§ 2.1.105 - L.R. 10 giugno 1985, n. 76.
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 28 novembre 1983, n. 85"Piano di finanziamento in capitale per opere ed attrezzature ospedaliere ed [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.1 assistenza sanitaria
Data:10/06/1985
Numero:76


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 


§ 2.1.105 - L.R. 10 giugno 1985, n. 76. [1]

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 28 novembre 1983, n. 85"Piano di finanziamento in capitale per opere ed attrezzature ospedaliere ed extraospedaliere per il triennio 1983-1985".

(B.U. 13 giugno 1985, n. 24 - S.O. n. 3).

 

     Art. 1.

     1. L'efficacia del piano di interventi di cui all'art. 1 della L.R. 28 novembre 1983, n. 85 è estesa al 1986.

     2. Detto piano viene attuato mediante l'utilizzo delle:

     a) disponibilità finanziarie di cui all'art. 9 della L.R. 28 novembre 1983, n. 85;

     b) ulteriori disponibilità finanziarie derivanti da quanto disposto dal successivo art. 2;

     c) risorse finanziarie di cui al successivo art. 3.

 

     Art. 2.

     1. A partire dal 1986, allo scopo di perseguire il contenimento, la riconversione e la riqualificazione della spesa sanitaria, anche in applicazione di quanto disposto dall'art. 16 della L. 22 dicembre 1984, n. 887, una parte della quota assegnata alla regione dal fondo sanitario nazionale, parte corrente, che, al termine dell'esercizio, risulti eccedente le accertate necessità di assegnazione alle U.S.S.L. per la copertura della loro spesa corrente, è destinata al finanziamento di investimenti finalizzati alla realizzazione di economie di gestione.

     2. Limitatamente al 1986 possono essere impiegate per gli scopi previsti dal successivo art. 3 economie di gestione di cui al precedente comma nel limite di L. 100 miliardi.

 

     Art. 3.

     1. Il piano di intervento di cui al precedente art. 1 secondo comma, è esteso al 1986, ed è incrementato di L. 418.969.500.000 con le modalità e disposizioni previste dalla presente legge.

     2. Le maggiori risorse di L. 418.969.500.000 previste dal precedente comma sono utilizzate per L. 121.942.500.000 nel 1985 e per 297.027.000.000 nel 1986.

     3. La somma complessiva di L. 418.969.500.000 di cui ai precedenti commi è ripartita fra le seguenti categorie di interventi:

     1) opere di edilizia ospedaliera per complessive L. 337.500.000.000, destinate al funzionamento di interventi di cui all'art. 16 della L. 22 dicembre 1984, n. 887 e così suddivisi:

     a) opere innovative per un importo complessivo di L. 309.500.000.000;

     b) opere di mantenimento, per un importo complessivo di 28.000.000.000;

     2) opere per complessive L. 81.469.500.000 destinate:

     a) per L. 28.350.000.000 alla trasformazione di presidi sanitari territoriali;

     b) per 26.000.000.000 al finanziamento di progetti per la realizzazione di nuovi presidi territoriali di cui:

     b/1 - L. 10 miliardi per i poliambulatori;

     b/2 - L. 10 miliardi per i distretti di base;

     b/3 - L. 6 miliardi per i presidi multinazionali di igiene e prevenzione;

     c) per L. 27.119.500.000 per la realizzazione di progetti di contenimento dei consumi o per azioni di risparmio.

     4. Qualora le disponibilità finanziarie di cui al precedente art. 2 risultassero inferiori a L. 100 miliardi si provvederà prioritariamente a ridurre in percentuale i contributi disposti per le finalità di cui al precedente terzo comma, punto 2, indi i contributi disposti per le finalità di cui al precedente terzo comma, punto 1 lett. b).

     5. Le somme destinate agli interventi di cui al precedente terzo comma, punto 1, lett. a), sono ripartite fra gli enti interessati, nella misura indicata, per ciascuno di essi, nell'allegato che forma parte integrante e sostanziale della presente legge.

