Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 4. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 4.10 calamità naturali |
Data: | 22/12/1986 |
Numero: | 58 |
Sommario |
Art. 1. Le disposizioni contenute nell'articolo 1 - primo comma - della legge regionale 15 gennaio 1985, n. 5, già prorogate per l'anno 1986 dalla legge regionale 22 gennaio 1986, n. 4, sono [...] |
Art. 2. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. |
§ 4.10.161 - Legge Regionale 22 dicembre 1986, n. 58. [1]
Proroga per l'anno 1987 della conferibilità degli incarichi a tempo pieno per l'opera di ricostruzione ad amministratori comunali del Friuli terremotato.
(B.U. 22 dicembre 1986, n. 131).
Le disposizioni contenute nell'articolo 1 - primo comma - della
L'incarico di dedicarsi a tempo pieno alle cure della ricostruzione è conferito dal consiglio comunale in seduta pubblica mediante deliberazione da adottarsi a scrutinio segreto.
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
[1] Abrogata dall'art. 1 della