§ 4.10.145 - Legge Regionale 15 gennaio 1985, n. 5.
Conferma per l'anno 1985 della conferibilità degli incarichi a tempo pieno per l'opera di ricostruzione ad amministratori del Friuli [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.10 calamità naturali
Data:15/01/1985
Numero:5


Sommario
Art. 1.      Nei comuni classificati disastrati con il D.P.G.R. 20 maggio 1976, n. 0714/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni, la facoltà di conferire l'incarico di dedicarsi a tempo pieno alle [...]
Art. 2.      La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 4.10.145 - Legge Regionale 15 gennaio 1985, n. 5. [1]

Conferma per l'anno 1985 della conferibilità degli incarichi a tempo pieno per l'opera di ricostruzione ad amministratori del Friuli terremotato.

(B.U. 16 gennaio 1985, n. 6).

 

Art. 1.

     Nei comuni classificati disastrati con il D.P.G.R. 20 maggio 1976, n. 0714/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni, la facoltà di conferire l'incarico di dedicarsi a tempo pieno alle cure della ricostruzione con la connessa indennità, disciplinata dalla legge regionale 23 dicembre 1981, n. 93 e successive modificazioni, può essere esercitata fino al 31 dicembre 1985 limitatamente al Sindaco o ad un suo delegato. Nei comuni con popolazione residente superiore ai 5.000 abitanti, l'incarico di dedicarsi a tempo pieno può essere conferito anche ad un altro amministratore.

     Gli incarichi a tempo pieno e le connesse indennità, conferiti ai sensi della legge regionale 23 dicembre 1981, n. 93, dalle Comunità montane ed in atto al 31 dicembre 1984 in forza della legge regionale 7 marzo 1984, n. 8, possono essere ulteriormente prorogati, qualora ne permanga la effettiva necessità, fino al 31 dicembre 1985 con deliberazione assunta dal competente organo in seduta pubblica e a voti segreti [2].

 

     Art. 2.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[2] Gli incarichi previsti dal presente articolo già prorogati al 31 dicembre 1986 dalla L.R. 22 gennaio 1986, n. 4, al 31 dicembre 1987 dall'art. 1 della L.R. 22 dicembre 1986, n. 58, sono stati prorogati, limitatamente al Sindaco o ad un suo delegato, sino al 31 dicembre 1988 dall'art. 1 della L.R. 16 gennaio 1988, n. 1. Per le modalità del conferimento dell'incarico vedi il secondo comma dell'art. 1 della medesima norma regionale.