Settore: | Codici regionali |
Regione: | Liguria |
Materia: | 4. assetto del territorio |
Capitolo: | 4.3 parchi |
Data: | 11/08/1999 |
Numero: | 23 |
Sommario |
Art. 1. (Procedimento di avvio per il riordino del Parco naturale regionale delle Cinque Terre). |
Art. 2. (Modificazioni provvisorie al Parco naturale regionale delle Cinque Terre). |
Art. 3. (Modificazioni provvisorie dell'Ente Parco delle Cinque Terre). |
Art. 4. (Norme in materia di piani e misure di salvaguardia). |
Art. 5. (Norma di rinvio). |
Art. 6. (Dichiarazione d'urgenza). |
§ 4.3.18 - L.R. 11 agosto 1999, n. 23.
Provvedimenti urgenti relativi al Parco naturale regionale delle Cinque Terre.
(B.U. 1 settembre 1999, n. 13).
Art. 1. (Procedimento di avvio per il riordino del Parco naturale regionale delle Cinque Terre).
1. Entro sessanta giorni dalla istituzione del Parco nazionale delle Cinque Terre [1], il Presidente della Giunta regionale indice, fra tutti gli Enti locali interessati, la Conferenza prevista dall'articolo 5, comma 3, della
2. Il termine di cui all'art. 5, comma 4, della
3. Dalla data di istituzione del Parco nazionale delle Cinque Terre e nelle more della definizione del procedimento di riordino, sono apportate le modificazioni provvisorie di cui agli articoli 2, 3, 4 della presente legge al Parco naturale regionale delle Cinque Terre, istituito con
Art. 2. (Modificazioni provvisorie al Parco naturale regionale delle Cinque Terre).
1. Il Parco naturale regionale delle Cinque Terre di cui all'articolo 14, comma 2, della
a) assume la nuova denominazione di "Parco naturale regionale dei Promontori e delle Isole di Levante";
b) ricomprende tutti i territori già inseriti nel Parco naturale regionale delle Cinque Terre, con l'eccezione di quelli appartenenti ai Comuni di La Spezia, Levanto, Monterosso al Mare, Riomaggiore, Vernazza, risultati inclusi nel perimetro del Parco nazionale delle Cinque Terre.
Art. 3. (Modificazioni provvisorie dell'Ente Parco delle Cinque Terre).
1. L'Ente Parco delle Cinque Terre di cui all'articolo 15, comma 1, lettera b), della
a) assume la nuova denominazione di "Ente Parco dei Promontori e delle Isole di Levante";
b) conserva il personale, gestisce in via ordinaria il patrimonio, i beni mobili ed immobili, i contratti, le obbligazioni e le liti attive e passive, ogni altro onere legittimamente assunto in precedenza, in attesa degli atti concertativi con la Regione;
c) apporta entro sessanta giorni dalla istituzione del Parco nazionale delle Cinque Terre le modificazioni al proprio Statuto ritenute indispensabili per l'adeguamento alla mutata composizione territoriale dell'area protetta e, per quanto occorre, rinnova i propri organi entro i successivi trenta giorni;
d) fissa la propria sede in uno dei Comuni del Parco.
2. Fino all'approvazione delle modifiche di cui alla lettera c) del comma 1, non si applicano le disposizioni del vigente Statuto connesse al precedente assetto territoriale; in particolare non si applicano le disposizioni di cui:
a) all'articolo 2, comma 2, che individua all'interno dell'area protetta tre sottoinsiemi o aree omogenee;
b) all'articolo 6, comma 1, lettera a), per la parte che si riferisce alle aree omogenee;
c) all'articolo 21, commi 2, 3, 5, 6, per le parti che si riferiscono alle aree omogenee ed alla ponderazione dei voti; in luogo di tale ponderazione, si applica il criterio di un voto per ogni componente della Comunità del Parco.
3. Dalla data di istituzione del Parco nazionale delle Cinque Terre si intendono decaduti dagli incarichi negli organi di gestione dell'Ente Parco regionale i rappresentanti degli Enti locali i cui territori risultano esterni al Parco regionale dei Promontori e delle Isole di Levante.
4. Nell'ambito della gestione provvisoria di cui alla presente legge, l'Ente Parco dei Promontori e delle Isole di Levante, sulla base di appositi provvedimenti di conferma assunti in accordo con i programmi del nuovo Parco nazionale delle Cinque Terre, può completare, integralmente o per lotti funzionali, gli interventi già avviati in precedenza come Ente Parco delle Cinque Terre nei territori inseriti nel Parco nazionale.
5. Gli impegni di spesa assunti a carico del bilancio regionale per interventi nei territori inseriti nel Parco nazionale delle Cinque Terre i cui lavori non siano iniziati alla data della sua istituzione sono cancellati dalle scritture contabili.
Art. 4. (Norme in materia di piani e misure di salvaguardia).
1. Dalla data di istituzione del Parco nazionale delle Cinque Terre, nei territori a suo tempo inseriti nel Parco naturale regionale delle Cinque Terre e risultati inclusi nel suddetto Parco nazionale devono intendersi decaduti ad ogni effetto i divieti, le norme di comportamento e le sanzioni di cui all'articolo 47, comma 3, della
2. Il termine di cui all'articolo 47, comma 6, della
Art. 5. (Norma di rinvio).
1. Salvo quanto esplicitamente disposto nella presente legge, il Parco naturale regionale dei Promontori e delle Isole di Levante è regolato dalle norme della
Art. 6. (Dichiarazione d'urgenza).
(Omissis)
[1] Il Parco nazionale delle Cinque Terre è stato istituito con Decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, pubblicato nella G.U. 17 dicembre 1999, n. 295.