§ 3.7.62 - L.R. 13 aprile 2001, n. 7.
Norme in materia di disciplina e classificazione delle aziende ricettive all'aria aperta.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.7 turismo e industria alberghiera
Data:13/04/2001
Numero:7


Sommario
Art. 1.  (Definizione e tipologie delle aziende ricettive all'aria aperta).
Art. 2.  (Norme comuni).
Art. 3.  (Delega alle Province).
Art. 4.  (Aree destinate ad aziende ricettive all'aria aperta).
Art. 5.  (Concessione edilizia).
Art. 6.  (Classificazione, criteri, validità e revisione).
Art. 7.  (Procedura per l'attribuzione della classificazione, ricorsi e pubblicità).
Art. 8.  (Attrezzature, impianti ed arredi).
Art. 9.  (Autorizzazione all'esercizio).
Art. 10.  (Obblighi dei titolari dell'autorizzazione all'esercizio).
Art. 11.  (Disciplina delle tariffe e obbligo di comunicazione).
Art. 12.  (Vigilanza, sospensione, revoca e decadenza
Art. 13.  (Sanzioni).
Art. 14.  (Autorizzazione per campeggi temporanei. Deroghe ed esclusioni).
Art. 15.  (Regolamento di attuazione).
Art. 16.  (Abrogazioni).


§ 3.7.62 - L.R. 13 aprile 2001, n. 7. [1]

Norme in materia di disciplina e classificazione delle aziende ricettive all'aria aperta.

(B.U. 20 aprile 2001, n. 16 - 1 suppl. ord.).

Titolo I

ATTIVITA' RICETTIVA ALL'ARIA APERTA

 

Art. 1. (Definizione e tipologie delle aziende ricettive all'aria aperta).

     1. Sono aziende ricettive all'aria aperta gli esercizi a gestione unitaria, aperti al pubblico, che, in aree recintate ed attrezzate, forniscono alloggio in propri allestimenti o mettono a disposizione spazi atti ad ospitare clienti muniti di mezzi di pernottamento autonomi e mobili.

     2. Le aziende ricettive all'aria aperta, in relazione alle caratteristiche strutturali ed ai servizi che offrono, si distinguono in villaggi turistici, campeggi ed aree di sosta.

     3. Sono villaggi turistici gli esercizi attrezzati per la sosta ed il soggiorno, in allestimenti minimi, di turisti sprovvisti di mezzi autonomi di pernottamento.

     4. Nei villaggi turistici è consentita la presenza di piazzole utilizzabili da clienti forniti di propri mezzi mobili di pernottamento, purché in misura non superiore al trenta per cento del numero complessivo delle piazzole autorizzate.

     5. Sono campeggi gli esercizi attrezzati per la sosta ed il soggiorno di turisti provvisti di tende o di altri mezzi autonomi di pernottamento.

     6. Nei campeggi è consentita la presenza di allestimenti minimi utilizzabili da clienti sprovvisti di mezzi propri di pernottamento, purché in misura non superiore al trenta per cento del numero complessivo delle piazzole autorizzate.

     7. L'allestimento di campeggi all'interno di parchi regionali è consentito solo se compatibile con le previsioni dei piani territoriali di coordinamento dei parchi stessi.

     8. L'ente gestore può stabilire modalità specifiche da osservare per la realizzazione delle recinzioni e per lo svolgimento dell'attività ricettiva.

     9. Sono aree di sosta gli esercizi riservati esclusivamente alla sosta ed al parcheggio di autocaravan e di caravan omologati a norma delle disposizioni vigenti, realizzati dal proprietario o gestore dell'area con le dotazioni previste dal codice della strada.

     10. In tali aree, la sosta è consentita per un periodo massimo di quarantotto ore consecutive.

     11. I campeggi ed i villaggi turistici all'interno dei quali sono presenti strutture ricreative ed attrezzature sportive di carattere permanente e di costruzione non precaria, aventi estensione minima pari al trenta per cento della superficie totale, possono utilizzare in forma aggiuntiva la denominazione di centro vacanze.

 

     Art. 2. (Norme comuni).

     1. Le attrezzature e gli altri allestimenti di soggiorno possono essere dotati di preingressi mobili.

     2. E' vietata la vendita di piazzole e di strutture ancorate al suolo; è altresì vietata la locazione delle stesse per periodi pluriennali e qualsiasi altra forma di cessione in godimento che possa far venire meno, anche parzialmente, il carattere di pubblico esercizio unitario delle aziende ricettive all'aria aperta.

