Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 4. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 4.10 calamità naturali |
Data: | 22/01/1986 |
Numero: | 4 |
Sommario |
Art. 1. Le disposizioni della legge regionale 15 gennaio 1985, n. 5, relative al conferimento dell'incarico di dedicarsi a tempo pieno alle cure della ricostruzione agli Amministratori dei Comuni delle [...] |
Art. 2. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione ed ha effetto dal 1° gennaio 1986. |
§ 4.10.155 - Legge Regionale 22 gennaio 1986, n. 4. [1]
Incarico di dedicarsi a tempo pieno alle cure della ricostruzione, durante l'anno 1986, ai Sindaci dei Comuni disastrati o loro delegati.
(B.U. 23 gennaio 1986, n. 9).
Le disposizioni della
L'incarico è conferito dal Consiglio comunale in seduta pubblica mediante deliberazione da adottarsi a scrutinio segreto.
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione ed ha effetto dal 1° gennaio 1986.
[1] Abrogata dall'art. 1 della