§ 1.1.32 - L.R. 28 giugno 1994, n. 28.
Disciplina degli enti strumentali della Regione.


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:1. ordinamento ed organizzazione
Capitolo:1.1 normativa istituzionale
Data:28/06/1994
Numero:28


Sommario
Art. 1.  (Ambito di applicazione).
Art. 2.  (Competenze del Consiglio regionale).
Art. 3.  (Andamento della gestione finanziaria degli enti strumentali)
Art. 4.  (Parere tecnico e di legittimità).
Art. 5.  (Funzioni di controllo della Giunta regionale)
Art. 6.  (Controllo sugli atti).
Art. 7.  (Poteri generale di annullamento).
Art. 8.  (Vigilanza della Giunta regionale sull'amministrazione).
Art. 9.  (Decadenza dei titolari degli organi di amministrazione attiva).
Art. 10.  (Controllo statale sugli atti del Consiglio regionale).
Art. 11.  (Composizione)
Art. 12.  (Funzionamento)
Art. 13.  (Compiti)
Art. 14.  (Contenuti delle verifiche di cassa).
Art. 15.  (Compenso per il revisore dei conti)
Art. 16.  (Contenuti).
Art. 17.  (Approvazione).
Art. 18.  (Esercizio provvisorio).
Art. 19.  (Regolamento di contabilità).
Art. 20.  (Contenuti e approvazione del conto consuntivo).
Art. 21.  (Rendiconto finanziario).
Art. 22.  (Conto del patrimonio).
Art. 23.  (Conto economico).
Art. 24.  (Relazione sulla situazione amministrativa).
Art. 25.  (Norme transitorie).
Art. 26.  (Rinvio alle norme regionali e statali).
Art. 27.  (Direttore generale).
Art. 28.  (Abrogazioni e rettifiche).


§ 1.1.32 - L.R. 28 giugno 1994, n. 28.

Disciplina degli enti strumentali della Regione.

(B.U. 13 luglio 1994, n. 15).

 

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. (Ambito di applicazione).

     1. Le disposizioni della presente legge si applicano agli enti strumentali della Regione Liguria.

     2. Sono enti strumentali della Regione oltre a quelli individuati espressamente come tali da leggi statali o regionali:

     a) (Omissis) [1];

     b) le Aziende di promozione turistica;

     c) l'Istituto regionale per la floricoltura;

     d) l'Ente regionale per il diritto alla studio universitario;

     e) il Consorzio di bonifica e irrigazione del Canale Lunense;

     f) (Omissis) [2].

 

     Art. 2. (Competenze del Consiglio regionale).

     1. Il Consiglio regionale delibera gli atti di indirizzo politico- amministrativo e i criteri cui deve uniformarsi l'attività di ciascun ente strumentale.

     2. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, approva le deliberazioni adottate dall'ente strumentale relative a:

     a) lo Statuto e le relative modifiche;

     b) gli atti programmatori qualora ciò sia previsto dalla legge istitutiva dell'ente.

     3. Qualora la Giunta proponga al Consiglio regionale il rigetto o l'approvazione con modifiche ed integrazione tale proposta deve essere comunicata preventivamente all'ente strumentale.

 

     Art. 3. (Andamento della gestione finanziaria degli enti strumentali) [3]

     1. La Giunta regionale rappresenta annualmente al Consiglio regionale – Assemblea Legislativa della Liguria l’andamento della gestione finanziaria degli enti regionali, con esclusione dell’area sanitaria, mediante l’invio della documentazione contabile trasmessa alla Corte dei Conti ai fini di cui all’articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti) e successive modificazioni e integrazioni, con lo scopo di consentire la verifica dei risultati economico-finanziari raggiunti e del grado di efficienza, economicità ed efficacia della gestione.

     2. La Giunta regionale, in caso di giudizio parzialmente o totalmente negativo sulla documentazione contabile di cui al comma 1 espresso in fase di controllo, comunica al Consiglio le eventuali prescrizioni impartite all'Ente strumentale.

 

     Art. 4. (Parere tecnico e di legittimità).

     1. Gli atti dell'ente strumentale devono essere sempre corredati dal parere tecnico e di legittimità del dirigente competente.