     6. La giunta regionale, su proposta dell'assessore alla sanità, individua specificatamente le opere da attuare e delibera la concessione dei relativi finanziamenti in base alle disponibilità dei singoli bilanci e nei limiti delle rispettive assegnazioni, dopo aver accertato la rispondenza ai criteri ed obiettivi di cui all'art. 4, punto a) della L.R. 28 novembre 1983, n. 85, nonché la conformità degli interventi a quanto disposto dall'art. 16 della L. 22 dicembre 1984, n. 887.

     7. La giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, predispone piani di riparto delle somme autorizzate per le categorie di interventi di cui al precedente terzo comma, punto 1, lett. b) e punto 2, individuando gli interventi da attuare, gli enti destinatari dei finanziamenti e l'entità della somma da attribuire ad essi.

     8. La giunta regionale con proprio provvedimento, nei limiti, delle assegnazioni, in base alle effettive disponibilità finanziarie dei singoli bilanci regionali e nei limiti previsti al quarto comma del presente articolo, delibera la concessione dei finanziamenti di cui al precedente settimo comma.

 

     Art. 4.

     (Omissis) [2].

 

     Art. 5.

     (Omissis) [3].

 

     Art. 6.

     1. Per l'attuazione di quanto disposto dalla presente legge è autorizzata per il biennio 1985/1986, per la concessione di contributi in capitale, la spesa complessiva di L. 418.969.500.000 di cui L. 121.942.500.000 per il 1985 e L. 297.027.000.000 per il 1986 derivanti dall'utilizzo delle seguenti risorse finanziarie:

     a) delle maggiori assegnazioni statali in aggiunta a quelle già previste dall'art. 9, primo comma, lett. c), della L.R. 28 novembre 1983, n. 85 sulla quota in capitale del fondo sanitario nazionale che viene annualmente rideterminata, per complessive L. 121.942.500.000 per il triennio 1983/1985 di cui L. 20.638.500.000, L. 20.510.000.000 e L. 80.794.000.000 relative rispettivamente al 1983, al 1984 e al 1985;

     b) delle assegnazioni statali per L. 197.027.000.000 sulla quota in capitale del fondo sanitario nazionale per 1986;

     c) delle disponibilità finanziarie di cui al successivo quarto comma.

     2. L'assunzione degli impegni della spesa autorizzata:

     1) dal precedente primo comma, lett. a) e b), è subordinata all'avvenuta assegnazione dello Stato della corrispondente quota previamente iscritta nel bilancio regionale;

     2) dal precedente primo comma, lett. c), è subordinata all'attuazione di quanto disposto dal successivo quarto comma.

     3. Le assegnazioni statali di cui al precedente primo comma lett. a) e b), saranno iscritte negli stati di previsione delle spese dei bilanci regionali ai sensi della normativa vigente:

     1) per le quote relative ad anni precedenti al capitolo di entrata 2.3.1599 «Assegnazione statale per il finanziamento delle spese in capitale del fondo sanitario nazionale di cui alla legge istitutiva del servizio sanitario nazionale 23 dicembre 1978, n. 833, quota anno precedente», e al capitolo di spesa 2.2.8.1.1.1600 «Assegnazione agli enti responsabili per la gestione delle spese in capitale delle U.S.S.L. della quota statale in capitale del fondo sanitario nazionale di cui alla legge istitutiva del servizio sanitario nazionale 23 dicembre 1978, n. 833 per il finanziamento relativo ad investimenti nel settore sanitario»;

     2) per le quote iscritte in bilancio e relative ad assegnazioni statali riferite al medesimo esercizio finanziario, al capitolo di entrata 2.3.1137 «Assegnazioni statali della quota in capitale del fondo sanitario nazionale destinate alla manutenzione straordinaria ed all'adeguamento tecnologico dei presidi sanitari» e al capitolo di entrata 2.3.1352 «Assegnazione statale per il finanziamento delle spese in capitale del fondo sanitario nazionale di cui alla legge istitutiva del servizio sanitario nazionale 23 dicembre 1978, n. 833» e rispettivamente al capitolo di spesa 2.2.8.1.1.1138 «Contributi agli enti ospedalieri ed altri enti per la manutenzione straordinaria e l'adeguamento tecnologico dei presidi sanitari» e al capitolo 2.2.8.1.1.1353 «Assegnazione agli enti responsabili per la gestione delle spese in capitale delle U.S.S.L. della quota statale in capitale del fondo sanitario nazionale di cui alla legge istitutiva del servizio sanitario nazionale 23 dicembre 1978, n. 833, per il finanziamento relativo ad investimenti nel settore sanitario».

