Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lombardia |
Materia: | 2. sviluppo sociale |
Capitolo: | 2.1 assistenza sanitaria |
Data: | 28/11/1983 |
Numero: | 85 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
Art. 4. |
Art. 5. |
Art. 6. |
Art. 7. |
Art. 8. |
Art. 9. Norma finanziaria. |
§ 2.1.83 - L.R. 28 novembre 1983, n. 85. [1]
Piano di finanziamento in capitale per opere ed attrezzature ospedaliere ed extra ospedaliere per il triennio 1983/1985.
(B.U. 2 dicembre 1983, n. 48, 1° suppl. ord.).
1. La regione attua nel triennio 1983/1985 un piano di interventi per opere di edilizia ospedaliera ed extra ospedaliera e per l'acquisizione, l'ammodernamento e la sostituzione di apparecchiature medico-scientifiche e tecniche dei presidi sanitari.
2. Il piano di intervento di cui al comma precedente viene attuato mediante l'utilizzo di disponibilità finanziarie per complessive L. 372.148.525.680 delle risorse di cui al successivo art. 9.
3. La somma complessiva di cui al presente articolo è ripartita fra le seguenti categorie di interventi:
1 - interventi finalizzati, per complessive L. 106.600 milioni, alla piena agibilità di nuove opere in fase di avanzata realizzazione: Monza, S. Paolo, Gardone V.T., Montichiari, Bassini, Sacco, Lecco, Varzi, I.C.P., Carate, Legnano;
2 - interventi finalizzati, per complessive L. 65.900 milioni, alla prima agibilità dei nuovi ospedali: Menaggio, Breno-Darfo, Casalmaggiore, Suzzara, Destra Secchia;
3 - interventi finalizzati, per complessive lire 189.648.525.680, al completamento di altre opere di edilizia ospedaliera in corso, autorizzate e parzialmente finanziate, nonché di nuovi interventi di costruzione o riconversione di presidi ed attrezzature ed arredi di presidi sanitari, che verranno definiti con il piano sanitario regionale;
4 - contributi, per L. 10.000 milioni, per spese di investimento di cui al successivo art. 6.
1. Le somme destinate agli interventi di cui al precedente art. 1, 3° comma, punti 1 e 2 sono ripartite fra gli enti responsabili dei servizi di zona e gli enti ospedalieri non estinti, nella misura indicata, per ciascuno di essi, nell'allegato alla presente legge.
2. La giunta regionale su proposta dell'assessore alla sanità individua specificamente le opere da attuare e delibera la concessione dei relativi finanziamenti in base alle disponibilità dei singoli bilanci regionali e nei limiti della rispettiva assegnazione, dopo aver accertato la conformità ai criteri e obiettivi di cui al successivo art. 4 punto a).
1. La giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, e ferma restando la procedura autorizzatoria prevista dall'articolo 13 della
2. La giunta regionale, con proprio provvedimento, nei limiti delle assegnazioni ed in base alle disponibilità finanziarie dei singoli bilanci regionali, delibera la concessione dei relativi finanziamenti.
1. I piani di riparto di cui al precedente art. 3 sono predisposti in conformità al piano sanitario regionale o, nelle more di approvazione dello stesso, nel rispetto delle indicazioni delle linee programmatiche per il primo piano sanitario della regione Lombardia approvate con deliberazione del consiglio regionale 18 giugno 1982, n. III/312, assicurando in via prioritaria gli interventi diretti al raggiungimento degli obiettivi sotto indicati:
a) per le strutture edilizie ospedaliere:
- per il finanziamento dell'intero onere residuo necessario per il completamento di opere già autorizzate, iniziate e solo parzialmente finanziate;
- il finanziamento dell'intero onere relativo a nuove opere o a lotti funzionali autonomi di esse che consentano l'attivazione dei relativi servizi;
- il finanziamento di opere che, nel loro complesso, consentano un utilizzo più produttivo delle risorse per spesa corrente;
- il finanziamento di opere finalizzate all'attivazione di servizi che favoriscano la deospedalizzazione e che incrementino l'integrazione dell'ospedale nel territorio;
- il finanziamento di opere che non si affianchino nello stesso ospedale o in altri contermini a strutture sottoutilizzate;
- il finanziamento di opere che consentano la concentrazione di funzioni specialistiche in presidi di dimensioni adeguate e di carattere multidisciplinare nel rispetto di quanto previsto, per le specialità e i relativi posti letto, dalla
- il finanziamento di opere per strutture che siano sostitutive e non costituiscano incremento di quelle esistenti;
- il finanziamento di opere di ristrutturazione e riconversione atte a migliorare l'ospitalità degli ammalati sia nei servizi di accoglimento e di pronto soccorso che negli ambienti di degenza.