 

TITOLO II

CONTROLLO SUGLI ENTI STRUMENTALI

 

     Art. 5. (Funzioni di controllo della Giunta regionale) [4]

     1. La Giunta regionale effettua la verifica sui documenti contabili degli enti regionali secondo le disposizioni di cui all’articolo 13, commi 3 e 4, della legge regionale 28 aprile 2008, n. 10 (Disposizione collegate alla legge finanziaria 2008) e successive modificazioni e integrazioni.

     2. La Giunta regionale procede, altresì, alla verifica della conformità alle leggi statali e regionali, nonché agli indirizzi e criteri dettati dal Consiglio regionale – Assemblea Legislativa della Liguria, dei seguenti atti:

     a) programmi annuali e pluriennali di attività;

     b) piante organiche e disposizioni generali in materia di trattamento giuridico ed economico del personale, qualora non se ne preveda l’approvazione con legge;

     c) regolamenti previsti per legge.

     3. La Giunta regionale effettua il controllo sugli atti di cui al comma 1 sulla base delle certificazioni del revisore unico sulla legittimità delle poste contabili di entrata e di spesa.

     4. Salvo quanto previsto dalle normative specifiche di settore, gli atti di cui al comma 2, lettere a) e b), sono inviati entro dieci giorni alla Giunta regionale la quale li può annullare entro sessanta giorni dal ricevimento; trascorsi tali termini gli atti diventano esecutivi. I termini sono interrotti per una sola volta se prima della loro scadenza vengano richiesti chiarimenti o elementi integrativi di giudizio all’Ente deliberante. In tal caso il termine per l’annullamento decorre dal momento della ricezione degli atti richiesti.

     5. Le procedure previste nelle disposizioni richiamate al comma 1 si applicano, altresì, ai piani di riparto degli oneri di bonifica e delle spese consortili del Consorzio di bonifica ed irrigazione del Canale Lunense.

 

     Art. 6. (Controllo sugli atti).

     1. Gli atti degli enti strumentali diversi da quelli indicati dagli artt. 2 e 5 non sono soggetti ad approvazione o a controllo della Regione.

 

     Art. 7. (Poteri generale di annullamento).

     1. La Giunta regionale può annullare in qualunque tempo, d'ufficio o su denuncia, atti illegittimi degli enti strumentali. A tal fine il Presidente della Giunta regionale può richiedere agli enti l'invio di atti non sottoposti a controllo o ad approvazione ai sensi della presente legge.

 

     Art. 8. (Vigilanza della Giunta regionale sull'amministrazione).

     1. La Giunta regionale esercita la vigilanza sull'amministrazione degli enti strumentali con le seguenti modalità:

     a) può provvedere ad ispezioni per accertare la regolarità della gestione, anche in relazione ad atti non sottoposti a controllo. A tal fine gli enti strumentali sono tenuti a mettere a disposizione degli incaricati dell'ispezione tutti gli atti e documenti necessari per lo svolgimento della funzione.

     b) richiede al revisore dei conti di riferire su specifici aspetti della gestione [5];

     c) provvede tramite Commissario ad acta, previa diffida ai componenti organi collegiali ad adempiere entro un apposito termine, all'adozione di atti resi obbligatori da disposizioni di legge o di regolamento, quando gli amministratori ne ritardino o ne rifiutino l'adempimento;

     d) scioglie o promuove lo scioglimento degli organi collegiali di amministrazione attiva dell'ente o revoca il direttore generale per gravi violazioni di legge o di regolamento, per persistenti inadempienze in relazione ad atti dovuti, per gravi e persistenti irregolarità nella gestione, per attività che compromettano il buon funzionamento dell'ente, e provvede alla contestuale nomina di un commissario straordinario per un periodo non superiore a sei mesi;

     2. A seguito della dichiarazione di revoca il contratto di lavoro del direttore generale è risolto dal Presidente della Giunta regionale.

     3. Entro il termine fissato ai sensi della lett. d) del 1° comma deve provvedersi alla nomina dei nuovi organi.

     4. Ai commissari ad acta di cui al 1° comma lett. c), spettano i compensi stabiliti per gli organi competenti all'emanazione dell'atto, rapportati al tempo di espletamento dell'incarico.

     5. Al Commissario straordinario previsto al 1° comma lett. d) spettano i compensi stabiliti per il presidente o il direttore generale dell'ente, rapportati al tempo di espletamento dell'incarico.

