Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lombardia |
Materia: | 2. sviluppo sociale |
Capitolo: | 2.3 assistenza ed edilizia scolastica |
Data: | 31/03/2008 |
Numero: | 6 |
Sommario |
Art. 1. (Disposizioni in materia di istruzione e formazione - Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia)) |
§ 2.3.51 - L.R. 31 marzo 2008, n. 6. [1]
Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia) - Collegato in materia di istruzione
(B.U. 4 aprile 2008, n. 14 - S.O. n. 1)
Art. 1. (Disposizioni in materia di istruzione e formazione - Modifiche alla
1. Alla
a) dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 5 è inserita la seguente:
'b bis) programmazione degli interventi a sostegno del funzionamento delle scuole dell'infanzia autonome ed assegnazione dei relativi contributi;';
b) dopo l'articolo 7 sono inseriti i seguenti:
'Art. 7 bis
(Programmazione degli interventi di edilizia scolastica)
1. Al fine di assicurare il miglioramento e la razionalizzazione delle strutture edilizie scolastiche, di istruzione e formazione professionale ed universitarie, la Giunta regionale, in conformità agli indirizzi del Consiglio regionale, definisce annualmente le tipologie di intervento prioritariamente finanziabili, nonché le modalità di attribuzione delle risorse, anche proprie, in aggiunta a quelle statali.
2. Con decreto dirigenziale sono individuate annualmente le iniziative oggetto di finanziamento, in relazione alle richieste presentate da province, comuni e altri soggetti pubblici e privati gestori di strutture del sistema educativo.
3. Al fine di supportare le attività programmatorie, la Regione, in raccordo con le province e i comuni, gestisce l'anagrafe regionale delle strutture del sistema educativo, le cui informazioni confluiscono nell'Osservatorio di cui all'articolo 6 della
Art. 7 ter
(Programmazione degli interventi a sostegno delle scuole dell'infanzia autonome)
1. La Regione, in conformità agli indirizzi del Consiglio regionale, riconoscendo la funzione sociale delle scuole dell'infanzia non statali e non comunali, senza fini di lucro, ne sostiene l'attività mediante un proprio intervento finanziario integrativo rispetto a quello comunale e a qualsiasi altra forma di contribuzione prevista dalla normativa statale, regionale o da convenzione, al fine di contenere le rette a carico delle famiglie.
2. Con decreti dirigenziali sono stabilite le modalità di presentazione delle domande, nonché di assegnazione dei contributi.';
c) dopo il comma 7 dell'articolo 30 sono inseriti i seguenti:
'7 bis. Fino alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione della deliberazione del Consiglio regionale di cui all'articolo 7 bis restano efficaci i provvedimenti relativi a interventi in materia di edilizia scolastica adottati ai sensi della
7 ter. Fino alla pubblicazione sul Bur della deliberazione del Consiglio regionale di cui all'articolo 7 ter restano efficaci i provvedimenti relativi al sostegno al funzionamento delle scuole dell'infanzia autonome adottati ai sensi della
d) dopo il comma 2 dell'articolo 32 sono inseriti i seguenti:
'2 bis. A decorrere dalla data di pubblicazione sul Bur della deliberazione del Consiglio regionale di cui all'articolo 7 bis sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) la
b) la
c) il comma 36 dell'articolo 4 della
d) il comma 1 dell'articolo 2 della
e) il comma 4 dell'articolo 4 della
f) il comma 7 dell'articolo 1 della
g) i commi da 107 a 107-sexies dell'articolo 4 della
h) la lettera d) del comma 1 dell'articolo 4 della
i) il comma 3 dell'articolo 4 della
2 ter. A decorrere dalla data di pubblicazione sul Bur della deliberazione del Consiglio regionale di cui all'articolo 7 ter sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) la
b) il comma 15 dell'articolo 1 della
e) dopo il comma 2 dell'articolo 34 è inserito il seguente:
'2 bis. Per le spese di cui all'articolo 7 bis comma 1 si provvede per l'esercizio finanziario 2008 e seguenti, con le risorse stanziate all'UPB 2.1.1.3.278 'Sviluppo di un sistema educativo di istruzione e formazione professionale di qualità', all'UPB 2.1.2.3.78 'Diritto dovere di istruzione e formazione' e all'U.P.B. 7.2.0.3.6 'Patrimonio immobiliare regionale e sistema sedi.';
f) Al comma 3 dell'articolo 34 le parole 'Alla realizzazione degli interventi di cui all'articolo 8 e all'articolo 14, commi 1 e 3 si provvede per l'esercizio finanziario 2007 e seguenti, con le risorse regionali, previste dalle leggi regionali n. 31/1980, n. 8/1999, n. 1/2000,' sono sostituite dalle parole: 'Alla realizzazione degli interventi di cui all'articolo 7 bis comma 3, all'articolo 7 ter, all'articolo 8 e all'articolo 14, commi 1 e 3, nonché degli interventi di cui alla
[1] Abrogata dall'art. 2 della