     3. I servizi riservati ai turisti ospitati, quali ristorazione, spaccio di alimentari, bar e vendita di articoli vari, nonché gli impianti e le attrezzature sportive e ricreative possono essere gestiti direttamente dal titolare dell'azienda ricettiva o dati in gestione a terzi. L'uso di tali servizi, impianti ed attrezzature non può comunque, essere imposto ai clienti.

 

     Art. 3. (Delega alle Province).

     1. Le funzioni amministrative di classificazione delle aziende ricettive all'aria aperta, la relativa vigilanza, anche mediante controlli ispettivi, l'irrogazione delle sanzioni e le competenze relative alla comunicazione delle tariffe sono delegate alle Province.

     2. La Provincia invia annualmente alla Regione una relazione sulla situazione reale e sugli indicatori di sviluppo delle aziende ricettive.

     3. La Regione esercita i poteri sostitutivi in caso di inadempienze da parte delle Province competenti, previa diffida ad adempiere entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della diffida stessa.

     4. La Regione adotta i provvedimenti necessari ad assicurare omogeneità di comportamenti da parte delle Province nell'espletamento delle funzioni delegate.

Titolo II

CONCESSIONE EDILIZIA, CLASSIFICAZIONE

ED AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO

 

     Art. 4. (Aree destinate ad aziende ricettive all'aria aperta).

     1. Le aziende ricettive di cui all'articolo 1 sono realizzate in zone individuate dagli strumenti urbanistici e paesaggistici vigenti, in conformità con le norme e gli indirizzi del Piano Territoriale Paesistico Regionale e degli strumenti di pianificazione territoriale con valenza paesistica vigente.

     2. L'insediamento delle aziende ricettive all'aria aperta è consentito esclusivamente nelle aree a tal fine destinate dal piano regolatore generale corredato dallo studio geologico avente i contenuti previsti al comma 3.

     3. Qualora l'azzonamento del piano regolatore generale non sia supportato da uno studio geologico di cui al comma 2, il Comune predispone uno studio idrogeologico dell'area interessata dal complesso, eseguito da un professionista abilitato, ed esteso anche alle aree circostanti le cui caratteristiche morfologiche possono generare rischi.

     4. Il Comune, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, deve censire le aziende ricettive all'aria aperta insediate in zone ad elevato rischio idrogeologico ed adottare ogni provvedimento atto a garantire la pubblica incolumità.

 

     Art. 5. (Concessione edilizia).

     1. La realizzazione delle strutture fisse delle aziende ricettive di cui alla presente legge è soggetta a concessione edilizia rilasciata dal Comune competente per territorio che dovrà essere accompagnata dalla relazione paesistica inerente la sensibilità del sito e l'incidenza del progetto proposto.

     2. Per i nuovi insediamenti lo strumento urbanistico comunale può disporre, in considerazione della estensione e dello stato di urbanizzazione e infrastrutture delle aree, che la concessione edilizia venga rilasciata, previa approvazione di piano attuativo esteso all'intero ambito interessato dall'insediamento.

     3. Non è richiesta la concessione edilizia per gli allestimenti mobili di pernottamento, che conservano i meccanismi di rotazione in funzione; che non sono collegati permanentemente al terreno e i cui allacciamenti alla rete idrica, elettrica e fognaria sono rimovibili in qualsiasi momento.

 

     Art. 6. (Classificazione, criteri, validità e revisione).

     1. La Provincia provvede alla classificazione dei campeggi, dei villaggi turistici e delle aree di sosta.

     2. La classificazione avviene in base a requisiti predeterminati per ciascuno dei livelli attribuibili, contrassegnati da uno a quattro stelle.

     3. Le aziende di nuova apertura sono classificate secondo i criteri fissati dal regolamento di cui all'articolo 15.

     4. Le aziende già esistenti che, per il mantenimento del livello di classificazione, si trovano nella necessità di procedere a interventi di tipo strutturale e impiantistico, sono tenute a concludere tali lavori entro quattro anni dalla pubblicazione del regolamento di cui all'articolo 15 [2].

     5. La classificazione delle aziende ricettive ha validità per un quinquennio.

     6. L'interessato, in relazione a sopravvenuti cambiamenti, può chiedere alla Provincia di rivedere la classificazione.

     7. La Provincia può procedere di propria iniziativa ad una nuova classificazione dell'azienda, qualora accerti che la stessa possiede requisiti diversi dal livello di classificazione attribuito.

 

     Art. 7. (Procedura per l'attribuzione della classificazione, ricorsi e pubblicità).

