Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.1 ordinamento degli uffici |
Data: | 20/08/1973 |
Numero: | 49 |
Sommario |
Art. 1. (Omissis) |
Art. 2. (Omissis) |
Art. 3. Quando nelle leggi o nei regolamenti regionali è fatta menzione dell'Assessore regionale all'urbanistica o dell'Assessorato regionale dell'urbanistica, la menzione si intende riferita |
Art. 4. Il Comitato urbanistico regionale, di cui all'art. 42 della legge regionale 18 ottobre 1967, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni, s'intende costituito presso l'Assessorato regionale [...] |
Art. 5. (Omissis) |
Art. 6. Quando leggi o regolamenti regionali menzionano la Direzione regionale dell'urbanistica o il Direttore regionale dell'urbanistica, la menzione si intende riferita |
Art. 7. Quando leggi o regolamenti regionali menzionano la Direzione regionale della programmazione o il Direttore regionale della programmazione, la menzione s'intende riferita alla Direzione regionale [...] |
Art. 8. |
Art. 13. |
Art. 14. Per far fronte alle nuove attribuzioni che la presente legge demanda agli Assessorati ed agli Uffici della Presidenza il numero degli addetti tecnici previsto nella tabella allegata alla legge [...] |
Art. 15. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione |
§ 2.1.9 - L.R. 20 agosto 1973, n. 49.
Modificazioni all'ordinamento dell'Amministrazione regionale. [1]
(B.U. 24 agosto 1973, n. 40).
CAPO I
Ulteriori modificazioni alla
la composizione della Giunta regionale e le attribuzioni della
Presidenza della Giunta e degli Assessorati regionali
(Omissis) [2].
CAPO II
Ulteriori modificazioni alla
l'ordinamento degli Uffici del Consiglio e dell'Amministrazione regionali
(Omissis) [3].
CAPO III
Disposizioni di coordinamento
Quando nelle leggi o nei regolamenti regionali è fatta menzione dell'Assessore regionale all'urbanistica o dell'Assessorato regionale dell'urbanistica, la menzione si intende riferita:
- all'Assessore regionale alla pianificazione ed al bilancio o, rispettivamente, all'Assessorato regionale della pianificazione e del bilancio, se trattasi di materia compresa fra quelle indicate sub art. 1, punto IX);
- all'Assessore regionale ai lavori pubblici o, rispettivamente, all'Assessorato regionale dei lavori pubblici, se trattasi di materia compresa fra quelle indicate sub art. 1, punto VII).
Tuttavia, le funzioni attribuite all'Assessorato ed all'Assessore all'urbanistica dalle leggi regionali 16 giugno 1970, n. 23, e 13 marzo 1972, n. 6, e successive modificazioni ed integrazioni, sono, in ogni caso, esercitate dall'Assessorato e dall'Assessore alla pianificazione ed al bilancio.
Il Comitato urbanistico regionale, di cui all'art. 42 della
(Omissis) [4].
Quando leggi o regolamenti regionali menzionano la Direzione regionale dell'urbanistica o il Direttore regionale dell'urbanistica, la menzione si intende riferita:
- al Servizio della pianificazione territoriale o, rispettivamente, al Dirigente di tale Servizio, se si tratta di funzioni che ineriscono alla pianificazione territoriale;
- al Servizio della pianificazione urbana o, rispettivamente, al Dirigente di tale Servizio, se si tratta di funzioni che ineriscono alla pianificazione urbana.
Quando leggi o regolamenti regionali menzionano la Direzione regionale della programmazione o il Direttore regionale della programmazione, la menzione s'intende riferita alla Direzione regionale della pianificazione e del bilancio od al Direttore regionale della pianificazione e del bilancio.
Artt. 9. - 12.
(Omissis) [6].
[(Omissis) [8].
Quando nella stessa legge è fatta menzione dell'Assessorato e dell'Assessore all'istruzione ed alle attività culturali, la menzione s'intende riferita alla Presidenza della Giunta regionale ovvero all'Assessore da lui delegato.
Del Comitato, di cui all'art. 10 della medesima legge, è chiamato a far parte anche il Direttore regionale dell'istruzione e delle attività culturali.]
Per far fronte alle nuove attribuzioni che la presente legge demanda agli Assessorati ed agli Uffici della Presidenza il numero degli addetti tecnici previsto nella tabella allegata alla
(Omissis) [9].
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
[1] Per quanto concerne la denominazione degli Assessorati e/o delle Direzioni regionali vedi ora il combinato disposto degli artt. 7, 2 e 6 della
[2] Norma modificativa degli artt. 1, 5, 6, 7, 10, 11, 12 e 14 bis della
[3] Norma modificativa degli artt. 2, 3, 5, 8, 9, 10 bis, 11 bis, 12, 13, 16, 23, 24, 25, 26, 27 bis e 28 della
[4] Articolo abrogato dall'art. 44 della
[5] Articolo abrogata dall’art. 78 della
[6] Articoli dal 9 al 12 modificativi e integrativi della L.R. 25 maggio 1966,
[7] Articolo abrogato dall'art. 11 della
[8] Comma sostitutivo del II comma dell'art. 5 della
[9] Comma abrogativo del II comma dell'art. 37 della