convenzionato comporti la necessità di estinzione del mutuo in essere.

Con eventuale successivo provvedimento verranno approvate le modalità di erogazione del contributo;

4. di consentire agli Istituti di credito non convenzionati di cui all'allegato C2, entro e non oltre il 29 settembre 2000, di comunicare l'eventuale volontà di aderire alla convenzione;

5. di escludere dal finanziamento i richiedenti di cui all'allegato D, per i motivi riportati nell'allegato richiamato.

I motivi di esclusione sono, a norma della Delib.G.R. n. 48903/2000, i seguenti:

a) reddito imponibile del 1998 superiore a 80 milioni;

b) alloggio acquistato in data anteriore al 1 marzo 1999;

c) nuclei familiari costituiti da una sola persona;

d) inizio di ammortamento del mutuo anteriore a 1 marzo 1999;

e) giovani coppie che abbiano già compiuto 35 anni alla data del 1 marzo 2000 e non siano collocabili in altra categoria;

f) nuclei familiari non contemplati dall'art. 1, primo comma, della L.R. n. 23/99.

La struttura regionale competente per materia, provvederà ad informare, a mezzo comunicazione personale, tutti i soggetti di cui all'allegato D, delle determinazioni assunte;

6. gli allegati citati sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

7. gli oneri derivanti da tale provvedimento trovano copertura al capitolo 4142/5089 dell'esercizio in corso, il cui stanziamento ammonta a L. 80 mld.

Contestualmente ai provvedimenti di liquidazione delle 20 quote semestrali, verrà assunto il relativo e corrispondente impegno;

8. di disporre la pubblicazione urgente del presente atto integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

 

 

Allegati A-D