     1. Per le aziende di nuova apertura si procede alla classificazione sulla base di apposita dichiarazione del titolare dell'azienda ricettiva concernente la qualità ed la quantità dei servizi offerti, corredata del progetto tecnico e degli elaborati presentati ai fini dell'ottenimento della concessione medesima, con indicazione della specifica utilizzazione e della superficie netta delle piazzole e dei locali di servizio.

     2. La dichiarazione di cui al comma 1 è presentata entro il termine di trenta giorni dall'ultimazione dei lavori.

     3. Qualunque modifica ai contenuti della dichiarazione e degli allegati è comunicata alla Provincia.

     4. La Provincia può chiedere agli interessati ulteriori elementi di valutazione nonché accertare, mediante sopralluoghi, i dati indispensabili per la classificazione.

     5. Avverso il provvedimento di classificazione è ammesso ricorso in opposizione alla Provincia, entro trenta giorni dalla notificazione.

     6. La classificazione attribuita all'azienda ricettiva è esposta al pubblico.

     7. Entro il 30 dicembre di ogni anno, le Province trasmettono alla Regione, all'ENIT e all'ISTAT gli elenchi delle aziende, distinti per tipo e livello di classificazione.

 

     Art. 8. (Attrezzature, impianti ed arredi).

     1. Le attrezzature e gli impianti sono tenuti in buone condizioni di funzionamento; la qualità degli arredi deve essere adeguata al livello di classificazione, nonché alle norme di sicurezza.

     2. E' assicurato il rispetto delle norme igienico-sanitarie e, in particolare, un adeguato rapporto tra servizi igienici e numero di utenti, con esclusione delle installazioni igienico-sanitarie riservate.

     3. Sono inoltre realizzati tutti gli adeguamenti strutturali previsti da leggi e regolamenti vigenti in materia, al fine di consentire agli anziani e alle persone con limitate capacità motorie la fruizione dei servizi offerti.

 

     Art. 9. (Autorizzazione all'esercizio).

     1. L'esercizio delle aziende ricettive all'aria aperta è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal Comune, competente per territorio, su domanda di chi abbia titolo per assumerne la gestione.

     2. Il richiedente che non sia una persona fisica designa un responsabile della gestione. Il mutamento del predetto responsabile, nonché il subentro di terzi nella gestione sono immediatamente comunicati al Comune. Nella domanda deve essere indicata la denominazione prescelta e il periodo di apertura.

     3. Avverso il diniego dell'autorizzazione all'esercizio è ammesso ricorso in opposizione al Comune entro trenta giorni dalla notificazione.

     4. L'autorizzazione all'esercizio è comunicata dal Comune alla Provincia competente per territorio.

     5. Qualsiasi variazione dei contenuti della domanda di autorizzazione è comunicata al Comune.

 

     Art. 10. (Obblighi dei titolari dell'autorizzazione all'esercizio).

     1. I gestori delle aziende ricettive all'aria aperta sono tenuti a registrare i nominativi delle persone alloggiate e a comunicarli alla locale autorità di pubblica sicurezza, secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia.

     2. E' fatto obbligo ai gestori delle aziende ricettive all'aria aperta di comunicare tempestivamente agli organi competenti il movimento degli ospiti, secondo le disposizioni in materia di rilevazioni statistiche.

     3. I gestori delle aziende ricettive all'aria aperta devono essere muniti di adeguata copertura assicurativa per la responsabilità civile, anche nei confronti di familiari ed ospiti dei clienti, pena la revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 9.

 

     Art. 11. (Disciplina delle tariffe e obbligo di comunicazione).

     1. Secondo le disposizioni vigenti le tariffe dei servizi delle aziende ricettive all'aria aperta sono liberamente determinate dai singoli gestori e comunicate alla Provincia competente per territorio.

     2. Per gli esercizi di nuova apertura, la prima comunicazione è effettuata entro trenta giorni dall'ottenimento dell'autorizzazione all'esercizio.

     3. La mancata o incompleta comunicazione entro i termini previsti comporta l'impossibilità di applicare tariffe superiori a quelle regolarmente comunicate.

Titolo III

VIGILANZA E SANZIONI

 

     Art. 12. (Vigilanza, sospensione, revoca e decadenza

dell'autorizzazione).

     1. Le Province, nell'esercizio dei compiti di vigilanza di cui all'articolo 3, comma 1, dispongono la sospensione dell'autorizzazione per un periodo da uno a sei mesi, qualora:

     a) non sia data comunicazione di una temporanea chiusura;

     b) siano esercitate attività difformi da quelle autorizzate;

     c) siano accertate irregolarità amministrative.

     2. L'autorizzazione è sospesa per un periodo da sei mesi ad un anno in caso di infrazione a quanto previsto dall'articolo 2, commi 2 e 3.

