Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 5. sviluppo sociale |
Capitolo: | 5.4 assistenza sociale |
Data: | 20/05/1988 |
Numero: | 35 |
Sommario |
Art. 1. 1. L'articolo 5 della legge regionale 27 dicembre 1986, n. 59 è sostituito dal seguente: |
Art. 2. 1. All'articolo 7, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 1986, n. 59, la lettera c) è sostituita dalla seguente: |
Art. 3. 1. All'articolo 7, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 1986, n. 59, la lettera d) è sostituita dalla seguente: |
Art. 4. All'articolo 8 della legge regionale 27 dicembre 1986, n. 59, sostituire il comma 1 con il seguente: |
Art. 5. 1. All'articolo 9 della legge regionale 27 dicembre 1986, n. 59, sostituire il comma 1 con il seguente: |
Art. 6. All'articolo 9 della legge regionale 27 dicembre 1986, n. 59 sostituire il comma 2 con il seguente: |
Art. 7. 1. L'articolo 11 della legge regionale 27 dicembre 1986, n. 59 è sostituito dal seguente: |
Art. 8. 1. L'articolo 12 della legge regionale 27 dicembre 1986, n. 59 è sostituito dal seguente: |
Art. 9. 1. All'articolo 13 della legge regionale 27 dicembre 1986, n. 59, sostituire il comma 1 con il seguente: |
Art. 10. 1. All'articolo 15 della legge regionale 27 dicembre 1986, n. 59, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma: |
Art. 11. [2] |
Art. 12. 1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. |
§ 5.4.74 - Legge Regionale 20 maggio 1988, n. 35. [1]
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 27 dicembre 1986, n. 59 e alla legge regionale 14 dicembre 1987, n. 44.
(B.U. 23 maggio 1988, n. 64).
CAPO I
Modifiche ed integrazioni alla
1. L'articolo 5 della
(Omissis).
1. All'articolo 7, comma 1, della
(Omissis).
1. All'articolo 7, comma 1, della
(Omissis).
All'articolo 8 della
(Omissis).
1. All'articolo 9 della
(Omissis).
All'articolo 9 della
(Omissis).
1. L'articolo 11 della
(Omissis).
1. L'articolo 12 della
(Omissis).
1. All'articolo 13 della
(Omissis).
1. All'articolo 15 della
(Omissis).
2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 bis dell'articolo 15 della
3 Al predetto onere di lire 750 milioni si provvede mediante storno, di pari importo, dal capitolo 1080 dello stato di previsione precitato.
CAPO II
Modifica alla
1. All'articolo 4, comma 2, della
(Omissis).
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
[1] Abrogata dall'art. 1 della
[2] Articolo abrogato dall'art. 2 della