Settore: | Codici regionali |
Regione: | Liguria |
Materia: | 4. assetto del territorio |
Capitolo: | 4.3 parchi |
Data: | 19/03/2002 |
Numero: | 13 |
Sommario |
Art. 1. (Modificazioni alla legge regionale 22 febbraio 1995 n. 12). |
Art. 2. (Normativa del paesaggio protetto). |
Art. 3. (Urgenza). |
§ 4.3.23 - L.R. 19 marzo 2002, n. 13.
Modifiche alla legge regionale 22 febbraio 1995 n. 12 e successive modifiche e integrazioni e individuazione di ulteriori forme di tutela del territorio.
(B.U. 3 aprile 2002, n. 6).
Art. 1. (Modificazioni alla
1. Alla
2. La rubrica dell’articolo 3 è sostituita dalla seguente:
(Omissis).
3. Al comma 1 dell’articolo 3, dopo la parola “destinazione” sono inserite le seguenti parole:
(Omissis).
Dopo il comma 1 del medesimo articolo è inserito il seguente:
(Omissis).
4. Il comma 4 dell’articolo 18 è sostituito dal seguente:
(Omissis).
5. Il comma 5 dell’articolo 18 è sostituito dal seguente:
(Omissis).
6. Il comma 1 dell’articolo 20 è sostituito dal seguente:
(Omissis).
7. Al comma 6 bis dell’articolo 47 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
(Omissis).
8. Il comma 8 dell’articolo 47 è soppresso.
Art. 2. (Normativa del paesaggio protetto). [1]
(Omissis).
Art. 3. (Urgenza).
1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.
[1] Articolo abrogato dall'art. 14 della