§ 3.1.10 - L.R. 9 gennaio 1985, n. 1.
Modifica della L.R. 30 novembre 1976, n. 38 in materia di interventi in conto capitale a sostegno delle strutture turistico-ricettive.


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 turismo
Data:09/01/1985
Numero:1


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Soggetti destinatari e interventi finanziabili).
Art. 3.  (Misura del contributo).
Art. 4.  (Divieto di cumulo).
Art. 5.  (Termine e modalità di presentazione delle domande).
Art. 6.  (Criteri di priorità).
Art. 7.  (Approvazione della graduatoria ed ammissione al contributo).
Art. 8.  (Concessione e liquidazione del contributo).
Art. 9.  (Revoca del contributo).
Art. 10.  (Vincolo di destinazione).
Art. 11.  (Disposizioni transitorie).
Art. 12.  (Utilizzo dell'intervento finanziario aggiuntivo dello Stato).
Art. 13.  (Disposizioni finanziarie e finali).
Art. 14.  (Urgenza).


§ 3.1.10 - L.R. 9 gennaio 1985, n. 1. [1]

Modifica della L.R. 30 novembre 1976, n. 38 in materia di interventi in conto capitale a sostegno delle strutture turistico-ricettive.

(B.U. 16 gennaio 1985, n. 3 - suppl.). [2]

 

Art. 1. (Finalità).

     [Allo scopo di promuovere il miglioramento degli esercizi ricettivi della Liguria, la Regione concede contributi in conto capitale secondo le disposizioni della presente legge.

 

     Art. 2. (Soggetti destinatari e interventi finanziabili).

     I contributi sono concessi a proprietari o gestori di esercizi ricettivi esistenti, classificati ai sensi della l.r. 4 marzo 1982, n. 11 e successive modificazioni, per la costruzione ed il miglioramento dei seguenti impianti:

     a) idrico e igienico-sanitario;

     b) ascensore, montacarichi, montavivande;

     c) riscaldamento e aria condizionata;

     d) citofono, telefono, filodiffusione e TV;

     e) antincendio.

     Ai soggetti di cui al 1° comma sono concessi contributi anche per il rinnovo degli arredi, per la costruzione ed il miglioramento delle sale di uso comune, degli impianti sportivi e ricreativi e delle aree di parcheggio ad uso degli ospiti.

     Sono inoltre concessi contributi a cooperative legalmente costituite tra proprietari o gestori di aziende ricettive di cui alla l.r. 4 marzo 1982, n. 11 per l'allestimento, il potenziamento ed il miglioramento compreso l'acquisto di arredi e attrezzature, di locali atti all'organizzazione e gestione comune di servizi di prenotazione, amministrazione, lavanderia, stireria, nonché per la conservazione e distribuzione di prodotti e materiali ad uso esclusivo degli associati.

     Le spese per l'acquisto di terreni e fabbricati non sono in ogni caso ammissibili a contributo.

 

     Art. 3. (Misura del contributo).

     Per l'attuazione degli interventi previsti dal precedente articolo la misura del singolo contributo, per una spesa massima ammissibile di lire 100.000.000, è pari al 50 per cento dei primi 50.000.000 ed al 30 per cento della somma restante.

 

     Art. 4. (Divieto di cumulo).

     I contributi di cui alla presente legge non sono cumulabili, per gli stessi interventi, con analoghe incentivazioni previste da leggi statali o regionali.

     Nell'ambito della presente legge, e con riferimento allo stesso esercizio ricettivo, è consentito, per interventi diversi da quelli già incentivati, presentare successive istanze purché il contributo relativo all'istanza precedente sia stato già liquidato.

 

     Art. 5. (Termine e modalità di presentazione delle domande).

     Le domande di contributo devono riferirsi a opere ancora da iniziare o acquisti da effettuare ed essere indirizzate al Presidente della Giunta regionale tra il 1° gennaio ed il 15 febbraio di ogni anno, corredate, a pena di inammissibilità da:

     1) relazione illustrativa dell'intervento;

     2) computo metrico estimativo per le opere da realizzare;

     3) preventivi di spesa per gli arredi e le attrezzature.

     Qualora il richiedente sia persona diversa dal proprietario, quest'ultimo dovrà sottoscrivere la domanda dichiarando il proprio assenso ai fini dell'apposizione del vincolo di destinazione che verrà a gravare sull'immobile ai sensi del successivo art. 10.

 

     Art. 6. (Criteri di priorità).

     Viene data priorità alle domande i cui interventi riguardino prevalentemente i requisiti obbligati per il livello di classificazione attribuito all'esercizio o requisiti, obbligati o fungibili, che concorrano in modo determinante all'ottenimento di un livello superiore.

     Fra le domande comprese nel comma precedente e fra quelle in esso non comprese, viene data precedenza, nell'ordine, alle domande relative ad esercizi ricettivi ad apertura annuale ed a quelli che non hanno fruito dei contributi di cui alle ll.rr. 30 novembre 1976, n. 38, 6 luglio 1978, n. 36 e 19 dicembre 1983, n. 48.

 

     Art. 7. (Approvazione della graduatoria ed ammissione al contributo).

     Sulla base dei criteri di priorità di cui all'art. 6, la Giunta regionale, entro il 15 maggio di ogni anno, approva la graduatoria delle domande indicando quali, nei limiti dello stanziamento di bilancio, risultano immediatamente ammissibili a contributo. La graduatoria rimane in vigore fino all'approvazione di quella successiva.

