Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lazio |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.2 norme finanziarie |
Data: | 21/12/1998 |
Numero: | 57 |
Sommario |
Art. 1. 1. Al bilancio annuale della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1998 sono apportate le seguenti variazioni: |
Art. 2. 1. L'autorizzazione alla contrazione di mutui o prestiti obbligazionari per i nuovi interventi finalizzati agli investimenti, contenuta nel comma 1, lettera e) dell'articolo 4 della legge [...] |
Art. 3. 1. Ai fini della redazione e approvazione del piano 1999 degli interventi, i termini previsti dall'articolo 10, comma 4, e dall'articolo 8, comma 1, della legge regionale 24 novembre 1997, n. [...] |
Art. 4. 1. Il capitolo n. 44365 "Spese per l'istituzione e la gestione di residenze per lo spettacolo nel Lazio (l.r. 32/78)" è soppresso. |
Art. 5. 1. Lo stanziamento del capitolo n. 44273 è finalizzato al pagamento al Comune di Allumiere del saldo del contributo concesso ai sensi della legge regionale 7 maggio 1985, n. 65 per la [...] |
Art. 6. 1. Fino all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, con il quale sono formalmente trasferite alla Regione le funzioni di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. [...] |
Art. 7. 1. Nell'ambito dello stanziamento del capitolo 44116, una quota pari a L. 350.000.000 è destinata all'A.DI.S.U. "La Sapienza" per assicurare la continuità del servizio di mensa universitaria. |
Art. 8. 1. |
Art. 9. 1. La Regione Lazio, ai sensi della legge regionale 9 marzo 1990, n. 27, riconosce al Comune di Monteleone Sabino (RI), il contributo di L. 70.000.000 per l'intervento di recupero della Chiesa [...] |
Art. 10. 1. Per l'anno 1998 l'importo pari a L. 60.577.370.950 è destinato al COTRAL per la realizzazione, ristrutturazione e completamento di impianti adibiti all'esercizio, ricovero e manutenzione di [...] |
Art. 11. 1. |
Art. 12. 1. Per rendere possibile la concreta applicazione dei criteri di priorità, stabiliti con gli articoli 17, 22 e 23 della l.r. 14/1998, relativamente agli interventi previsti dalle leggi regionali [...] |
Art. 13. 1. |
Art. 14. 1. Per integrare con fondi regionali la quota nazionale del Fondo di cui alla legge 399/1987, destinata alla realizzazione dell'Osservatorio Economico per l'Artigianato in ambito S.I.O.E., è [...] |
Art. 15. 1. |
Art. 16. 1. A modifica di quanto previsto dall'articolo 5 della legge regionale 5 aprile 1994, n. 7, la Regione può autorizzare, per comprovati motivi, i Comuni destinatari dei finanziamenti regionali di [...] |
Art. 17. 1. |
Art. 18. 1. Per "retribuzione lorda prevista per i dirigenti" stabilita al comma 4 dell'articolo 12 della l. r. 14/98, si intende la retribuzione lorda complessiva prevista per i dirigenti regionali con [...] |
Art. 19. 1. |
Art. 20. 1. Al fine di concorrere al finanziamento della spesa sanitaria, la Regione, di concerto con le aziende sanitarie, può attivare operazioni di anticipazione finanziaria attraverso la cessione di [...] |
Art. 21. 1. Il Consiglio regionale disciplina con apposito regolamento le modalità di riscossione, di accertamento, di recupero, di rimborso, di applicazione delle sanzioni e dei relativi ricorsi [...] |
Art. 22. 1. La spesa per l'indennità derivante dall'articolo 3 della legge regionale 11 febbraio 1998, n. 6, di L. 19.000.000, estesa ai responsabili delle segreterie particolari del Presidente e del [...] |
Art. 23. 1. All'articolo 4 della legge regionale 12 gennaio 1998, n. 1, sono apportate le seguenti modifiche: |
Art. 24. 1. |
Art. 25. 1. |
Art. 26. 1. Gli importi di cui all'articolo 14, comma 1 della l.r. 34/1998 sono modificati come segue: |
Art. 27. 1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua [...] |
§ 6.2.47 - L.R. 21 dicembre 1998, n. 57.
Variazione al bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1998.
(B.U. 23 dicembre 1998, n. 35 - S.O. n. 4).
1. Al bilancio annuale della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1998 sono apportate le seguenti variazioni:
(Omissis).
2. Al Bilancio pluriennale 1998-2000 sono apportate le seguenti variazioni:
(Omissis).
1. L'autorizzazione alla contrazione di mutui o prestiti obbligazionari per i nuovi interventi finalizzati agli investimenti, contenuta nel comma 1, lettera e) dell'articolo 4 della
1. Ai fini della redazione e approvazione del piano 1999 degli interventi, i termini previsti dall'articolo 10, comma 4, e dall'articolo 8, comma 1, della
2. Il termine fissato dall'articolo 29, comma 1, della
3. [1].
1. Il capitolo n. 44365 "Spese per l'istituzione e la gestione di residenze per lo spettacolo nel Lazio (l.r. 32/78)" è soppresso.
1. Lo stanziamento del capitolo n. 44273 è finalizzato al pagamento al Comune di Allumiere del saldo del contributo concesso ai sensi della
1. Fino all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, con il quale sono formalmente trasferite alla Regione le funzioni di cui al
2. [2].
