Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lombardia |
Materia: | 5. finanza e contabilità |
Capitolo: | 5.2 bilancio, contabilità, procedure di spesa |
Data: | 24/11/2000 |
Numero: | 27 |
Sommario |
Art. 1. (Modifiche, integrazioni e abrogazioni alla legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 "Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione"). |
Art. 2. (Regolamento di contabilità). |
Art. 3. (Norme transitorie). |
Art. 4. (Norme di abrogazione). |
Art. 5. (Dichiarazione d'urgenza). |
§ 5.2.77 - L.R. 24 novembre 2000, n. 27. [1]
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 concernente "Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione" in attuazione del decreto legislativo n. 76 del 28 marzo 2000.
(B.U. 28 novembre 2000, n. 48 - 1° suppl. ord.).
Art. 1. (Modifiche, integrazioni e abrogazioni alla
1. - 3. [2].
4. - 8. [3].
9. [4].
10. - 11. [5].
12. [6].
13. - 16 [7].
17. [8].
18. - 21. [9].
22. [10].
23. - 25 [11].
26. [12].
27. - 28. [13].
29. [14].
30. - 32. [15].
33. [16].
34. [17].
35. - 36. [18].
37. - 43. [19].
44. [20].
45. [21].
46. - 47. [22].
48. [23].
49. - 52. [24].
53. - 55. [25].
56. [26].
Art. 2. (Regolamento di contabilità).
1. E’ adottato, secondo le competenze stabilite dallo Statuto, un apposito regolamento di contabilità in attuazione della presente legge, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della stessa [27].
2. Il regolamento, con riferimento alle norme di cui alla presente legge, oltre alle materie per le quali è di volta in volta richiamato, definisce tutte le procedure inerenti il sistema contabile, finanziario e dei controlli della Giunta regionale.
3. [In sede di prima applicazione è acquisito il parere consultivo della competente commissione consiliare da esprimersi entro 15 giorni dal ricevimento della proposta di regolamento. Decorso tale termine il parere si intende acquisito] [28].
Art. 3. (Norme transitorie).
1. Le disposizioni contenute nei commi 9, 17, 18, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 37, 38, 39, 41 dell'articolo 1 della presente legge hanno effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento di contabilità previsto all'articolo 2.
2. L'abrogazione degli articoli 60, 61, 62, 63, 65, 67, 68 e 72 bis della
3. Nelle more dell'approvazione del regolamento di contabilità continuano ad applicarsi le disposizioni della
4. Entro il 31 luglio 2001 la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione sull'attuazione de[la presente legge, formulando, eventualmente, un progetto di legge di revisione della stessa.
Art. 4. (Norme di abrogazione).
1. E' abrogata la
2. E' abrogata la
3. Gli articoli 19, 60, 61, 62, 63, 65, 67, 68, 72 bis, 88, 91, 92, 93 della
Art. 5. (Dichiarazione d'urgenza).
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello Statuto Regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
[1] Abrogata dall'art. 2 della
[2] Sostituiscono il comma 3, art. 1, il comma 1, art. 4 e il comma 4, art. 9 ter della
[3] Sostituiscono gli articoli 14, 15, 17, 18 e 20 della
[4] Sostituisce il comma 6, art. 27 della
[5] Sostituiscono gli articoli 28 e 31 della
[6] Sostituisce il comma 2, art. 32 della
[7] Sostituiscono gli articoli 35, 36, 37 e 38 della
[8] Sostituisce il comma 3, art. 39 della
[9] Sostituiscono gli articoli 40, 42, 43 e 44 della
[10] Sostituisce i commi 3 e 4, art. 46 della
[11] Sostituiscono l'art. 47, il comma 1, art. 48 e l'art. 49 della
[12] Aggiunge l'art. 49 bis alla
[13] Sostituiscono gli articoli 50 e 51 della
[14] Sostituisce il comma 4, art. 53 della
[15] Sostituiscono gli articoli 54, 55 e 56 della
[16] Sostituisce il comma 3, art. 57 della
[17] Aggiunge il comma 2 bis all'art. 58 della
[18] Sostituiscono l'art. 59 e il comma 1, art. 60 della
[19] Sostituiscono gli articoli 64, 66, 69, 70, 70 bis, 71, 72 della
[20] Sostituisce la rubrica del Titolo VIII della
[21] Aggiunge l'art. 72 ter alla
[22] Sostituiscono gli articoli 74 e 75 della
[23] Sostituisce la rubrica e aggiunge il comma 3 bis all'art. 76 della
[24] Sostituiscono l'art. 77, il comma 2, art. 78, l'art. 80 e il comma 3, art. 81 della
[25] Aggiungono l'art. 85 bis, il titolo X bis e gli articoli da 85 ter a 85 septies alla
[26] Sostituisce l'art. 89 della
[27] Comma così modificato dall’art. 1 della
[28] Comma abrogato dall’art. 1 della