     Le domande ammesse a contributo dovranno entro il 15 ottobre essere completate, a pena di decadenza, con la seguente documentazione:

     a) atto di vincolo di cui al successivo art. 10, trascritto alla Conservatoria dei registri immobiliari;

     b) concessione o autorizzazione edilizia, quando prescritte, con allegati elaborati di progetto;

     c) dichiarazione del Comune competente da cui risulti la data di inizio delle opere assentite;

     d) licenza di esercizio.

     I Servizi regionali competenti potranno chiedere ogni ulteriore documento si rendesse necessario al perfezionamento dell'istruttoria.

     Le domande che, utilizzando somme a qualsiasi titolo resesi disponibili, sono ammesse a contributo successivamente all'approvazione della graduatoria prevista dal presente articolo, devono essere completate con la documentazione di cui al 3° comma, entro centoventi giorni dalla data di comunicazione dell'avvenuta ammissione al contributo.

 

     Art. 8. (Concessione e liquidazione del contributo).

     I contributi sono concessi, entro il 30 novembre di ogni anno, dalla Giunta regionale con propria deliberazione nella quale è fissato il termine, non superiore a mesi dodici, entro cui le opere e gli acquisti devono essere completati.

     La Giunta regionale, su istanza motivata, può prorogare il predetto termine per non più di mesi sei nei casi in cui i ritardi non siano imputabili alla volontà del beneficiario.

     La liquidazione del contributo è effettuata ad ultimazione dei lavori e previo accertamento, anche tramite gli Enti provinciali per il turismo, delle opere compiute e degli acquisti effettuati, sulla base di idonea documentazione tecnica e commerciale.

     La liquidazione del contributo può essere anticipata, a richiesta del beneficiario, a fronte di spese validamente documentate dallo stesso oppure dietro presentazione di fidejussioni bancarie o assicurative.

 

     Art. 9. (Revoca del contributo).

     La Giunta regionale dispone la revoca del contributo e il recupero delle somme eventualmente erogate:

     a) quando l'intervento non venga effettuato entro i termini indicati nella deliberazione di concessione;

     b) qualora vengano accertate sostanziali irregolarità nella documentazione giustificativa della spesa;

     c) qualora, prima che sia trascorso il periodo indicato dall'art. 10, cessi l'attività ricettiva dell'esercizio o venga mutata, senza la preventiva autorizzazione, la destinazione ricettiva dell'immobile.

     Nel caso previsto dalla lettera a) la Giunta regionale può disporre, in via alternativa, la riduzione del contributo commisurandolo alle spese effettivamente sostenute e documentate purché l'esecuzione parziale delle opere o degli acquisti consenta la fruibilità di quanto realizzato.

     Le somme recuperate dalla Regione nei casi previsti dal presente articolo e riferite alle assegnazioni statali di cui alla l. 17 maggio 1983, n. 217 sono iscritte in appositi capitoli dell'entrata e della spesa del bilancio regionale immediatamente successivo [3].

 

     Art. 10. (Vincolo di destinazione).

     Fino a quando con successiva legge regionale non si sia provveduto all'attuazione dell'art. 8 della l. 17 maggio 1983, n. 217, il vincolo di destinazione degli immobili per i quali è stato concesso il contributo ai sensi della presente legge è regolato dalle norme contenute nel presente articolo.

     Gli immobili sede degli esercizi ricettivi ammessi a contributo sono vincolati alla specifica destinazione per la durata di anni dieci decorrenti dalla data di trascrizione del vincolo stesso presso la competente Conservatoria dei registri immobiliari.

     La Giunta regionale può autorizzare il mutamento della destinazione quando venga comprovata, mediante presentazione di idonea documentazione, la non convenienza economico-produttiva della struttura ricettiva.

     Il mutamento della destinazione è subordinato alla restituzione del contributo, maggiorato da un interesse pari al tasso ufficiale di sconto.

     L'elenco degli esercizi ricettivi vincolati è tenuto presso la Regione e pubblicato annualmente nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

     Art. 11. (Disposizioni transitorie).

     Le domande presentate per ottenere i contributi ai sensi della l.r. 30 novembre 1976, n. 38 e successive modificazioni, non finanziate per esaurimento degli stanziamenti del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1984 sono valutate, unitamente a quelle presentate entro il 15 febbraio 1985, ai sensi della presente legge ed in base alle modalità, procedure e criteri ivi stabiliti [4].

 

     Art. 12. (Utilizzo dell'intervento finanziario aggiuntivo dello Stato).

     I fondi di cui al titolo II della L. 17 maggio 1983, n. 217 sono introitati nel bilancio regionale secondo le norme previste dalla l.r. 4 novembre 1977, n. 42 e sono utilizzati per finanziare gli interventi previsti dalla presente legge e dalla l.r. 15 marzo 1984, n. 15 nonché, con riferimento alle domande indicate al precedente art. 11, per gli interventi di cui alla l.r. 30 novembre 1976, n. 38 e successive modificazioni, secondo i criteri e le modalità in tali leggi indicati.

 

     Art. 13. (Disposizioni finanziarie e finali).

     (Omissis).

 

     Art. 14. (Urgenza).

     (Omissis).]

 

 


[1] Legge abrogata dall'art. 1 della L.R. 17 marzo 2000, n. 17, salvo quanto disposto dall'art. 2 della stessa legge di abrogazione.

[2] Vedi L.R. 2 maggio 1990, n. 27 ed art. 5 della L.R. 6 marzo 1990, n. 11.

[3] Vedi art. 1, comma 3, della L.R. 2 maggio 1990, n. 27.

[4] La L.R. 30 novembre 1976, n. 38 è ora superata dalla presente legge.