83"."> § 2.1.77 - L.R. 18 marzo 1982, n. 17.
Modifiche alla L.R. 20 agosto 1981, n. 48 - "Anticipazione al programma di investimenti del piano sanitario regionale 1981/83".


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.1 assistenza sanitaria
Data:18/03/1982
Numero:17


Sommario
Art. 1.      1. La tabella B di cui all'art. 2, secondo comma, della L.R. 20 agosto 1981, n. 48, è integrata dalla tabella «1» allegata alla presente legge.
Art. 2.      (Omissis)
Art. 3.      (Omissis)
Art. 4.      1. La spesa di L. 100.000 milioni nel triennio 1981-83 autorizzata dall'art. 8, primo comma, lettera 1 della legge regionale 20 agosto 1981, n. 48, per la concessione di contributi in capitale [...]
Art. 5.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul [...]


§ 2.1.77 - L.R. 18 marzo 1982, n. 17. [1]

Modifiche alla L.R. 20 agosto 1981, n. 48 - "Anticipazione al programma di investimenti del piano sanitario regionale 1981/83".

(B.U. 23 marzo 1982, n. 11, 1° suppl. ord.).

 

Art. 1.

     1. La tabella B di cui all'art. 2, secondo comma, della L.R. 20 agosto 1981, n. 48, è integrata dalla tabella «1» allegata alla presente legge.

 

     Art. 2.

     (Omissis) [2].

 

     Art. 3.

     (Omissis) [3].

 

     Art. 4.

     1. La spesa di L. 100.000 milioni nel triennio 1981-83 autorizzata dall'art. 8, primo comma, lettera 1 della legge regionale 20 agosto 1981, n. 48, per la concessione di contributi in capitale per la realizzazione di interventi di edilizia ospedaliera, è incrementata di L. 78.845 milioni.

     2. (Omissis) [4].

     3. Al finanziamento dell'onere di L. 78.845 milioni relativo alla maggior spesa disposta dal precedente comma si provvede:

     - per L. 24.512 milioni mediante impiego delle somme resesi disponibili nell'esercizio 1982 e 1983 in relazione a quanto disposto dal precedente art. 3;

     - per L. 54.333 mediante impiego dell'assegnazione di L. 66.531 milioni disposta dal CIPE a favore della regione Lombardia con deliberazione in data 29 aprile-5 maggio 1981 sulla quota in capitale del fondo sanitario nazionale per l'anno 1981, e già iscritta ai sensi dell'art. 49, 2° comma, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34, con delibera della giunta regionale n. 9438, assunta il 21 luglio 1981 nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio 1981 al capitolo 2.2.8.1.1.1353.

 

     Art. 5.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione.

 

 

Tabella 1 - (Omissis)

 

 


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 22 febbraio 2010, n. 11.

[2] Modifica la L.R. 20 agosto 1981, n. 48.

[3] Modifica le tabelle allegate alla L.R. 22 febbraio 1980, n. 20; modifica inoltre le LL.RR. 22 novembre 1979, n. 61; 7 giugno 1980, n. 77; 20 agosto 1981, n. 48.

[4] Modifica la L.R. 20 agosto 1981, n. 48.