Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lazio |
Materia: | 4. assetto del territorio |
Capitolo: | 4.5 trasporti |
Data: | 26/08/1988 |
Numero: | 48 |
Sommario |
Art. 1. (Programma pluriennale di investimenti per il settore dei trasporti pubblici locali di persone). 1. E' approvato il programma pluriennale degli investimenti nel settore dei trasporti pubblici locali [...] |
Art. 2. (Progetti degli interventi). 1. I progetti degli interventi che costituiscono attuazione del programma pluriennale degli investimenti nel settore dei trasporti pubblici locali di persone di cui [...] |
Art. 3. (Esecuzione dei progetti). 1. Per gli interventi che, al momento della loro approvazione, risultino essere già assistiti dai progetti esecutivi delle opere e dei lavori e/o dalla equipollente [...] |
Art. 4. (Verifica e collaudi). 1. L'Amministrazione regionale provvede alle verifiche ed ai controlli sull'attuazione degli interventi indicati nei progetti suddetti nonché, ferma restando, a carico dei [...] |
Art. 5. (Obblighi e prescrizioni a carico dei destinatari dei finanziamenti). 1. E' fatto obbligo ai destinatari dei finanziamenti di osservare le prescrizioni concernenti gli acquisti di mezzi di trasporto [...] |
Art. 6. (Erogazione dei finanziamenti). 1. L'erogazione dei finanziamenti ha luogo, di norma, ad avvenuta esecuzione dell'opera, del lavoro o della fornitura, ovvero alla maturazione dei relativi stati di [...] |
Art. 7. (Anticipata erogazione dei finanziamenti). 1. Al fine di favorire l'attuazione dei progetti di cui all'articolo 2 della presente legge in tempi più brevi rispetto a quelli previsti dai relativi [...] |
Art. 8. (Approvazione di progetti). 1. Quale parziale attuazione del programma pluriennale indicato al precedente articolo 1 sono approvati i progetti degli interventi risultanti dall'allegata tabella B. |
Art. 9. (Norma finanziaria). 1. Per la realizzazione dei progetti di cui all'articolo 8, primo comma, della presente legge è autorizzata la complessiva spesa di L. 209.943 milioni, di cui L. 199.943 milioni [...] |
Art. 10. (Dichiarazione d'urgenza). 1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della [...] |
§ 4.5.102 - L.R. 26 agosto 1988, n. 48.
Approvazione e prima attuazione del programma pluriennale di investimenti nel settore dei trasporti pubblici locali di persone.
(B.U. 10 settembre 1988, n. 25, S.O. n. 3).
Titolo I
Art. 1. (Programma pluriennale di investimenti per il settore dei trasporti pubblici locali di persone). 1. E' approvato il programma pluriennale degli investimenti nel settore dei trasporti pubblici locali di persone, di cui all'articolo 11 della
2. La misura dei contributi, da concedersi ai soggetti aventi titolo, per la realizzazione degli interventi in attuazione del programma pluriennale degli investimenti indicato al precedente comma e stabilita nel 100 per cento della relativa spesa, di cui il 75 per cento a valere sui trasferimenti statali disposti a norma dell'articolo 12 della richiamata
3. Al finanziamento del programma pluriennale predetto si provvederà:
a) quanto a L. 41.600 milioni con le somme non utilizzate sulle disponibilità per investimenti nel settore dei trasporti pubblici locali di persone per le annualità 1983, 1984 e 1985;
b) quanto a L. 192.381.860.000 ed a L. 64.127.286.000 mediante la utilizzazione, rispettivamente, degli stanziamenti assegnati dallo Stato alla Regione per gli anni 1986, 1987 e 1988 in attuazione delle norme recate dall'articolo 12 della citata legge n. 151 [1] del 1981 e delle relative integrazioni disposte, per gli stessi anni, a carico del bilancio regionale;
c) quanto a L. 90.532.640.000 ed a L. 30.177.546.000 mediante la utilizzazione, rispettivamente, delle risorse che saranno assegnate per l'anno 1989 alla Regione in base alle disposizioni di cui all'articolo 8, ottavo comma, della
4. Per gli stanziamenti necessari si farà riferimento ai capitoli n. 09212, n. 09213, n. 09218 e n. 09219 del bilancio regionale.
5. Lo stanziamento di L. 30.177.546.000 indicato al precedente terzo comma, lettera c), a carico del bilancio regionale per l'anno 1989 potrà essere attivato previa corrispondente previsione nel bilancio pluriennale regionale 1988/1990.
