§ 2.1.67 - L.R. 20 agosto 1981, n. 48. [*]
Anticipazione al programma di investimenti del piano sanitario regionale 1981/1983.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.1 assistenza sanitaria
Data:20/08/1981
Numero:48


Sommario
Art. 1.  Piano stralcio.
Art. 2.  Interventi previsti.
Art. 3.  Attuazione del piano.
Art. 4.  Assegnazione ed erogazione dei contributi.
Art. 5.  Attuazione delle opere.
Art. 6.  Interventi per attrezzature.
Art. 7.      (Omissis)
Art. 8.  Norma finanziaria.
Art. 9.  Urgenza.


§ 2.1.67 - L.R. 20 agosto 1981, n. 48. [*]

Anticipazione al programma di investimenti del piano sanitario regionale 1981/1983.

(B.U. 19 agosto 1981, n. 33, 1° suppl. ord.).

 

Art. 1. Piano stralcio.

     1. In anticipazione del programma di investimenti previsti dal piano sanitario regionale 1981-1983, la regione attua un primo piano stralcio di interventi:

     a) per opere di edilizia ospedaliera, in conformità alla legge regionale 3 settembre 1974, n. 55 e ai programmi di intervento di cui all'art. 26 della stessa legge regionale;

     b) per acquisizione, ammodernamento e sostituzione di apparecchiature medico-scientifiche e tecniche dei presidi ospedalieri.

 

     Art. 2. Interventi previsti.

     1. Le opere di edilizia ospedaliera finanziate col piano stralcio di cui al precedente art. 1, lett. a), ed i relativi importi, sono indicati nella tabella A allegata alla presente legge.

     2. Per le opere indicate nella tabella B allegata alla presente legge, i finanziamenti disposti col piano stralcio di cui al precedente art. 1, lett. a), sostituiscono quelli già disposti ai sensi della legge regionale 22 novembre 1979, n. 61 e successive modifiche e integrazioni e non erogati a causa della mancata concessione di mutui da parte della cassa depositi e prestiti.

 

     Art. 3. Attuazione del piano.

     1. Per l'attuazione del piano stralcio di cui al precedente art. 1, lett. a), la regione eroga a favore degli enti ospedalieri indicati nelle tabelle A e B, allegate alla presente legge, o a favore degli enti responsabili dei servizi di zona che ne abbiano assunto le funzioni, contributi in capitale nei limiti degli importi indicati nelle tabelle medesime [1].

     2. Per l'attuazione del piano è altresì autorizzato l'impiego da parte degli enti di cui al comma precedente dei proventi derivanti da alienazioni di beni già autorizzate dalla regione per la realizzazione delle opere indicate nelle tabelle A e B allegate alla presente legge.

     3. Per l'attuazione del piano, gli enti indicati nella tabella A) allegata alla presente legge sono autorizzati a finanziare gli interventi ivi specificati anche mediante il reimpiego di economie o il riutilizzo di somme acquisite a seguito di contributi precedentemente concessi dalla regione.

 

     Art. 4. Assegnazione ed erogazione dei contributi.

     1. I contributi di cui al precedente art. 3 sono assegnati con deliberazione della giunta regionale con la quale sono assunti i relativi impegni.

     2. Tale deliberazione dovrà prevedere, nel caso di opere particolarmente complesse, ulteriori disaggregazioni degli interventi indicati nelle tabelle A e B allegate alla presente legge.

     3. Nel caso di contributi in annualità, gli impegni di spesa sono assunti direttamente nei confronti degli istituti mutuanti, previo affidamento dei relativi mutui a favore degli enti indicati nelle tabelle A e B allegate alla presente legge.

     4. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge gli enti responsabili dei servizi di zona e gli enti ospedalieri non ancora disciolti devono presentare ai competenti organi regionali per l'approvazione, i progetti relativi alle opere ammesse a contributo.

     5. Qualora gli enti indicati al comma precedente non ottemperino entro i termini previsti, il consiglio regionale, su proposta della giunta, provvederà alla revoca del contributo ed alla conseguente modifica della tabella A) allegata alla presente legge.