b) per le strutture edilizie extra-ospedaliere:
- il finanziamento di opere indirizzate ad incremento dei servizi di prevenzione;
- il finanziamento di opere che consentano la riconversione della spesa mediante il trasferimento della stessa dal settore convenzionato al settore pubblico;
c) per le apparecchiature medico-scientifiche e tecnico-economali:
- i finanziamenti dell'acquisto di attrezzature che consentano il contenimento e la qualificazione della spesa;
- il finanziamento di acquisti che consentano la concentrazione in strutture ad elevato potenziale di utilizzo, di apparecchiature ad alto costo di acquisto e di gestione; nonché di apparecchiature tecnico- economali utilizzate a servizio di più presidi.
2. Non possono in alcun caso essere finanziate nuove opere od opere di ristrutturazione o riconversione di presidi sanitari che comportino un incremento di volumetria delle strutture non accompagnato da un incremento dei servizi, o che comportino un aumento dei posti letto o di servizi oltre i limiti del piano regionale in vigore.
1. Nel caso in cui l'ente competente ad eseguire le opere o gli acquisti di cui alla presente legge dimostri la possibilità di ricavare una parte del finanziamento necessario mediante alienazione di beni patrimoniali di proprietà dell'ente medesimo, la giunta regionale, nei piani di riparto di cui ai precedenti articoli 2 e 3, può disporre l'assegnazione delle somme corrispondenti alla sola quota del costo dell'intervento non coperto da tali proventi; ove l'alienazione concerne beni immobili destinati ai servizi sanitari, l'ente deve altresì dimostrare l'opportunità del mutamento di destinazione e la possibilità di assicurare la continuità dei servizi avvalendosi di altre strutture, anche realizzate con l'utilizzo dei proventi dell'alienazione medesima [2].
2. In tal caso, la giunta regionale, con la deliberazione di approvazione del piano di riparto, autorizza le alienazioni e dispone l'acquisizione del relativo ricavato al fondo sanitario regionale, ai sensi dell'art. 119 della
3. Sono altresì conferiti al fondo sanitario regionale i proventi delle alienazioni già realizzate, che non siano stati utilizzati dall'ente per mancata esecuzione dell'opera in relazione alla quale l'alienazione era stata autorizzata, nonché le quote dei proventi delle alienazioni già realizzate, che eccedano il costo complessivo dell'opera in relazione alla quale l'alienazione era stata autorizzata.
1. La giunta regionale è autorizzata ad assegnare con proprie deliberazioni comunicate al consiglio regionale e nel limite massimo di
1. La previsione di nuovi presidi ospedalieri contenuta nella tabella B della
2. Gli enti responsabili dei servizi di zona e le amministrazioni degli enti ospedalieri non estinti sono tenuti a revocare tutti gli atti relativi ad incarichi di progettazione nonché ad acquisizioni di aree destinate ai nuovi presidi ospedalieri non più previsti di cui al comma precedente; gli eventuali oneri relativi a rapporti contrattuali dovranno essere liquidati nella misura maturata alla data dell'entrata in vigore della presente legge.
3. I contributi o le quote di contributo assegnati e non ancora erogati per interventi relativi ai nuovi presidi non più previsti di cui al I comma del presente articolo sono revocati con deliberazione della giunta regionale ed i relativi impegni sono annullati o revocati.
1. Gli enti destinatari dei finanziamenti assegnati con deliberazione della giunta regionale di cui ai precedenti artt. 2 e 3 sono autorizzati ad assumere impegni contrattuali anche poliennali per l'esecuzione delle opere individuate nei piani, entro i limiti del finanziamento previsto nei piani medesimi e nell'allegato alla presente legge.
2. Per l'erogazione dei contributi e per l'esecuzione degli interventi previsti dai piani di cui agli artt. 2 e 3 della presente legge, si applicano le procedure previste dall'art. 4 della
3. I contributi per oneri derivanti da revisione prezzi, che sono comunque compresi nella quota assegnata nei piani di riparto di cui ai precedenti art. 2 e 3, saranno erogati secondo le procedure e nei termini stabiliti dalla
Art. 9. Norma finanziaria.