6. Nella ripartizione delle risorse di cui al terzo comma del presente articolo saranno rispettate le riserve di destinazione nonché le prescrizioni di cui all'articolo 11 della
7. Nei limiti delle disponibilità finanziarie, come sopra individuate e ferme restando le riserve di destinazione e le prescrizioni richiamate nel precedente sesto comma, con i provvedimenti di approvazione degli interventi potranno essere apportati alla ripartizione degli stanziamenti afferenti il programma pluriennale di cui al primo comma del presente articolo i correttivi che si rendessero necessari in relazione a sopraggiunte, comprovate esigenze del settore del trasporto pubblico locale di persone nonché per l'obiettivo di garantire la rapida esecuzione degli interventi stessi e di realizzare, insieme, maggiore produttività della spesa in termini di efficienza e di economicità dei servizi e tempestività nell'erogazione dei fondi.
Art. 2. (Progetti degli interventi). 1. I progetti degli interventi che costituiscono attuazione del programma pluriennale degli investimenti nel settore dei trasporti pubblici locali di persone di cui all'articolo 1 della presente legge sono approvati avendo riguardo ai principi recati dall'articolo 11, terzo comma, della
2. Nei limiti degli stanziamenti complessivi risultanti dal programma pluriennale sopra richiamato, la Giunta regionale ha facoltà di apportare ai progetti degli interventi le modifiche e le integrazioni che si rendessero necessarie per assicurarne la realizzazione. In tale ambito, la Giunta regionale ha altresì facoltà di ammettere a finanziamento, nel caso di ricorso, da parte dei soggetti pubblici aventi titolo, alla procedura di cui all'articolo 11 del
Art. 3. (Esecuzione dei progetti). 1. Per gli interventi che, al momento della loro approvazione, risultino essere già assistiti dai progetti esecutivi delle opere e dei lavori e/o dalla equipollente documentazione concernente gli approvvigionamenti, i destinatari dei finanziamenti sono tenuti a produrre all'Amministrazione regionale, entro e non oltre il termine di centoventi giorni decorrente dall'esecutività del provvedimento regionale recante l'approvazione suddetta, gli atti idonei ad identificare nel dettaglio sia gli oggetti delle forniture, delle opere e dei lavori nei loro termini tecnici ed economici, sia i relativi affidatari ed efficaci, altresì, a dare titolo per l'assunzione delle connesse obbligazioni.
2. Per gli interventi che, al momento della loro approvazione, non risultino essere assistiti dai progetti esecutivi delle opere e dei lavori e/o dalla equipollente documentazione per quanto attiene agli approvvigionamenti, i destinatari dei finanziamenti sono tenuti a produrre all'Amministrazione regionale i progetti esecutivi e la documentazione predetti e, di seguito, gli altri atti specificati al precedente primo comma, rispettivamente entro e non oltre i termini di novanta e di centottanta giorni, decorrenti dall'esecutività del provvedimento regionale recante l'approvazione suddetta.
3. Per i progetti degli interventi concernenti opere e lavori si applicano le disposizioni di cui alla
4. Nel caso in cui l'intervento comporti l'acquisizione di immobili, l'Amministrazione regionale è tenuta ad accertare la congruità del relativo prezzo.
5. Le deliberazioni, adottate dai competenti organi dei soggetti pubblici destinatari dei finanziamenti, recanti approvazione dei progetti esecutivi di opere e di lavori equivalgono a dichiarazione di pubblica utilità delle opere e dei lavori stessi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 della
I termini di cui al precedente primo e secondo comma sono prorogati per il tempo necessario al rilascio del parere da parte del comitato tecnico consultivo regionale di cui alla richiamata
7. In caso di inosservanza da parte dei destinatari dei finanziamenti, del termine di cui al precedente primo comma ovvero di uno dei termini stabiliti nel precedente secondo comma, la Giunta regionale, per il caso di finanziamenti assegnati a soggetti privati, può disporre la revoca dei finanziamenti stessi e, per il caso di finanziamenti attribuiti a soggetti pubblici, può disporre detta revoca od anche provvedere direttamente con i propri atti all'esecuzione delle opere, dei lavori e delle forniture previsti nei progetti degli interventi approvati.
Art. 4. (Verifica e collaudi). 1. L'Amministrazione regionale provvede alle verifiche ed ai controlli sull'attuazione degli interventi indicati nei progetti suddetti nonché, ferma restando, a carico dei destinatari dei finanziamenti, qualsivoglia responsabilità di ordine tecnico, amministrativo, civilistico e contabile inerente alla corretta esecuzione degli interventi medesimi, alle operazioni di collaudo delle forniture e dei lavori.