 

     Art. 9. (Decadenza dei titolari degli organi di amministrazione attiva).

     1. Gli organi dell'amministrazione attiva dell'ente strumentale per i quali siano venute meno le condizioni previste dalla legge per le rispettive nomine, sono dichiarati decaduti dagli organi competenti alla nomina.

     2. La dichiarazione di decadenza, con effetto ex nunc, deve intervenire entro un mese dal giorno in cui l'organo competente ne abbia avuto conoscenza.

     3. A seguito della dichiarazione di decadenza il contratto di lavoro del direttore generale è risolto dal Presidente della Giunta regionale.

 

     Art. 10. (Controllo statale sugli atti del Consiglio regionale).

     1. Sono fatti salvi i controlli di cui al decreto legislativo 13 febbraio 1993, n. 40 come modificato dal decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 479 sulle deliberazioni assunte dal Consiglio regionale ai sensi dell'art. 2.

 

TITOLO III

REVISORE DEI CONTI [6]

 

          Art. 11. (Composizione) [7]

     1. Per ciascun ente strumentale è previsto un revisore dei conti, nominato dalla Giunta regionale e scelto tra i revisori contabili iscritti nel registro previsto dall’articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.

     2. La Giunta regionale procede alla nomina del revisore di cui al comma 1, fra coloro che hanno presentato domanda. A tal fine, centoventi giorni prima della scadenza dell’incarico di revisore dei diversi enti strumentali, la Giunta regionale emana un avviso pubblico.

     3. Si osservano, in quanto applicabili, le norme in materia di ineleggibilità e di decadenza previste dall’articolo 2399 del Codice Civile.

     4. [Sono fatte salve le disposizioni statali sui revisori dei conti degli Enti Parco] [8].

 

          Art. 12. (Funzionamento) [9]

     1. L’incarico di revisore dei conti ha durata triennale.

     2. Il revisore dei conti può essere revocato per giusta causa e può rinunziare all’incarico; in tal caso la rinuncia è comunicata all’organo esecutivo dell’ente strumentale, nonché alla Giunta.

 

          Art. 13. (Compiti) [10]

     1. Il revisore dei conti esercita il controllo sulla gestione contabile e finanziaria dell’ente strumentale valutandone la conformità dell’azione e dei risultati alle norme che disciplinano l’attività dell’ente, ai programmi, ai criteri e alle direttive della Regione e ai principi di buon andamento della pubblica amministrazione, principalmente per quanto attiene alle esigenze di efficacia e di economicità.

     2. In particolare:

     a) verifica, almeno ogni trimestre, la situazione di cassa nonché l’andamento finanziario e patrimoniale dell’ente;

     b) esprime un parere sul bilancio di previsione, sull’assestamento e sulle variazioni allo stesso;

     c) redige la relazione al conto consuntivo;

     d) vigila, anche attraverso l’esame amministrativo-contabile di atti già efficaci, sulla regolarità dell’amministrazione e in particolare controlla la regolarità delle procedure per i contratti e le convenzioni.

     3. Il revisore dei conti comunica i risultati delle verifiche di cassa e dell’attività di vigilanza previste dalle lettere a) e d) del comma 2 all’organo esecutivo dell’ente strumentale e alla Giunta regionale.

     4. Il revisore dei conti per l’esercizio delle funzioni indicate ai commi precedenti può procedere in ogni momento ad attività di ispezione e ha libero accesso a tutti gli atti e scritture contabili dell’ente strumentale.

 

     Art. 14. (Contenuti delle verifiche di cassa).

     1. Le verifiche di cassa di cui all'art. 13, 2° comma, lett. a) devono dare conto dell'avanzo o del disavanzo di cassa nonché dei debiti e dei crediti già accertati alla data della verifica, dettagliando gli eventuali impedimenti obiettivi concernenti le riscossioni non avvenute e i pagamenti non effettuati.

     2. La situazione di cassa è ridotta in conformità ad uno schema approvato dalla Giunta regionale.

 

          Art. 15. (Compenso per il revisore dei conti) [11]

     1. Il compenso spettante per l’attività svolta dal revisore dei conti è determinato in relazione all’ammontare delle entrate e delle uscite finanziarie risultante dal bilancio di previsione dell’ente.

