§ 4.10.155 - Legge Regionale 22 gennaio 1986, n. 4.
Incarico di dedicarsi a tempo pieno alle cure della ricostruzione, durante l'anno 1986, ai Sindaci dei Comuni disastrati o loro delegati.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.10 calamità naturali
Data:22/01/1986
Numero:4


Sommario
Art. 1.      Le disposizioni della legge regionale 15 gennaio 1985, n. 5, relative al conferimento dell'incarico di dedicarsi a tempo pieno alle cure della ricostruzione agli Amministratori dei Comuni delle [...]
Art. 2.      La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione ed ha effetto dal 1° gennaio 1986.


§ 4.10.155 - Legge Regionale 22 gennaio 1986, n. 4. [1]

Incarico di dedicarsi a tempo pieno alle cure della ricostruzione, durante l'anno 1986, ai Sindaci dei Comuni disastrati o loro delegati.

(B.U. 23 gennaio 1986, n. 9).

 

Art. 1.

     Le disposizioni della legge regionale 15 gennaio 1985, n. 5, relative al conferimento dell'incarico di dedicarsi a tempo pieno alle cure della ricostruzione agli Amministratori dei Comuni delle zone terremotate del Friuli, sono prorogate al 31 dicembre 1986.

     L'incarico è conferito dal Consiglio comunale in seduta pubblica mediante deliberazione da adottarsi a scrutinio segreto.

 

     Art. 2.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione ed ha effetto dal 1° gennaio 1986.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.