1. Per l'attuazione del piano di interventi di cui alla presente legge è autorizzata, per la concessione di contributi in capitale, la spesa complessiva di L. 372.148.525.680 derivanti dall'utilizzo delle seguenti risorse finanziarie:
a) per disponibilità finanziarie non ancora impegnate per L. 9.024.525.680, iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1982 al capitolo 2.2.8.1.1.1353 «Impiego dell'assegnazione statale della quota in capitale del fondo sanitario nazionale di cui alla
b) dell'assegnazione statale di L. 66.531 milioni, disposta dal CIPE a favore della regione Lombardia con deliberazione adottata nella seduta del 24 marzo 1982, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 22 maggio 1982, n. 139, sulla quota in capitale del fondo sanitario nazionale per l'anno 1982 per:
1 - L. 33.265.500.000 non ancora impegnati ma già iscritti nello stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1982 al capitolo 2.3.1352 «Assegnazione statale della quota in capitale del fondo sanitario nazionale di cui alla
2 - L. 33.265.500.000 accertate dal rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1982 e reiscritte ai sensi dell'art. 21 della
c) delle assegnazioni statali per L. 199.593 milioni sulla quota in capitale del fondo sanitario nazionale che, sulla base delle assegnazioni già disposte per l'anno 1982, verranno annualmente determinate per
d) delle risorse regionali stanziate nel bilancio pluriennale 1983- 1985 per complessive L. 97.000 milioni di cui L. 16.000 milioni per l'anno 1983, L. 68.750 milioni nel 1984 e L. 12.250 milioni nel 1985.
2. La giunta regionale, a norma dell'art. 25 della
3. L'onere di cui al precedente I comma - lett. a), b) - punto 2) - e d) - per complessive L. 139.290.025.680 trova copertura finanziaria nel bilancio pluriennale 1983-1985, parte II «Spese per i programmi di sviluppo» per:
1 - L. 42.290.025.680 reiscritte nel bilancio di competenza dell'esercizio finanziario 1983 ai sensi del II comma dell'art. 21 della
2 - L. 97.000 milioni al progetto 2.4.2.3. «Ampliamento, potenziamento ed ammodernamento degli impianti e delle attrezzature ospedaliere» tabella relativa a «Previsioni di spesa riferite a nuovi previsti provvedimenti legislativi».
4. In relazione alle assegnazioni statali di cui al precedente I comma
- lett. c) -, per la parte che eventualmente non verrà assegnata dallo
Stato si provvederà con mezzi regionali che saranno a carico dei bilanci
per gli esercizi finanziari successivi all'anno di assegnazione della
corrispondente quota statale.
5. All'onere di L. 16.000 milioni di cui al precedente I comma - lett. d) - per l'anno 1983 si fa fronte mediante impiego per pari quota del «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da provvedimenti legislativi finanziate con mutui» iscritto al capitolo 2.5.2.1.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1983.
6. Allo stato di previsione delle spese di bilancio per l'esercizio finanziario 1983, alla parte II, ambito 2, settore 4, obiettivo 2, progetto 3, è istituito il cap. 2.2.4.2.3.1626 «Contributi in capitale agli enti responsabili dei servizi di zona, agli enti ospedalieri non estinti per opere di prima agibilità e di avanzata realizzazione di edilizia ospedaliera, extraospedaliera, per apparecchiature medico-scientifiche e tecniche dei presidi sanitari nonché eventuali nuovi interventi di costruzione o riconversione degli stessi, autorizzati dai competenti organi statali» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 16.000 milioni.
7. In considerazione dell'accertamento effettuato dal rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1982, approvato con
1 - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 2.3.1599 «Assegnazione statale della quota in capitale del fondo sanitario nazionale di cui alla
2 - la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 2.2.8.1.1.1600 «Impiego dell'assegnazione statale della quota in capitale del fondo sanitario nazionale di cui alla
3 - la dotazione finanziaria di cassa del capitolo 1.5.1.1.1.736 «Fondo di riserva del bilancio di cassa» è ridotta di L. 15.750 milioni.
Allegato |
|
1) Opere intese ad assicurare la piena agibilità di nuove opere di edilizia |
ospedaliera in fase di avanzata realizzazione. |
__________________________________________________________________ |
------------------------------------------------------------------ |
Presidio Finanziamento |
(in milioni) |
------------------------------------------------------------------ |
Monza 23.000 |
S. Paolo 23.000 |
Gardone V.T. 12.500 |
Montichiari 11.000 |
Bassini 20.000 |
Sacco 6.000 |
Lecco 4.500 |
Varzi 1.100 |
I.C.P. 2.000 |
Carate 1.500 |
Legnano 2.000 |
------- |
Totale 106.600 |
|
2) Opere intese ad assicurare la prima agibilità dei nuovi ospedali. |
|
Menaggio 10.500 |
Breno-Darfo 26.400 |
Casalmaggiore 20.000 |
Suzzara 6.000 |
Destra Secchia 3.000 |
------- |
Totale 65.900 |
__________________________________________________________________ |
[1] Abrogata dall'art. 2 della
[2] Comma così sostituito dalla
[3] Comma così sostituito dalla