§ 3.3.26 - L.R. 7 ottobre 1994, n. 50.
Nuove norme in materia di bonifica e consorzi di bonifica. Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 21 gennaio 1984, n. 4.


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.3 bonifica, flora, fauna
Data:07/10/1994
Numero:50


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Nuovi comprensori di bonifica - Soppressione consorzi.
Art. 3.  Statuto.
Art. 4.  Bilancio.
Art. 5.  Regolamento organico.
Art. 6.  Personale e patrimonio.
Art. 7.  Distacco, comando, trasferimento del personale dei consorzi.
Art. 8.  Piano regionale per l'esecuzione delle opere di bonifica. Modifica alla legge regionale n. 4 del 1984.
Art. 9.  Opere di bonifica eseguite su concessione dello Stato o della Regione.
Art. 10.  Modifica legge regionale n. 4 del 1984.
Art. 11.  Costituzione, soppressione, fusione e modificazioni territoriali dei consorzi di bonifica - Modifica legge regionale n. 4 del 1984.
Art. 12.  Composizione del consiglio di amministrazione. Modifica legge regionale n. 4 del 1984.
Art. 13.  Elezione dei membri del consiglio di amministrazione. Modifica legge regionale n. 4 del 1984.
Art. 14.  Elezioni nei consorzi di nuova istituzione. Modifica legge regionale n. 4 del 1984.
Art. 15.  Presidente e comitato esecutivo. Modifica legge regionale n. 4 del 1984.
Art. 16.  Statuto, bilancio di previsione, rendiconto generale e regolamento interno - Modifica legge regionale n. 4 del 1984.
Art. 17.  Vigilanza, tutela e controllo sui consorzi di bonifica. Modifica legge regionale n. 4 del 1984.
Art. 18.  Ristrutturazione degli apparati dei consorzi e risanamento finanziario - Modifica legge regionale n. 4 del 1984.
Art. 19.  Finanziamenti regionali.
Art. 20.  Norma transitoria.
Art. 21.  Abrogazione.


§ 3.3.26 - L.R. 7 ottobre 1994, n. 50.

Nuove norme in materia di bonifica e consorzi di bonifica. Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 21 gennaio 1984, n. 4.

(B.U. 20 ottobre 1994, n. 29).

 

Art. 1. Finalità.

     1. La presente legge disciplina la realizzazione del nuovo assetto territoriale e giuridico conseguente all'attuazione della nuova delimitazione dei comprensori di bonifica effettuata ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge regionale 21 gennaio 1984, n. 4.

     2. Ai nuovi consorzi di bonifica di cui al comma 1 la denominazione è attribuita dalla Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare permanente per l'agricoltura, su proposta delle nuove amministrazioni, elette ai sensi delle vigenti disposizioni.

 

     Art. 2. Nuovi comprensori di bonifica - Soppressione consorzi.

     1. Al fine di pervenire all'organico esercizio delle funzioni amministrative in materia di bonifica ed all'unitarietà degli interventi, tenuto conto della corretta gestione dei bacini idrografici prevista dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, i seguenti consorzi di bonifica interregionali:

     a) consorzio di bonifica Tevere-Nera;

     b) consorzio Aurunco di bonifica;

     c) consorzio di bonifica del Tronto,

sono soppressi per la parte di territorio ricadente nel Lazio, previa intesa con le Regioni interessate prevista dagli articoli 8 e 73 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ai sensi degli articoli 2, 3 e 19 della legge regionale n. 4 del 1984, dell'articolo 62 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, come modificato dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1962, n. 947.

A decorrere dalla stipula della predetta intesa, la parte di territorio ricadente nel Lazio del Consorzio di cui alla lettera b) confluisce nel comprensorio del Consorzio di bonifica Sud Pontino ovvero nel comprensorio del Consorzio di bonifica Lazio Sud Ovest di cui all’articolo 11, comma 2, lettera c), della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12, relativo a disposizioni transitorie in materia di consorzi di bonifica, se già istituito [1].

     2. In conseguenza del nuovo assetto territoriale e giuridico concernente la bonifica, cessano dalle loro funzioni, per quanto attiene alle attività di bonifica e di irrigazione previste dalla legge regionale n. 4 del 1984, i consorzi idraulici di difesa, di scolo, di irrigazione e di miglioramento fondiario, anche con funzioni di bonifica montana, che ricadono nei territori dei consorzi di bonifica.

     3. Cessano, altresì, dagli attuali compiti di bonifica e di irrigazione l'Ente regionale di sviluppo agricolo nel Lazio (E.R.S.A.L.).

