Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 4. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 4.10 calamità naturali |
Data: | 19/12/1992 |
Numero: | 41 |
Sommario |
Art. 1. 1. Per quanto disposto dall'articolo 1, ultimo comma, della legge 8 agosto 1977, n. 546, al riscontro amministrativo interno successivo sui rendiconti dei funzionari delegati, per le spese [...] |
Art. 2. 1. Per ogni rendiconto il riscontro amministrativo sui provvedimenti relativi agli interventi per il recupero statico e funzionale e per la ricostruzione degli edifici destinati ad uso di civile [...] |
Art. 3. 1. Per ogni rendiconto il riscontro amministrativo relativo ai provvedimenti per gli interventi pubblici di ripristino e ricostruzione di opere pubbliche, di interesse pubblico locale e [...] |
Art. 4. 1. Per ogni rendiconto il riscontro amministrativo sui provvedimenti relativi al pagamento dei compensi ai professionisti di cui all'articolo 7, primo comma, lettera b), della legge regionale 20 [...] |
Art. 5. 1. Sono fatti salvi a tutti gli effetti i provvedimenti di spesa assunti per i contratti di lavoro a termine previsti dalle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30 e 23 dicembre 1977, n. 63, [...] |
Art. 6. 1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. |
§ 4.10.190 - Legge Regionale 19 dicembre 1992, n. 41.
Disposizioni sulle modalità di svolgimento del riscontro amministrativo interno successivo sui rendiconti dei funzionari delegati per le spese connesse agli interventi delle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.
(B.U. 19 dicembre 1992, n. 84 - Suppl. straord. n. 47).
1. Per quanto disposto dall'articolo 1, ultimo comma, della
1. Per ogni rendiconto il riscontro amministrativo sui provvedimenti relativi agli interventi per il recupero statico e funzionale e per la ricostruzione degli edifici destinati ad uso di civile abitazione o ad uso misto viene effettuato, all'atto dell'esame dei documenti giustificativi del pagamento o nei casi di erogazioni effettuate ai sensi dell'articolo 18 della
1. Per ogni rendiconto il riscontro amministrativo relativo ai provvedimenti per gli interventi pubblici di ripristino e ricostruzione di opere pubbliche, di interesse pubblico locale e regionale, e di opere di pubblica utilità, nonchè gli interventi pubblici per la progettazione ed esecuzione diretta delle opere di riparazione e di ricostruzione degli edifici destinati ad uso di civile abitazione o ad uso misto, viene effettuato di norma all'atto dell'esame dei documenti giustificativi allegati al certificato di regolare esecuzione dei lavori o di collaudo e, comunque, all'atto dell'esame dell'ultimo pagamento.
1. Per ogni rendiconto il riscontro amministrativo sui provvedimenti relativi al pagamento dei compensi ai professionisti di cui all'articolo 7, primo comma, lettera b), della
1. Sono fatti salvi a tutti gli effetti i provvedimenti di spesa assunti per i contratti di lavoro a termine previsti dalle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30 e 23 dicembre 1977, n. 63, successivamente prorogati con l'articolo I della
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.