     2. A tal fine sono individuate tre fasce comprendenti gli enti strumentali con un ammontare delle entrate previste dal bilancio rispettivamente oltre i 25 milioni di euro, da 10 a 25 milioni di euro, fino a 10 milioni di euro.

     3. In relazione all’appartenenza dell’ente strumentale alle fasce di cui al comma 2, ai revisori dei conti effettivi spetta un compenso annuo, al lordo delle ritenute di legge, rispettivamente pari a euro 6.200, 5.200 e 4.200. L’indennità lorda è maggiorata dell’IVA e dei contributi integrativi per le casse previdenziali dei professionisti, qualora dovuti.

     4. [I compensi di cui al comma 3 sono maggiorati del 20 per cento per i revisori dei conti degli enti di gestione delle aree protette di cui alla legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12 (riordino delle aree protette) ] [12].

     5. Per i rimborsi spese si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 3 gennaio 1978, n. 1 (rimborso spese ai componenti di organi collegiali non elettivi della Regione o le cui spese di funzionamento sono a carico della stessa) e successive modificazioni e integrazioni.

 

TITOLO IV [13]

BILANCIO DI PREVISIONE E CONTO CONSUNTIVO

 

     Art. 16. (Contenuti).

     1. Il bilancio di previsione degli enti strumentali è redatto, in termini di cassa e di competenza, in conformità a uno schema-tipo approvato dalla Giunta regionale, che si attiene, per quanto riguarda la classificazione delle entrate e delle spese, ai principi di cui all'art. 9 della l. 19 maggio 1976, n. 335 (principi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e di contabilità della Regione) e ai criteri stabiliti per il bilancio di previsione della Regione dal titolo II della l.r. 4 novembre 1977, n. 42 in materia di bilancio e contabilità regionale e successive modifiche e integrazioni.

     2. La Giunta regionale, avuto riguardo alle caratteristiche e alle esigenze proprie di ciascun ente e al tipo di attività svolta, approva più schemi-tipo.

     3. Con la stessa deliberazione di cui ai commi 1° e 2° sono stabilite le scritture contabili che ciascun ente strumentale deve tenere e i criteri cui l'ente stesso deve informarsi nel disciplinare la propria gestione contabile.

     4. L'ente strumentale redige il bilancio di previsione in armonia con i criteri e gli indirizzi di cui all'art. 2, assumendo come riferimento, per l'entità delle previsioni di entrata dipendenti da contributi regionali, le statuizioni delle leggi regionali che disciplinano questi ultimi e le previsioni contenute nel bilancio annuale e pluriennale della Regione.

 

     Art. 17. (Approvazione). [14]

     1. Il progetto di bilancio di previsione, unitamente alla relazione illustrativa, è sottoposta all'esame del revisore dei conti ai fini del parere di cui all'art. 13, 2° comma, lett. b), prima della definitiva approvazione.

     2. Il revisore dei conti formula il proprio parere sulla base delle norme del Codice Civile e tenendo inoltre conto di quanto disposto all'art. 16, 4° comma.

     3. La definitiva approvazione del bilancio viene assunta entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio e, corredata della relativa documentazione, della relazione illustrativa dell'organo esecutivo e del parere del revisore dei conti, viene trasmessa alla Giunta regionale per il controllo e per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale.

 

     Art. 18. (Esercizio provvisorio).

     1. Qualora entro il 1° gennaio non sia ancora esaurito il controllo di cui all'art. 5 sul bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario del nuovo anno, l'ente strumentale si intende autorizzato, sino e non oltre il 30 aprile, all'esercizio provvisorio del bilancio con l'autorizzazione ad assumere impegni di spesa e a disporre i pagamenti limitatamente ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascun capitolo del bilancio stesso per ogni mese di gestione provvisoria o nei limiti della maggiore spesa necessaria, ove si tratti di spese obbligatorie per legge e non suscettibili di impegno o di pagamento frazionato in dodicesimi.

 

     Art. 19. (Regolamento di contabilità).

     1. Ogni ente strumentale approva un regolamento di contabilità i cui contenuti devono uniformarsi a quelli della l.r. 4 novembre 1977, n. 42 e successive modificazioni e integrazioni e ai criteri stabiliti dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 16, 3° comma.

 

     Art. 20. (Contenuti e approvazione del conto consuntivo). [15]

     1. Il conto consuntivo si compone del rendiconto finanziario, del conto del patrimonio, del conto economico e di una relazione sulla situazione amministrativa.

