§ 8.1.15 - Legge 26 marzo 1983, n. 85.
Regolamentazione della posizione assicurativa delle aziende artigiane presso l'INAIL.


Settore:Normativa nazionale
Materia:8. Artigianato
Capitolo:8.1 assistenza e previdenza
Data:26/03/1983
Numero:85


Sommario
Art. 1.      E' fissata al primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge la decorrenza degli obblighi per l'assicurazione contro gli infortuni [...]
Art. 2.      Ai soli fini dell'applicazione della presente legge


§ 8.1.15 - Legge 26 marzo 1983, n. 85.

Regolamentazione della posizione assicurativa delle aziende artigiane presso l'INAIL.

(G.U. 27 marzo 1983, n. 90)

 

 

     Art. 1.

     E' fissata al primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge la decorrenza degli obblighi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per quegli artigiani senza dipendenti e società fra artigiani senza dipendenti che non abbiano ottemperato ai sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, a condizione che gli stessi presentino alla sede dell'INAIL territorialmente competente la denuncia di esercizio entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 2.

     Ai soli fini dell'applicazione della presente legge:

     1) non sono considerati dipendenti, oltre ai familiari collaboratori, gli apprendisti assunti ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni;

     2) sono considerati familiari coadiuvanti il coniuge, i figli legittimi o legittimati, i nipoti in linea diretta, gli ascendenti, i fratelli e le sorelle;

     3) sono equiparati ai figli legittimi o legittimati i figli adottivi e gli affiliati, quelli naturali legalmente riconosciuti, quelli giudizialmente dichiarati, quelli nati da precedente matrimonio del coniuge, nonchè i minori affidati dagli organi competenti a norma di legge;

     4) sono equiparati ai genitori gli adottanti, gli affilianti, il patrigno e la matrigna, nonchè le persone alle quali i titolari di imprese artigiane siano stati regolarmente affidati come esposti.