2. [3].
3. [3].
4. Gli oneri relativi alle operazioni di collaudo sono a carico delle ditte fornitrici e di quelle appaltatrici delle opere, con esclusione dei compensi dovuti ai collaudatori od ai componenti delle commissioni di collaudo nonché dei rimborsi spese spettanti, a tale titolo, ai dipendenti regionali, i quali dovranno gravare sull'ammontare dei finanziamenti concernenti i singoli progetti di intervento.
Art. 5. (Obblighi e prescrizioni a carico dei destinatari dei finanziamenti). 1. E' fatto obbligo ai destinatari dei finanziamenti di osservare le prescrizioni concernenti gli acquisti di mezzi di trasporto nonché quelle afferenti la realizzazione di infrastrutture recate, rispettivamente, dall'articolo 10 e dall'articolo 11 della
2. Sono altresì applicabili, per l'esecuzione dei progetti degli interventi di cui alla presente legge, le disposizioni concernenti la comminazione di sanzioni nonché quelle relative al recupero dei finanziamenti per cessazione di attività ed al divieto di valutazione dei finanziamenti stessi per ammortamenti, previsti dagli articoli 12, 13 e 14 della richiamata
3. Le disposizioni di cui all'articolo 10, secondo comma, della
Art. 6. (Erogazione dei finanziamenti). 1. L'erogazione dei finanziamenti ha luogo, di norma, ad avvenuta esecuzione dell'opera, del lavoro o della fornitura, ovvero alla maturazione dei relativi stati di avanzamento, se previsti dai rispettivi contratti, salva la ritenuta a garanzia del 10 per cento da erogarsi dopo l'approvazione del collaudo.
2. Gli stati di avanzamento ed i relativi certificati di pagamento emessi dal direttore dei lavori debbono essere corredati dei verbali delle visite effettuate dal collaudatore o dalla commissione di collaudo di cui al precedente articolo 4, se nominati in corso d'opera.
3. L'erogazione delle spese e degli altri oneri connessi con l'acquisizione di immobili nonché di quella, ove necessaria, delle aree occorrenti alla realizzazione degli interventi è disposta previa presentazione, da parte dei destinatari dei finanziamenti, della documentazione attestante l'avvenuto trasferimento, in loro favore, della relativa proprietà. La Giunta regionale, previa documentata richiesta da parte degli interessati, può, tuttavia, disporre mediante proprie deliberazioni:
a) nell'ipotesi dell'acquisto, l'erogazione del relativo prezzo e dei connessi oneri prima della stipulazione del contratto. In tal caso, il prezzo di acquisto è costituito in deposito cauzionale infruttifero presso il notaio o l'ufficiale rogante e potrà essere svincolato in favore del venditore soltanto dopo l'avvenuta trascrizione dell'atto di trasferimento della proprietà;
b) nell'ipotesi dell'espropriazione, l'anticipazione all'espropriante della somma occorrente per il versamento dell'indennità per l'ammontare determinato nell'apposito provvedimento regionale.
4. Per quanto attiene agli atti ed ai provvedimenti
dell'Amministrazione regionale, occorrenti ai fini dell'impegno contabile della spesa e dell'erogazione dei finanziamenti, si osservano le disposizioni recate dall' articolo 9, quinto comma, della
Art. 7. (Anticipata erogazione dei finanziamenti). 1. Al fine di favorire l'attuazione dei progetti di cui all'articolo 2 della presente legge in tempi più brevi rispetto a quelli previsti dai relativi contratti concernenti la realizzazione di forniture, di opere e di lavori, la Giunta regionale autorizza l'anticipata erogazione, sempreché sussistano le disponibilità nei relativi capitoli, direttamente a favore delle ditte fornitrici od appaltatrici, dei finanziamenti disposti per l'acquisto e la fornitura di mezzi di trasporto, di impianti fissi, di infrastrutture e di tecnologie di controllo, nonché per la costruzione e l'ammodernamento di infrastrutture, di impianti fissi, di tecnologie di controllo, di sedi e di officine deposito.
2. A dette anticipate erogazioni, la Giunta regionale provvede mediante proprie deliberazioni, previa acquisizione dei contratti di fornitura o di appalto nonché di idonee fidejussioni a garanzia del corretto adempimento, da parte delle richiamate ditte, delle obbligazioni assunte con i contratti stessi e di quant'altra documentazione l'Amministrazione regionale riterrà necessaria allo scopo.