     2. Il conto consuntivo degli enti strumentali è redatto in conformità ad uno schema-tipo, valido per uno o più enti strumentali, approvato dalla Giunta regionale.

     3. Lo schema-tipo è predisposto dalla Giunta regionale attenendosi ai criteri prescritti per il rendiconto regionale dal titolo III della l.r. 4 novembre 1977, n. 42 in materia di bilancio e contabilità regionale, nonché dalla normativa comunitaria in materia.

     4. Il progetto di conto consuntivo, unitamente alla relazione illustrativa, è sottoposto dall'organo esecutivo all'esame del revisore dei conti almeno trenta giorni prima del termine di cui al comma 7.

     5. La relazione illustrativa deve riguardare i dati sull'andamento della gestione dell'ente nonché i fatti di rilievo verificatisi anche dopo la chiusura dell'esercizio, che incidono sul conto consuntivo.

     6. Il revisore dei conti redige apposita relazione, da allegare al predetto progetto, contenente le indicazioni previste dal Codice Civile e in particolare l'attestazione sulla corrispondenza delle risultanze di bilancio con le scritture contabili, le valutazioni sulla regolarità ed economicità della gestione nonché eventuali indicazioni circa il miglioramento tecnico-finanziario della gestione.

     7. Il conto consuntivo è approvato dal competente organo dell'ente strumentale entro il mese di aprile successivo alla chiusura dell'esercizio.

     8. La relativa deliberazione, corredata della relazione dell'organo esecutivo e di quella del revisore dei conti, viene trasmessa alla Giunta regionale.

     9. Il presidente dell'organo esecutivo o il direttore generale e il revisore dei conti trasmettono alla Giunta regionale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, le relazioni rispettivamente dell'organo esecutivo e del collegio.

 

     Art. 21. (Rendiconto finanziario).

     1. Il rendiconto finanziario specifica i risultati della gestione del bilancio per l'entrata e per la spesa, distintamente per titoli, per categorie e per capitoli distinguendo la gestione di competenza da quella dei residui.

 

     Art. 22. (Conto del patrimonio).

     1. Il conto del patrimonio indica la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi all'inizio e al termine dell'esercizio. Esso pone altresì in evidenza le variazioni intervenute nelle singole poste attive e passive e l'incremento o la diminuzione del patrimonio netto iniziale per effetto della gestione del bilancio o per altre cause.

     2. Sono vietate compensazioni fra le partite dell'attivo e del passivo.

 

     Art. 23. (Conto economico).

     1. Il conto economico dimostra i risultati economici conseguiti durante l'esercizio finanziario.

     2. Sono vietate compensazioni fra componenti positive e negative del conto economico.

 

     Art. 24. (Relazione sulla situazione amministrativa).

     1. La relazione sulla situazione amministrativa evidenzia:

     a) la consistenza dei conti di cassa all'inizio dell'esercizio, gli incassi e i pagamenti complessivamente effettuati nel corso dell'esercizio in conto competenza e in conto residui e il saldo alla chiusura dell'esercizio;

     b) il totale complessivo dei residui attivi e dei residui passivi alla fine dell'esercizio;

     c) l'avanzo o il disavanzo di amministrazione e l'utile o la perdita gestionale.

 

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

 

     Art. 25. (Norme transitorie).

     1. Le norme della presente legge si applicano anche nei casi in cui sia diversamente disposto dagli statuti degli enti strumentali, che devono provvedere ad adeguare i contenuti degli stessi entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge.

     2. I revisori dei conti in carica al momento dell'entrata in vigore della presente legge, continuano ad esercitare le funzioni sino alla scadenza della carica.

 

     Art. 26. (Rinvio alle norme regionali e statali).

     1. Per quanto non previsto nella presente legge si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni della l.r. 4 novembre 1977, n. 42 concernente norme in materia di bilancio e contabilità e successive modificazioni e integrazioni nonché le norme della legge e del regolamento concernenti l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato.

     2. Si osservano pure, in quanto applicabili, le disposizioni regionali in materia di attività contrattuali.

     3. Le norme regionali in materia di personale si applicano anche ai dipendenti degli enti strumentali in quanto compatibili.