     3. La revoca dell'autorizzazione è disposta:

     a) in caso di mancata eliminazione delle cause di sospensione di cui al comma 1, lettere b) e c) ed al comma 2;

     b) in caso di prosecuzione dell'attività durante il periodo di sospensione;

     c) in caso di perdita anche di uno solo dei requisiti necessari per ottenere l'autorizzazione o di mancata comunicazione di variazione dei predetti requisiti.

     4. L'autorizzazione viene dichiarata decaduta nel caso che:

     a) l'attività non sia iniziata entro novanta giorni dall'ottenimento dell'autorizzazione;

     b) non si sia verificata la riapertura dell'azienda, trascorso il periodo di chiusura temporanea.

     5. Avverso i provvedimenti di sospensione, revoca e decadenza dell'autorizzazione è ammesso ricorso in opposizione alla Provincia entro trenta giorni dalla notificazione.

 

     Art. 13. (Sanzioni).

     1. E' assoggettato alla sanzione pecuniaria da lire sei milioni a lire venti milioni:

     a) chiunque intraprenda attività ricettive all'aria aperta senza aver ottenuto la prescritta autorizzazione.

     2. E' assoggettato alla sanzione pecuniaria da lire due milioni a lire sei milioni:

     a) il titolare dell'autorizzazione all'esercizio le cui attrezzature ed i cui impianti non risultino in buone condizioni di funzionamento o non siano di qualità adeguata al livello di classificazione attribuito;

     b) il titolare dell'autorizzazione all'esercizio che non esponga al pubblico la classificazione dell'azienda;

     c) il titolare dell'autorizzazione all'esercizio che non comunichi o comunichi in modo incompleto le tariffe dei servizi di cui all'articolo 11, o che applichi tariffe diverse da quelle comunicate.

     3. Per ogni violazione successiva ad altra, anche di diversa specie, la sanzione è applicata in misura doppia.

     4. Le somme dovute sono riscosse ed introitate dalle Province.

     5. Fermo il disposto di cui alla lett. a) del comma 1, chi esercita attività ricettiva all'aria aperta senza la prescritta autorizzazione non può ottenere l'autorizzazione all'esercizio per un periodo di tre anni dalla data di accertamento della violazione.

     6. Avverso l'irrogazione di sanzioni pecuniarie è ammesso ricorso in opposizione alla Provincia entro trenta giorni dalla notificazione dell'atto impugnato.

Titolo IV

NORME SPECIALI, TRANSITORIE E FINALI

 

     Art. 14. (Autorizzazione per campeggi temporanei. Deroghe ed esclusioni).

     1. Non sono soggetti agli obblighi della presente normativa ove siano comunque garantite condizioni di sicurezza e sia assicurato il rispetto delle norme igienico-sanitarie e della tutela dell'ambiente:

     a) i campeggi temporanei, organizzati nel caso di eventi a carattere straordinario, situati in aree pubbliche o private;

     b) i campeggi temporanei organizzati per gli associati dagli enti, associazioni e organizzazioni senza fini di lucro, per scopi sociali, culturali, educativi, sportivi, ricreativi e religiosi, in aree da loro prescelte.

     2. L'allestimento di tali campeggi deve essere preventivamente autorizzato, per il periodo definito, dal Comune sul cui territorio si intende organizzare il soggiorno, sentita l'autorità sanitaria locale.

     3. Gli enti, le associazioni e le organizzazioni senza fini di lucro devono provvedere ad una adeguata copertura assicurativa, da allegare alla domanda di autorizzazione all'esercizio, di cui costituisce requisito indispensabile.

 

     Art. 15. (Regolamento di attuazione).

     1. Si provvede all'emanazione di apposito regolamento attuativo adottato secondo le competenze stabilite dallo Statuto, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge [3].

 

     Art. 16. (Abrogazioni).

     1. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 15 sono abrogati:

     a) la legge regionale 10 dicembre 1981, n. 71 (Disciplina delle aziende ricettive all'aria aperta);

     b) il regolamento regionale 11 ottobre 1982, n. 8 (Regolamento concernente caratteristiche tecniche comuni ai villaggi turistici ed ai campeggi e requisiti per la loro classificazione in attuazione dell'art. 24 della legge regionale 10 dicembre 1981 n. 71 - Disciplina delle aziende ricettive all'aria aperta).

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 100 della L.R. 16 luglio 2007, n. 15.

[2] Comma così modificato dall’art. 2 della L.R. 8 febbraio 2005, n. 6.

[3] Comma così modificato dall’art. 1 della L.R. 5 maggio 2004, n. 12.