     6. L'approvazione dei progetti e la concessione dei contributi regionali sono disposti con decreto del presidente della giunta regionale o dell'assessore ai lavori pubblici se delegato, sentiti gli organi consuntivi regionali ai sensi della L.R. 22 novembre 1979, n. 58, modificata con legge regionale 18 dicembre 1979, n. 75 [2].

     6 bis. I contributi sono erogati con decreto del presidente della giunta regionale o dell'assessore competente se delegato, con le seguenti modalità:

     a) il 10% all'approvazione del progetto;

     b) il 20% alla consegna dei lavori;

     c) il 30% allo stato di avanzamento di almeno un terzo dei lavori sulla base di apposita dichiarazione della direzione dei lavori, convalidata dal legale rappresentante dell'ente;

     d) il 30% allo stato di avanzamento di almeno due terzi dei lavori sulla base di apposita dichiarazione della direzione dei lavori, convalidata dal legale rappresentante dell'ente;

     e) il rimanente a stati di avanzamento dei lavori successivi ai due terzi dell'opera [2].

     6 ter. Le quote di cui alle lettere b), c) e e) sono riferite agli importi dei singoli contratti d'appalto [2].

     6 quater. Per l'erogazione dei contributi relativi a tutti gli altri importi di progetto si applicano le procedure stabilite con deliberazione del consiglio regionale n. II/251 del 2 agosto 1976 [2].

     6 quinquies. Per quanto non diversamente disciplinato dalla presente legge vengono osservate le norme statali e regionali in materia di lavori pubblici [2].

 

     Art. 5. Attuazione delle opere.

     1. Fermo restando quanto disposto dal precedente articolo, per l'attuazione delle opere previste dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 29 gennaio 1975, n. 27.

 

     Art. 6. Interventi per attrezzature.

     1. Per l'attuazione del piano stralcio di cui al precedente art. 1, lettera b), la regione eroga a favore degli enti ospedalieri, o degli enti responsabili dei servizi di zona che ne abbiano assunto le funzioni, contributi in capitale.

     2. I contributi di cui al comma precedente sono assegnati in base ad un piano di riparto deliberato dalla giunta regionale, d'intesa con la competente commissione consiliare, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

     2 bis. La regione può erogare i contributi di cui al primo comma anche a favore di istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico [3].

 

     Art. 7.

     (Omissis) [4].

 

     Art. 8. Norma finanziaria.

     1. Per il finanziamento del piano stralcio di cui all'art. 1, lett. a), sono autorizzate le seguenti spese:

     1) la spesa di L. 100.000 milioni nel triennio 1981-1983, di cui L. 30.000 milioni nel 1981, per la concessione di contributi in capitale. Alla determinazione della spesa per gli anni successivi si provvede con la legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi ai sensi dell'art. 25, IV comma, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34.

     2) (Omissis) [5].

     2. Per il finanziamento del piano stralcio di cui all'art. 1, lett. b), è autorizzata la spesa di lire 53.481.990.000 nel biennio 1981-1982, di cui lire 23.481.990.000 nel 1981, per la concessione di contributi in capitale.

     3. La giunta regionale è autorizzata ad assumere, in attuazione dei precedenti articoli 4 e 6, obbligazioni anche a carico degli esercizi 1982 e 1983 ai sensi dell'art. 25 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34, sempreché l'inizio delle opere finanziate o l'acquisizione delle apparecchiature siano previste entro il termine dell'esercizio in cui è assunta l'obbligazione.

     4. All'onere complessivo di L. 53.481.990.000 a carico del bilancio per l'esercizio finanziario 1981 si fa fronte:

     - per L. 30.000 milioni mediante impiego per pari quota del «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da provvedimenti legislativi finanziate con mutuo» iscritto al capitolo 2.5.2.1.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1981;

     - per L. 23.481.990.000 mediante impiego parziale dell'ulteriore assegnazione della quota in capitale del fondo sanitario nazionale, disposta dal CIPE con delibera assunta in data 29 aprile 1981, e pari a L. 42.058.025.000.

     5. La restante parte della predetta assegnazione, pari a L. 18.576.035.000 è destinata alla copertura della residua quota regionale del fondo per edilizia ospedaliera di cui all'art. 14 del D.L. 13 agosto 1975, n. 376, convertito con legge 16 ottobre 1975, n. 492, e iscritta tra i residui attivi nello stato di previsione delle entrate del bilancio per l'esercizio finanziario 1981, al capitolo 2.3.146, in relazione a quanto disposto dall'art. 13, II comma, della legge 30 aprile 1980, n. 149.