     4. Le opere pubbliche di bonifica e di irrigazione realizzate e attualmente gestite dall'E.R.S.A.L., dai consorzi idraulici di difesa, di scolo, di irrigazione e di miglioramento fondiario, anche con funzioni di bonifica montana, già operanti sul territorio regionale, sono trasferite e consegnate ai consorzi di bonifica territorialmente competenti, con effetto immediato e comunque entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     5. Le opere pubbliche di bonifica e di irrigazione, attualmente in corso di realizzazione a cura degli enti di cui al comma 4, sono dai medesimi portate a compimento e, successivamente al loro collaudo, trasferite e consegnate ai consorzi di bonifica territorialmente competenti sulla base di apposito formale verbale di consegna.

     6. Tutte le opere pubbliche di bonifica e le opere pubbliche di irrigazione con caratteristiche regionali, realizzate e attualmente gestite dai consorzi di bonifica interregionali di cui al presente articolo, sono trasferite e consegnate ai consorzi di bonifica territorialmente competenti, con effetto immediato dalla data di entrata in vigore della presente legge sulla base di apposito formale verbale di consegna.

     7. Le opere pubbliche di irrigazione, con caratteristiche interregionali, già realizzate nonché in corso di realizzazione, restano nella competenza dell'ente titolare della concessione di derivazione di acqua pubblica.

     8. Per la gestione e la manutenzione delle opere di cui al presente articolo le Regioni interessate fissano le norme statutarie specifiche sulla base delle intese previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977.

 

     Art. 3. Statuto.

     1. Gli statuti dei consorzi di bonifica debbono tenere conto del nuovo assetto organizzativo, dei nuovi limiti territoriali, dei nuovi compiti istituzionali ad essi attribuiti e di quanto previsto nella presente legge.

     2. [2].

     3. I consigli di amministrazione esercitano le loro funzioni anche in mancanza delle designazioni del rappresentante dei comuni [3].

     4. La legge regionale 26 agosto 1988, n. 53 è abrogata.

 

     Art. 4. Bilancio.

     1. Il Consiglio regionale con propria deliberazione approva il bilancio tipo dei nuovi consorzi di bonifica.

     2. I consorzi di bonifica, entro tre mesi dall'approvazione del bilancio tipo, sono tenuti ad adeguare il regolamento concernente la gestione contabile e finanziaria da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale.

 

     Art. 5. Regolamento organico.

     1. [4].

 

     Art. 6. Personale e patrimonio.

     1. Il personale di ruolo e quello assunto a tempo indeterminato, in servizio presso il consorzio di bonifica dell'Agro Romano, il consorzio di bonifica di Ostia e Maccarese ed il consorzio di bonifica e di irrigazione della Media Valle del Tevere, alla data dell'insediamento degli organi ordinari eletti è attribuito al consorzio di bonifica indicato con il n. 3 della nuova delimitazione effettuata, ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge regionale n. 4 del 1984, con la deliberazione del Consiglio regionale 31 gennaio 1990, n. 1112.

     2. Il personale di ruolo e quello assunto a tempo indeterminato, in servizio presso il consorzio di bonifica di Latina e della bonificazione Pontina alla data dell'insediamento degli organi ordinari eletti è attribuito al consorzio di bonifica indicato con il n. 5 nella nuova delimitazione effettuata, ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge regionale n. 4 del 1984, con la deliberazione del Consiglio regionale 31 gennaio 1990, n. 1112.

     3. Il personale assunto a tempo determinato presso gli esistenti consorzi di cui al comma 1 e 2, resta in servizio, presso i consorzi di nuova istituzione n. 3 e n. 5, fino alla scadenza del contratto stesso.

     4. I consigli di amministrazione dei consorzi di bonifica n. 3 e n. 5, eletti ai sensi della legge regionale n. 4 del 1984 e della presente legge, provvedono all'inquadramento del personale di ruolo e di quello regolarmente assunto a tempo indeterminato nei consorzi di bonifica preesistenti di cui ai commi 1 e 2 nell'organico dei consorzi di nuova istituzione, sulla base del regolamento organico tipo di cui all'articolo 5.

     5. I consorzi di bonifica di nuova istituzione n. 3 e n. 5 subentrano ad ogni rapporto giuridico attivo e passivo facente capo ai consorzi di bonifica preesistenti salvaguardando i diritti acquisiti del personale in servizio alla data di insediamento dei consigli di amministrazione eletti in seguito all'applicazione della legge regionale n. 4 del 1984 e della presente legge, nel rispetto delle norme statutarie, regolamentari e dei contratti nazionali collettivi di lavoro.

     6. Il patrimonio immobiliare e mobiliare nonché il patrimonio progetti dei consorzi di bonifica preesistenti, di cui ai commi 1 e 2, è attribuito ai consorzi di bonifica di nuova istituzione n. 3 e n. 5.

     7. Le sedi dei consorzi di bonifica n. 3 e n. 5 sono stabilite dai nuovi consigli di amministrazione regolarmente eletti.

     8. Le opere di bonifica e di irrigazione, nonché il patrimonio immobiliare e mobiliare, situati nel territorio già del consorzio di bonifica di Latina, ora ricadente nel consorzio di bonifica n. 4, sono attribuiti allo stesso.