 

     Art. 27. (Direttore generale). [16]

     1. Gli enti strumentali, laddove la normativa statale di principio o la normativa regionale non preveda una diversa disciplina, sono amministrati da un Direttore generale che rappresenta l’Ente e svolge le funzioni già attribuite al Presidente e all’organo collegiale esecutivo.

     2. Il Direttore generale è nominato dalla Giunta regionale per un periodo, rinnovabile, non superiore a cinque anni. La nomina è effettuata con riguardo a titoli ed esperienze professionali adeguati alla qualità e alla specificità dell’incarico. Non si applica la procedura di cui alla legge regionale 14 dicembre 1993, n. 55 (Norme in materia di nomine di competenza della Regione) e successive modificazioni ed integrazioni.

     3. Il rapporto di lavoro è a tempo pieno, regolato da contratto di diritto privato stipulato dal Presidente della Giunta regionale e non può comunque protrarsi oltre il settantesimo anno di età.

     4. Al Direttore generale viene corrisposto un trattamento economico omnicomprensivo a carico dell’Ente strumentale determinato dalla Giunta regionale avendo come riferimento le retribuzioni apicali della dirigenza pubblica ed i valori medi di mercato.

     5. Per i dipendenti regionali, delle aziende ed enti del Servizio Sanitario Regionale e degli altri enti strumentali della Regione la nomina a Direttore generale determina il collocamento in aspettativa senza assegni; il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell’anzianità di servizio. Le amministrazioni di appartenenza provvedono ad effettuare il versamento dei relativi contributi previdenziali, comprensivi delle quote a carico del dipendente, calcolati sul trattamento stipendiale spettante al medesimo e a richiedere il rimborso del relativo onere all’Ente strumentale presso il quale svolge la funzione, che procede al recupero delle quote a carico dell’interessato.

 

     Art. 28. (Abrogazioni e rettifiche).

     1. La l.r. 29 dicembre 1986 n. 35 (disciplina degli enti strumentali della Regione) e la l.r. 26 luglio 1988, n. 35 sono abrogate.

     2. (Omissis) [17].

     3. (Omissis) [18].

     4. (Omissis) [19].

     5. E abrogata altresì ogni altra norma incompatibile con la presente legge.

 


[1] Lettera abrogata dall'art. 27 della L.R. 12 marzo 1998, n. 9.

[2] Lettera abrogata dall'art. 45 della L.R. 22 febbraio 1995, n. 12.

[3] Articolo modificato dall'art. 41 della L.R. 28 aprile 2008, n. 10 e così sostituito dall'art. 4 della L.R. 20 dicembre 2012, n. 49.

[4] Articolo modificato dall'art. 41 della L.R. 28 aprile 2008, n. 10 e così sostituito dall'art. 4 della L.R. 20 dicembre 2012, n. 49.

[5] Lettera così modificata dall'art. 41, comma 1, a decorrere da quanto previsto al comma 4, della L.R. 28 aprile 2008, n. 10. Il testo vigente fino a tale decorrenza differita è il seguente: "b) richiede al collegio dei revisori dei conti di riferire su specifici aspetti della gestione;".

[6] Rubrica così modificata dall'art. 41, comma 2, a decorrere da quanto previsto al comma 4, della L.R. 28 aprile 2008, n. 10. Il testo vigente fino a tale decorrenza differita è il seguente: "Collegio dei revisori dei conti".

[7] Articolo sostituito dall'art. 41, comma 3, a decorrere da quanto previsto al comma 4, della L.R. 28 aprile 2008, n. 10. Il testo vigente fino a tale decorrenza differita è il seguente: "Art. 11. (Composizione). 1. Presso ciascun ente strumentale è istituito un collegio dei revisori dei conti composto da tre membri effettivi, di cui un Presidente e due supplenti, nominati dalla Giunta regionale e scelti tra i revisori contabili iscritti nel registro previsto dall'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88. 2. La Giunta regionale procede alla nomina dei revisori di cui al 1° comma e dei relativi supplenti, fra coloro che hanno presentato domanda. A tal fine, centoventi giorni prima della scadenza del collegio dei revisori dei diversi enti strumentali, la Giunta regionale emana un avviso pubblico. 3. Si osservano, in quanto applicabili, le norme in materia di ineleggibilità e di decadenza previste dall'art. 2399 del Codice Civile. 4. Sono fatte salve le disposizioni statali sui revisori dei conti degli Enti Parco.".