     6. La spesa complessiva di L. 150.000 milioni per il triennio 1981- 1983 e posta a carico del bilancio regionale trova copertura nel bilancio pluriennale 1981-1983, parte 2 «Spese per i programmi di sviluppo», progetto 2.4.2.3 «Ampliamento, potenziamento ed ammodernamento delle strutture, degli impianti delle attrezzature ospedaliere», tabella relativa a «Previsioni di spesa riferite a nuovi previsti provvedimenti legislativi».

     7. In relazione a quanto disposto dai commi precedenti al bilancio per l'esercizio finanziario 1981 sono apportate le seguenti variazioni:

     A. stato di previsione delle entrate

     E' istituito al titolo II, categoria 3 il capitolo 2.3.1340 «Assegnazione statale della quota in capitale del fondo sanitario nazionale per l'anno 1980, destinato ad investimenti diversi», con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di lire 42.058.025.000.

     B. stato di previsione delle spese

     Nella parte 2, ambito 2, settore 4, obiettivo 2, progetto 3, sono istituiti i seguenti capitoli:

     - capitolo 2.2.4.2.3.1325 «Contributi in capitale agli enti ospedalieri o agli enti responsabili dei servizi di zona che ne abbiano assunto le funzioni per la realizzazione di opere di edilizia ospedaliera, anni 1981-1983», con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 30.000 milioni;

     - capitolo 2.2.4.2.3.1326 «Impegno dell'assegnazione statale sulla quota in capitale del fondo sanitario nazionale per la concessione di contributi in capitale agli enti ospedalieri o agli enti responsabili dei servizi di zona che ne abbiano assunto le funzioni per l'acquisizione, l'ammodernamento o la sostituzione di apparecchiature medico-scientifiche», con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 23.481.990.000;

     - capitolo 2.2.4.2.3.1341 «Impiego dell'assegnazione statale sulla quota in capitale del fondo sanitario nazionale destinata alla copertura della residua quota regionale del fondo per l'edilizia ospedaliera di cui all'art. 14 del decreto legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito con legge 16 ottobre 1975, n. 492, fondo abrogato dall'art. 13, II comma, della legge 30 aprile 1980, n. 149, con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 18.576.035.000.

     8. Nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1982, parte 2, ambito 2, settore 4, obiettivo 2, progetto 3 saranno istituiti i seguenti capitoli:

     - capitolo 2.2.4.2.3.1327 «Contributi in annualità agli enti ospedalieri o agli enti responsabili dei servizi di zona che ne abbiano assunto le funzioni sugli interessi dei mutui contratti per la realizzazione di opere di edilizia ospedaliera - limite d'impegno anno 1982», con la dotazione finanziaria di L. 10.000 milioni;

     - capitolo 2.2.4.2.3.1342 «Contributi in capitale agli enti ospedalieri o agli enti responsabili dei servizi di zona che ne abbiano assunto le funzioni per l'acquisizione, l'ammodernamento o la sostituzione di apparecchiature medico-scientifiche», con la dotazione finanziaria di L. 30.000 milioni.

 

     Art. 9. Urgenza.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione.

 

Allegati - (Omissis).

 

 


[*] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 22 febbraio 2010, n. 11.

[1] Comma così sostituito dalla L.R. 18 marzo 1982, n. 17.

[2] Comma così sostituito dalla L.R. 18 marzo 1982, n. 17.

[2] Comma così sostituito dalla L.R. 18 marzo 1982, n. 17.

[2] Comma così sostituito dalla L.R. 18 marzo 1982, n. 17.

[2] Comma così sostituito dalla L.R. 18 marzo 1982, n. 17.

[2] Comma così sostituito dalla L.R. 18 marzo 1982, n. 17.

[3] Comma aggiunto dalla L.R. 7 aprile 1983, n. 28.

[4] Modifica le tabelle allegate alle LL.RR. 22 novembre 1979, n. 61; 22 febbraio 1980, n. 20 e 7 giugno 1980, n. 77.

[5] Punto abrogato dalla L.R. 18 marzo 1982, n. 17.