3. Le anticipazioni possono essere autorizzate in rapporto alle seguenti fasi operative e nei limiti delle misure appresso specificate:
a) all'ordinazione delle attrezzature e dei veicoli ovvero alla consegna dei lavori, il 30 per cento del prezzo contrattuale;
b) al primo avanzamento della costruzione dei veicoli, delle attrezzature e delle opere, pari al 20 per cento della loro consistenza totale, l'ulteriore 20 per cento del prezzo contrattuale;
c) ai due successivi avanzamenti della costruzione dei veicoli, delle attrezzature e delle opere, pari, ciascuno, al 20 per cento della loro consistenza totale, rispettivamente il 20 per cento del prezzo contrattuale;
d) alla consegna dei veicoli e delle infrastrutture ed all'ultimazione dei lavori, il residuo prezzo a saldo, detratte le quote previste a garanzia nonché le somme per le quali fossero stabilita la detrazione o l'accantonamento dai committenti ovvero da parte dei collaudatori in corso d'opera, se nominati.
4. Non si fa luogo ad anticipata erogazione dei finanziamenti per il caso di locazione finanziaria.
Titolo II
Art. 8. (Approvazione di progetti). 1. Quale parziale attuazione del programma pluriennale indicato al precedente articolo 1 sono approvati i progetti degli interventi risultanti dall'allegata tabella B.
2. Gli ulteriori progetti a completamento del programma di cui al precedente comma sono approvati con apposite deliberazioni del Consiglio regionale secondo i principi stabiliti nell'articolo 2, primo comma, della presente legge.
Art. 9. (Norma finanziaria). 1. Per la realizzazione dei progetti di cui all'articolo 8, primo comma, della presente legge è autorizzata la complessiva spesa di L. 209.943 milioni, di cui L. 199.943 milioni per l'esercizio finanziario 1988 e L. 10.000 milioni per l'esercizio finanziario 1989.
2. Al predetto onere di L. 199.943 milioni relativo all'esercizio 1988 si farà fronte:
a) quanto a L. 118.858 milioni ed a L. 31.200 milioni mediante parziale utilizzazione delle disponibilità recate dal capitoli n. 09212 e n. 09213 del bilancio regionale per l'anno 1988;
b) quanto a L. 39.585 milioni ed a L. 10.400 milioni mediante parziale utilizzazione delle disponibilità recate dai capitoli n. 09218 e n. 09219 del bilancio regionale per lo stesso anno 1988.
3. All'onere di L. 10.000 milioni, relativo all'esercizio 1989, si provvederà con il bilancio regionale relativo allo stesso esercizio, con imputazione della relativa somma quanto a L. 7.500 milioni al capitolo n. 09212 e quanto a L. 2.500 milioni al capitolo n. 09218.
4. Alla copertura finanziaria dei progetti approvati con le procedure di cui al precedente articolo 8, secondo comma, si provvederà a mezzo di disposizioni contabili che saranno assunte con le relative deliberazioni consiliari nei limiti delle disponibilità recate nei corrispondenti capitoli dei bilanci di riferimento.
Art. 10. (Dichiarazione d'urgenza). 1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.
[1] Pubblicata sulla G.U. 24/4/1981, n. 113, concerne la «Legge quadro per l'ordinamento, la ristrutturazione ed il potenziamento dei trasporti pubblici locali: Istituzione del fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio e per gli investimenti nel settore».
[1] Pubblicata sulla G.U. 24/4/1981, n. 113, concerne la «Legge quadro per l'ordinamento, la ristrutturazione ed il potenziamento dei trasporti pubblici locali: Istituzione del fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio e per gli investimenti nel settore».
[1] Pubblicata sulla G.U. 24/4/1981, n. 113, concerne la «Legge quadro per l'ordinamento, la ristrutturazione ed il potenziamento dei trasporti pubblici locali: Istituzione del fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio e per gli investimenti nel settore».
[1] Pubblicata sulla G.U. 24/4/1981, n. 113, concerne la «Legge quadro per l'ordinamento, la ristrutturazione ed il potenziamento dei trasporti pubblici locali: Istituzione del fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio e per gli investimenti nel settore».
[2] Pubblicato sulla G.U. 23/11/1923, n. 275, concerne le «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato».
[3] Comma abrogato dall'art. 23 della
[3] Comma abrogato dall'art. 23 della
[4] Pubblicato sulla G.U. 27/12/1986, n. 299 (S.O.), concerne la «Approvazione del nuovo regolamento delle aziende di servizi dipendenti degli enti locali».