[8] Comma abrogato dall'art. 4 della L.R. 19 luglio 2013, n. 24.

[9] Articolo così sostituito dall'art. 41, comma 3, a decorrere da quanto previsto al comma 4, della L.R. 28 aprile 2008, n. 10. Il testo vigente fino a tale decorrenza differita è il seguente: "Art. 12. (Funzionamento). 1. Il collegio dei revisori dei conti resta in carica per tre anni. 2. I membri del collegio possono essere revocati per giusta causa e possono rinunziare all'incarico; in tal caso la rinuncia è comunicata all'organo esecutivo dell'ente strumentale nonché alla Giunta. 3. I membri supplenti sostituiscono i membri effettivi deceduti, revocati, decaduti o che abbiano definitivamente rinunciato all'incarico, fino a quando non si provveda alla nomina del nuovo membro effettivo. 4. Il collegio dei revisori dei conti delibera con la presenza della maggioranza dei componenti.".

[10] Articolo così sostituito dall'art. 41, comma 3, a decorrere da quanto previsto al comma 4, della L.R. 28 aprile 2008, n. 10. Il testo vigente fino a tale decorrenza differita è il seguente: "Art. 13. (Compiti). 1. Il collegio dei revisori dei conti esercita il controllo sulla gestione contabile e finanziaria dell'ente strumentale valutandone la conformità dell'azione e dei risultati alle norme che disciplinano l'attività dell'ente, ai programmi, ai criteri e alle direttive della Regione e ai principi di buon andamento della pubblica amministrazione principalmente per quanto attiene alle esigenze di efficacia e di economicità. 2. In particolare il collegio: a) verifica, almeno ogni trimestre, la situazione di cassa nonché l'andamento finanziario e patrimoniale dell'ente; b) esprime un parere sul bilancio di previsione, sull'assestamento e sulle variazioni allo stesso; c) redige la relazione al conto consuntivo; d) vigila, anche attraverso l'esame amministrativo-contabile di atti già efficaci, sulla regolarità dell'amministrazione e in particolare controlla la regolarità delle procedure per i contratti e le convenzioni. 3. Il presidente del collegio comunica i risultati delle verifiche di cassa e dell'attività di vigilanza previste dalle lett. a) e d) del 2° comma all'organo esecutivo dell'ente strumentale e alla Giunta regionale. 4. I membri del collegio possono partecipare senza diritto di voto alle riunioni dell'organo collegiale, della cui convocazione deve essere data loro notizia nei termini e nei modi prescritti per i componenti dello stesso organo. 5. Il presidente del collegio si riferisce alla Giunta regionale ogni volta che la stessa abbia richiesto al collegio di riferire su aspetti specifici della gestione. 6. I revisori dei conti per l'esercizio delle funzioni indicate ai commi precedenti possono procedere anche individualmente ad attività di ispezione e hanno libero accesso a tutti gli atti e scritture contabili dell'ente strumentale."

[11] Articolo già sostituito dall'art. 9 della L.R. 4 giugno 1996, n. 25 e ulteriormente sostituito dall'art. 41, comma 3, a decorrere da quanto previsto al comma 4, della L.R. 28 aprile 2008, n. 10. Il testo vigente fino a tale decorrenza differita è il seguente: "Art. 15. (Indennità di carica per il Presidente e membri del collegio dei revisori dei conti). 1. L'indennità di carica spettante per l'attività svolta dai membri del collegio dei revisori dei conti è determinata in relazione all'ammontare delle entrate e delle uscite finanziarie risultante dal bilancio di previsione dell'ente. 2. A tal fine sono individuate tre fasce comprendenti gli enti strumentali con un ammontare delle entrate previste dal bilancio rispettivamente oltre i 50 miliardi, da 20 a 50 miliardi, fino a 20 miliardi. 3. In relazione all'appartenenza dell'ente strumentale alle fasce di cui al comma 2, ai revisori dei conti effettivi spetta un compenso annuo, al lordo delle ritenute di legge, rispettivamente pari a lire 12.000.000, 10.000.000 e 8.000.000. L'indennità lorda è maggiorata dell'IVA e dei contributi integrativi per le casse previdenziali dei professionisti, qualora dovuti. Al Presidente del collegio dei revisori dei conti spetta un compenso maggiorato del 20 per cento. 4. Ai revisori dei conti supplenti spetta il compenso previsto per il revisore effettivo sostituito. 5. I compensi di cui al comma 3 sono maggiorati del 20 per cento per i revisori dei conti degli enti di gestione delle aree protette di cui alla legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12 (riordino delle aree protette). 6. Per i rimborsi spese si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 3 gennaio 1978, n. 1 (rimborso spese ai componenti di organi collegiali non elettivi della Regione o le cui spese di funzionamento sono a carico della stessa) e successive modificazioni e integrazioni."