 

     Art. 7. Distacco, comando, trasferimento del personale dei consorzi.

     1. I dipendenti dei consorzi di bonifica, possono essere distaccati o comandati dalla Giunta regionale a prestare servizio presso altri consorzi di bonifica operanti nel territorio regionale, presso altri enti pubblici ed enti locali della Regione o presso le strutture della Regione stessa, qualora le esigenze di servizio lo permettano, su specifica e motivata deliberazione dei consorzi di appartenenza e degli enti destinatari, previo assenso dei dipendenti interessati.

     2. Nel provvedimento di distacco o di comando, adottato ai sensi della normativa vigente, deve essere indicata la durata del distacco o del comando stesso.

     3. Il comando e il distacco non possono avere durata superiore ad un biennio e non possono essere rinnovati.

     4. Tutti gli oneri a carattere economico e previdenziale concernenti il comando e il distacco sono a carico degli enti presso i quali vengono comandati o distaccati i dipendenti di cui al comma 1.

     5. E' consentita altresì la mobilità del personale tra gli enti di cui al comma 1, mediante trasferimento, qualora sussistano posti disponibili nelle relative piante organiche e venga espresso con atto deliberativo l'assenso delle amministrazioni e dei dipendenti interessati.

 

     Art. 8. Piano regionale per l'esecuzione delle opere di bonifica. Modifica alla legge regionale n. 4 del 1984.

     1. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge n. 4 del 1984, è sostituito dai seguenti:

     (Omissis).

 

     Art. 9. Opere di bonifica eseguite su concessione dello Stato o della Regione.

     1. Le opere di bonifica eseguite dai consorzi su concessione dello Stato o della Regione, una volta collaudate sono consegnate ai consorzi stessi.

 

     Art. 10. Modifica legge regionale n. 4 del 1984.

     1. L'articolo 10 della legge regionale n. 4 del 1984, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 11. Costituzione, soppressione, fusione e modificazioni territoriali dei consorzi di bonifica - Modifica legge regionale n. 4 del 1984.

     1. L'articolo 19 della legge regionale n. 4 del 1984, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 12. Composizione del consiglio di amministrazione. Modifica legge regionale n. 4 del 1984.

     1. Il comma 7 dell'articolo 22 della legge regionale n. 4 del 1984, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 13. Elezione dei membri del consiglio di amministrazione. Modifica legge regionale n. 4 del 1984.

     1. L'articolo 23 della legge regionale n. 4 del 1984, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 14. Elezioni nei consorzi di nuova istituzione. Modifica legge regionale n. 4 del 1984.

     1. L'articolo 24 della legge regionale n. 4 del 1984, sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 15. Presidente e comitato esecutivo. Modifica legge regionale n. 4 del 1984.

     1. L'articolo 25 della legge regionale n. 4 del 1984, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 16. Statuto, bilancio di previsione, rendiconto generale e regolamento interno - Modifica legge regionale n. 4 del 1984.

     1. Il comma 9 dell'articolo 27 della legge regionale n. 4 del 1984, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 17. Vigilanza, tutela e controllo sui consorzi di bonifica. Modifica legge regionale n. 4 del 1984.

     1. L'articolo 28 della legge regionale n. 4 del 1984, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 18. Ristrutturazione degli apparati dei consorzi e risanamento finanziario - Modifica legge regionale n. 4 del 1984.

     1. L'articolo 31 della legge regionale n. 4 del 1984, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 19. Finanziamenti regionali.

     1. Per accedere ai finanziamenti regionali di cui alla legge regionale n. 4 del 1984, come modificata dalla presente, l'importo minimo della contribuenza ordinaria media riferita ad un ettaro, sulla base del bilancio e dei ruoli per contributo generale di bonifica dell'anno precedente, è fissato in L. 20.000.

     2. L'importo del gettito della contribuenza ordinaria di bonifica può essere adeguato ogni due anni secondo l'indice statistico delle rilevazioni dei beni al consumo.

 

     Art. 20. Norma transitoria.

     1. In fase di prima attuazione della presente legge, la Giunta regionale nomina un commissario ad acta, per l'indicazione della prima assemblea dei consorziati nei consorzi di cui all'articolo 1.

     2. Per le finalità di cui al comma 1 il commissario ad acta, predispone lo schema di tutti gli atti presupposti, ivi compreso lo statuto consortile, da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale.

     3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai commissari già nominati ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale n. 4 del 1984.

 

     Art. 21. Abrogazione.

     1. Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge.

 

 


[1] Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 13.

[2] Comma abrogato dall'art. 120 della L.R. 10 maggio 2001, n. 10.

[3] Comma così sostituito dall'art. 120 della L.R. 10 maggio 2001, n. 10.

[4] Comma abrogato dall'art. 14 della L.R. 22 maggio 1997, n. 11.