     4. In conseguenza di quanto disposto dai precedenti artt. 2 e 3, una somma non superiore a L. 100 miliardi, già iscritta nello stato di previsione delle spese di bilancio per l'esercizio finanziario 1985 al capitolo 1.2.8.1.1.824 «Assegnazione agli enti responsabili per la gestione delle spese di servizio delle U.S.S.L. della quota corrente statale del fondo sanitario nazionale di cui alla legge istitutiva del servizio sanitario nazionale 23 dicembre 1978, n. 833, per il finanziamento relativo al servizio sanitario» e non impegnata alla fine dello stesso esercizio sarà reiscritta a norma dell'art. 50 della L.R. 31 marzo 1978, n. 34, per l'esercizio finanziario 1986 al seguente capitolo di nuova istituzione 2.2.8.1.1.2044 «Contributi statali per opere di trasformazione, per la realizzazione di nuovi presidi sanitari territoriali e per progetti di contenimento e di risparmio dei consumi».

 

     Art. 7.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione.

 

Allegato

 

OPERE DI EDILIZIA OSPEDALIERA: COMPONENTE INNOVATIVA

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Ente                  Presidio Ospedaliero           Finanziamento

                                                         (milioni)

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E.O. Macchi           Macchi - Varese                       10.000

E.R.U.S.S.L. n. 6     Gallarate                              4.000

E.R.U.S.S.L. n. 8     Busto Arsizio                          3.000

E.R.U.S.S.L. n. 11    S. Anna - Como                         2.000

E.R.U.S.S.L. n. 14    Merate                                 2.500

E.R.U.S.S.L. n. 16    Lecco                                 35.000

E.R.U.S.S.L. n. 22    Sondrio                                5.000

E.R.U.S.S.L. n. 37    S. Giovanni Bianco                     4.000

E.O. Riuniti (BG)     O. Riuniti - Bergamo                  20.000

E.R.U.S.S.L. n. 30    Seriate                                4.000

E.R.U.S.S.L. n. 32    Treviglio                              4.000

E.R.U.S.S.L. n. 39    Gavardo                                5.000

E.O. Civili (BS)      S. Civili - Brescia                    6.000

E.R.U.S.S.L. n. 47    Mantova                               25.000

E.R.U.S.S.L. n. 48    Destra Secchia                        10.000

E.R.U.S.S.L. n. 51    Cremona                                4.000

E.R.U.S.S.L. n. 53    Crema                                  2.000

E.R.U.S.S.L. n. 57    Melegnano                              5.000

E.R.U.S.S.L. n. 58    Presidi dell'U.S.S.L.                  8.000

E.R.U.S.S.L. n. 61    Carate                                 5.000

E.R.U.S.S.L. n. 67    Garbagnate                             5.000

E.R.U.S.S.L. n. 68    Rho                                    4.500

E.R.U.S.S.L. n. 70    Legnano                               15.000

E.R.U.S.S.L. n. 72    Magenta                                2.000

E.R.U.S.S.L. n. 78    Vigevano                              10.000

E.R.U.S.S.L. n. 79    Voghera                               10.000

E.O. Niguarda         O. Niguarda - Milano                  15.000

E.O. S. Paolo         O. S. Paolo - Milano                  30.000

E.O. S. Carlo         O. S. Carlo - Milano                   8.000

E.O. Sacco            O. Sacco - Milano                      8.000

E.O. I.O.P.M.         O. I.O.P.M. - Milano                   1.500

E.O. F.B.F.           O. F.B.F. - Milano                     2.000

E.O. di Monza         O. di Monza                           21.000

E.O. I.C.P.           I.C.P. - Milano                        5.000

E.O. G. Pini          O. G. Pini - Milano                    8.000

E.O. Eugenio Morelli  O. Eugenio Morelli - Sondalo (S)       1.000

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Totale                                                     309.500

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[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 25 gennaio 2018, n. 5.