§ 3.1.155 - L.R. 9 febbraio 2010, n. 9.
Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale). [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura
Data:09/02/2010
Numero:9


Sommario
Art. 1.  (Modifica della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 'Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale')


§ 3.1.155 - L.R. 9 febbraio 2010, n. 9.

Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale). Promozione della cultura della qualità nel settore agricolo ed agroalimentare attraverso i marchi collettivi

(B.U. 12 febbraio 2010, n. 6 - S.O. n. 2)

 

Art. 1. (Modifica della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 'Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale')

1. Dopo l'articolo 10 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) è inserito il seguente:

'Art. 10 bis. (Promozione della cultura della qualità nel settore agricolo ed agroalimentare attraverso i marchi collettivi)

1. Allo scopo di valorizzare attività, processi, lavorazioni e prodotti caratteristici del territorio di ogni provincia lombarda o con specifici requisiti qualitativi, la Regione Lombardia promuove la diffusione della cultura della qualità nel settore agricolo ed agroalimentare attraverso:

a) la creazione di marchi collettivi geografici promossi dalle province in base all'articolo 34, comma 1, lettera l);

b) la creazione di altri marchi collettivi di qualità promossi dai produttori delle filiere agroalimentari.

2. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, la Regione promuove attività di studio, ricerca, informazione e divulgazione della cultura della qualità, della sicurezza alimentare, della salubrità dei prodotti, della rintracciabilità della produzione, della salvaguardia ambientale e della tutela del consumatore, anche attraverso la realizzazione di campagne pubblicitarie ed iniziative integrate con il settore secondario e del turismo.

3. Al fine di individuare le azioni volte al raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, la Regione si avvale:

a) del tavolo istituzionale di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) per quanto concerne le azioni di cui alla lettera a) del comma 1 del presente articolo;

b) delle forme di concertazione di cui alla vigente normativa per quanto concerne le azioni di cui alla lettera b) del comma 1 del presente articolo.'.