1. Nell'ambito dello stanziamento del capitolo 44116, una quota pari a L. 350.000.000 è destinata all'A.DI.S.U. "La Sapienza" per assicurare la continuità del servizio di mensa universitaria.
1. [3].
1. La Regione Lazio, ai sensi della
2. La Regione Lazio, ai sensi della
3. La Regione Lazio, ai sensi della
1. Per l'anno 1998 l'importo pari a L. 60.577.370.950 è destinato al COTRAL per la realizzazione, ristrutturazione e completamento di impianti adibiti all'esercizio, ricovero e manutenzione di materiale rotabile impiegato per il trasporto pubblico di persone. I relativi interventi sono approvati con deliberazione della Giunta regionale. Sono abrogati i punti 7, 8, 9, 15 e 16 della tabella B allegata alla
2. A favore dei Comuni che esercitano direttamente o tramite concessionari il servizio di trasporto pubblico urbano sono riaperti i termini relativi alla presentazione delle istanze per la corresponsione delle risorse finanziarie a carico del fondo regionale dei trasporti diretti a far fronte agli oneri relativi allo svolgimento dello stesso da corrispondere per l'anno 1999. Le istanze devono pervenire all'assessorato regionale opere e reti di servizi e mobilità entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
3. La somma di L. 2.525.116.000 prevista al capitolo n. 43120 è destinata alla corresponsione dei contributi relativi all'anno 1996 spettanti ai sensi della
4. Per l'anno 1998 il contributo spettante alle Aziende speciali previste dall'articolo 22 della
5. Le disposizioni di cui all'articolo 24, comma 3, della
1. [4].
1. Per rendere possibile la concreta applicazione dei criteri di priorità, stabiliti con gli articoli 17, 22 e 23 della
2. Successivamente alla data di entrata in vigore della presente norma è data applicazione ai criteri di priorità di cui agli articoli 17, 22 e 23 della
1. [5].
1. Per integrare con fondi regionali la quota nazionale del Fondo di cui alla
1. [6].
1. A modifica di quanto previsto dall'articolo 5 della
1. [7].
1. Per "retribuzione lorda prevista per i dirigenti" stabilita al comma 4 dell'articolo 12 della l. r. 14/98, si intende la retribuzione lorda complessiva prevista per i dirigenti regionali con funzioni di responsabile di ufficio alla data di entrata in vigore della stessa legge, con esclusione dell'indennità integrativa speciale e di qualsiasi adeguamento alle variazioni delle retribuzioni stesse a qualsiasi titolo.
1. [8].
1. Al fine di concorrere al finanziamento della spesa sanitaria, la Regione, di concerto con le aziende sanitarie, può attivare operazioni di anticipazione finanziaria attraverso la cessione di proventi da acquisire da parte delle aziende sanitarie a fronte dell'erogazione delle prestazioni sanitarie regolate dalle vigenti normative.
1. Il Consiglio regionale disciplina con apposito regolamento le modalità di riscossione, di accertamento, di recupero, di rimborso, di applicazione delle sanzioni e dei relativi ricorsi amministrativi delle tasse automobilistiche di competenza regionale. Nelle more dell'emanazione del regolamento si applicano le disposizioni contenute nel
2. Per l'anno 1999 si applica il tariffario unico nazionale, come disciplinato dall'articolo 17, commi 15 e 16, della
3. In sede di prima applicazione della presente legge la Giunta regionale può affidare, con apposita convenzione della durata massima di tre anni, i servizi di riscossione e di controllo, in materia di tasse automobilistiche regionali, all'Automobile Club d'Italia (ACI), riconosciuto dalla
4. Le tasse automobilistiche di competenza regionale possono essere riscosse anche attraverso gli sportelli della banca tesoriere. In attesa dell'emanazione del regolamento di cui al comma 1, il tesoriere regionale provvede a riscuotere le predette tasse con le modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale.
1. La spesa per l'indennità derivante dall'articolo 3 della
2. L'articolo 37 della
1. All'articolo 4 della
a) [9];
b) [1]0.
1. [1]1.
1. [1]2.
1. Gli importi di cui all'articolo 14, comma 1 della
lettera a) Cap. 22147 - 50.000.000
lettera d) Cap. 22323 - 50.000.000
lettera e) Cap. 44113 - 200.000.000
lettera g) Cap. 32467 - 150.000.000
lettera i) Cap. 32505 - 50.000.000
lettera l) Cap. 21177 - 50.000.000
lettera c) Cap. 22148 + 200.000.000
lettera f) Cap. 32466 + 150.000.000
lettera n) Cap. 28150 + 200.000.000.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.
[1] Modifica la lettera h) del comma 1, art. 28 della
[2] Sostituisce il comma 3, art. 28 della
[3] Sostituisce il comma 2, art. 35 della
[4] Modifica la lettera b) del comma 1, art. 3 della
[5] Sostituisce l'art. 80 della
[6] Inserisce l'art. 6 quater nella
[7] Sostituisce l'art. 73 della
[8] Modifica la lettera c) del primo comma, art. 5 della
[9] Modifica il comma 1, art. 4 della
[1]10 Aggiunge il comma 2) all'art. 4 della
[1]11 Modifica il comma 3, art. 4 della
[1]12 Aggiunge la lettera f) al comma 1, art. 9 della