[12] Comma abrogato dall'art. 4 della L.R. 19 luglio 2013, n. 24.

[13] Vedi anche l'art. 10 della L.R. 20 dicembre 2012, n. 49.

[14] Articolo così modificato dall'art. 41, comma 1, a decorrere da quanto previsto al comma 4, della L.R. 28 aprile 2008, n. 10. Il testo vigente fino a tale decorrenza differita è il seguente: "Art. 17. (Approvazione). 1. Il progetto di bilancio di previsione, unitamente alla relazione illustrativa, è sottoposta all'esame del collegio dei revisori dei conti ai fini del parere di cui all'art. 13, 2° comma, lett. b), prima della definitiva approvazione. 2. Il collegio dei revisori dei conti formula il proprio parere sulla base delle norme del Codice Civile e tenendo inoltre conto di quanto disposto all'art. 16, 4° comma. 3. La definitiva approvazione del bilancio viene assunta entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio e, corredata della relativa documentazione, della relazione illustrativa dell'organo esecutivo e del parere del collegio dei revisori dei conti, viene trasmessa alla Giunta regionale per il controllo e per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale.".

[15] Articolo così modificato dall'art. 41, comma 1, a decorrere da quanto previsto al comma 4, della L.R. 28 aprile 2008, n. 10. Il testo vigente fino a tale decorrenza differita è il seguente: "Art. 20. (Contenuti e approvazione del conto consuntivo). 1. Il conto consuntivo si compone del rendiconto finanziario, del conto del patrimonio, del conto economico e di una relazione sulla situazione amministrativa. 2. Il conto consuntivo degli enti strumentali è redatto in conformità ad uno schema-tipo, valido per uno o più enti strumentali, approvato dalla Giunta regionale. 3. Lo schema-tipo è predisposto dalla Giunta regionale attenendosi ai criteri prescritti per il rendiconto regionale dal titolo III della l.r. 4 novembre 1977, n. 42 in materia di bilancio e contabilità regionale, nonché dalla normativa comunitaria in materia. 4. Il progetto di conto consuntivo, unitamente alla relazione illustrativa, è sottoposto dall'organo esecutivo all'esame del collegio dei revisori dei conti almeno trenta giorni prima del termine di cui al comma 7. 5. La relazione illustrativa deve riguardare i dati sull'andamento della gestione dell'ente nonché i fatti di rilievo verificatisi anche dopo la chiusura dell'esercizio, che incidono sul conto consuntivo. 6. Il collegio dei revisori dei conti redige apposita relazione, da allegare al predetto progetto, contenente le indicazioni previste dal Codice Civile e in particolare l'attestazione sulla corrispondenza delle risultanze di bilancio con le scritture contabili, le valutazioni sulla regolarità ed economicità della gestione nonché eventuali indicazioni circa il miglioramento tecnico-finanziario della gestione. 7. Il conto consuntivo è approvato dal competente organo dell'ente strumentale entro il mese di aprile successivo alla chiusura dell'esercizio. 8. La relativa deliberazione, corredata della relazione dell'organo esecutivo e di quella del collegio dei revisori dei conti, viene trasmessa alla Giunta regionale. 9. Il presidente dell'organo esecutivo o il direttore generale e il presidente del collegio dei revisori dei conti trasmettono alla Giunta regionale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, le relazioni rispettivamente dell'organo esecutivo e del collegio."

[16] Articolo così sostituito dall'art. 5 della L.R. 27 giugno 2012, n. 22.

[17] Modifica l'art. 61 ultimo comma della L.R. 4 novembre 1977, n. 42.

[18] Modifica l'art. 1 comma 3 della L.R. 14 dicembre 1993, n. 55.

[19] Modifica l'art. 51 comma 1 della L.R. 3 marzo 1994, n. 10 oggi abrogato.