§ 2.4.30 - L.R. 23 aprile 1985, n. 33.
Norme in materia di pubblicità degli atti regionali e riordino delle disposizioni relative al Bollettino Ufficiale della regione Lombardia [2].


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.4 informazione e cultura
Data:23/04/1985
Numero:33


Sommario
Art. 1.  Accesso agli atti regionali.
Art. 2.  Pubblicità degli atti regionali e di interesse regionale.


§ 2.4.30 - L.R. 23 aprile 1985, n. 33. [1]

Norme in materia di pubblicità degli atti regionali e riordino delle disposizioni relative al Bollettino Ufficiale della regione Lombardia [2].

(B.U. 27 aprile 1985, n. 17, 2° suppl. ord.).

 

Art. 1. Accesso agli atti regionali. [3]

 

     Art. 2. Pubblicità degli atti regionali e di interesse regionale.

     1. Nel Bollettino Ufficiale sono pubblicati integralmente:

     1) le leggi ed i regolamenti della regione Lombardia;

     2) le circolari esplicative di leggi regionali, nonché gli atti regionali contenenti indirizzi rivolti con carattere di generalità ad amministrazioni pubbliche o a categorie di soggetti;

     3) documenti la cui pubblicazione è richiesta dal presidente della corte costituzionale.

     2. Sono pubblicati integralmente o per estratto, secondo le disposizioni di legge o le indicazioni del richiedente:

     1) le deliberazioni del consiglio e della giunta regionale nonché i decreti del presidente della giunta la cui pubblicazione sia obbligatoria per legge;

     2) i provvedimenti, gli annunzi legali e gli avvisi di concorso degli enti locali, la cui pubblicazione sia obbligatoria per legge o richiesta degli enti medesimi;

     3) altri atti, ivi compresi gli atti della dirigenza, la cui pubblicazione sia prescritta dalle leggi o da disposizione della Giunta regionale o dell'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale [4].

     2.1. Nel Bollettino Ufficiale possono essere pubblicate, in forma integrale o per estratto, le deliberazioni della Giunta regionale la cui pubblicazione non è obbligatoria ai sensi dei commi 1 e 2, con esclusione di quelle che contengono dati sensibili, il cui trattamento dovrà avvenire nel rispetto della normativa di riferimento, ed in generale di quelle per le quali non è consentito l’accesso ai sensi della normativa vigente [5].

     2 bis. Al fine di garantirne una maggiore divulgazione e di facilitarne la consultabilità, gli atti di cui ai commi 1, 2 e 2.1 possono altresì essere immessi, a cura dell’amministrazione regionale, negli ordinari canali informatici e telematici [6].

     2 ter. La pubblicazione integrale degli atti amministrativi nelle forme previste dal comma 2.1 o nelle altre forme previste dall’ordinamento realizza il diritto di accesso ai documenti amministrativi della Regione, in attuazione della legge regionale 30 dicembre 1999, n. 30 (Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e delle altre disposizioni statali e regionali vigenti in materia [7].

     3. [8]

     4. Quando un testo avente contenuto normativo abbia subìto diverse e complesse modifiche, ovvero contenga rinvii numerosi o comunque complessi a preesistenti disposizioni normative, il Presidente della Giunta regionale può disporre la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale di un testo aggiornato della legge o dell'atto nel quale le modifiche sono stampate in modo caratteristico e ne è specificata la fonte, nonché la trasmissione unitamente alla legge o all'atto da pubblicare, del testo delle norme alle quali è operato il rinvio [9].

     4 bis. Il Presidente della Giunta regionale può altresì disporre la pubblicazione di testi coordinati delle leggi e dei regolamenti contenenti la disciplina di materie e settori omogenei [10].

     4 ter. La pubblicazione dei testi di cui ai commi 4 e 4 bis ha funzione  esclusivamente conoscitiva [11].

     5. [12].

     6. Gli atti indicati nel presente articolo possono essere pubblicati in sezioni e in fascicoli separati del Bollettino Ufficiale della regione, secondo le direttive formulate in materia dal presidente della giunta regionale.

     7. La pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione degli atti amministrativi già di competenza degli organi statali sostituisce a tutti gli effetti, la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, nei Bollettini Ufficiali dei ministeri, nel Foglio Annunzi legali della provincia.

     8. Il direttore responsabile del Bollettino Ufficiale della Regione è il dirigente della relativa struttura, che è iscritto all'elenco speciale annesso all'albo speciale dei giornalisti a spese dell'amministrazione regionale [13].

     8 bis. Con regolamento, adottato secondo le competenze stabilite dallo Statuto, possono essere stabilite disposizioni attuative della presente legge [14].

 

     Artt. 3. - 10. [15].


[1] Abrogata dall'art. 3 della L.R. 21 febbraio 2011, n. 3.

[2] Titolo modificato dall'art. 8 della L.R. 13 febbraio 1990, n. 9.

[3] Articolo abrogato dall'art. 41 della L.R. 30 dicembre 1999, n. 30.

[4] Punto così sostituito dall'art. 1, comma 17, lett. a) della L.R. 27 marzo 2000, n. 18.

[5] Comma aggiunto dall’art. 1 della L.R. 24 marzo 2003, n. 3.

[6] Comma aggiunto dall'art. 1, comma 17, lett. b) della L.R. 27 marzo 2000, n. 18 e così sostituito dall’art. 1 della L.R. 24 marzo 2003, n. 3.

[7] Comma aggiunto dall’art. 1 della L.R. 24 marzo 2003, n. 3.

[8] Comma abrogato dall'art. 1, comma 17, lett. c) della L.R. 27 marzo 2000, n. 18.

[9] Comma sostituito dall'art. 1, comma 17, lett. d) della L.R. 27 marzo 2000, n. 18 e così modificato dall’art. 13 della L.R. 22 luglio 2002, n. 15.

[10] Comma aggiunto dall’art. 13 della L.R. 22 luglio 2002, n. 15.

[11] Comma aggiunto dall’art. 13 della L.R. 22 luglio 2002, n. 15.

[12] Comma abrogato dall’art. 1 della L.R. 24 marzo 2003, n. 3.

[13] Comma così sostituito dall'art. 1, comma 17, lett. f) della L.R. 27 marzo 2000, n. 18.

[14] Comma aggiunto dall’art. 1 della L.R. 24 marzo 2003, n. 3 e così modificato dall’art. 1 della L.R. 5 maggio 2004, n. 12.

[15] Articoli abrogati dall'art. 8 della L.R. 13 febbraio 1990, n. 9.