§ 5.4.59 - Legge Regionale 10 aprile 1984, n. 9.
Interventi per favorire la realizzazione di centri e di residenze sociali.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.4 assistenza sociale
Data:10/04/1984
Numero:9


Sommario
Art. 1.  Oggetto e finalità della legge.
Art. 2.  Ambiti territoriali.
Art. 3.  Soggetti degli interventi.
Art. 4.  Natura degli interventi.
Art. 5.  Domande di contributo.
Art. 6.  Programmi d'intervento.
Art. 7.  Erogazione dei finanziamenti.
Art. 8.      In attesa della puntuale ed organica determinazione, in sede di piano socio-assistenziale regionale, degli standards strutturali ed organizzativi delle strutture alle quali si riferisce la [...]
Art. 9.      Gli oneri derivanti dall'applicazione del precedente articolo 4 primo comma lettera a), e secondo comma, lettera b), fanno carico al capitolo 8483 dello stato di previsione della spesa del [...]
Art. 10.      E' abrogata la legge regionale 15 dicembre 1981, n. 83.
Art. 11.      La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 5.4.59 - Legge Regionale 10 aprile 1984, n. 9.

Interventi per favorire la realizzazione di centri e di residenze sociali.

(B.U. 10 aprile 1984, n. 32).

 

CAPO I

Disposizioni generali

 

Art. 1. Oggetto e finalità della legge.

     La Regione Friuli-Venezia Giulia, in armonia con i principi stabiliti dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, sulla gestione coordinata e integrata dei servizi dell'Unità sanitaria locale con i servizi sociali esistenti nel territorio e nell'ambito del riordino e della riqualificazione dell'assistenza sociale di cui alla legge regionale 3 giugno 1981, n. 35, promuove, a favore delle persone anziane, minori, disabili e handicappate l'istituzione ed il funzionamento di un idoneo sistema di centri e residenze sociali.

     I servizi sono rivolti a fornire:

     a) un'assistenza diurna a carattere riabilitativo, terapeutico- occupazionale, e ricreativo, di sostegno alla vita domestica e di relazione;

     b) una residenza sociale, con adeguata assistenza socio-sanitaria, quando non sia possibile la permanenza dei soggetti nell'ambiente di appartenenza e limitatamente al tempo in cui permanga tale impossibilità.

 

     Art. 2. Ambiti territoriali.

     L'istituzione dei servizi di cui al precedente articolo deve essere realizzata tenendo presenti le esigenze esistenti negli ambiti di cui all'articolo 2 della legge regionale 23 giugno 1980, n. 14, nonché le indicazioni del piano socio-assistenziale della Regione, e utilizzando in via assolutamente prioritaria, anche mediante trasformazione, strutture già esistenti nel territorio.

 

     Art. 3. Soggetti degli interventi.

     I contributi regionali di cui alla presente legge sono concessi ai Comuni singoli o associati negli ambiti territoriali delle Unità locali dei servizi sanitari e socio-assistenziali, nonché ad altri idonei soggetti pubblici o privati, in armonia con i principi e con le procedure della programmazione regionale.

     Gli immobili per i quali siano stati concessi contributi destinati a residenze sociali devono conservare tale destinazione per almeno venti anni.

 

CAPO II

Interventi specifici

 

     Art. 4. Natura degli interventi.

     In attuazione delle finalità di cui all'articolo 1 della presente legge e con riguardo alle previsioni del Titolo II, Capo I e Capo II, della legge regionale 3 giugno 1981, n. 35, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere:

     a) contributi in conto capitale per la costruzione, l'acquisto, la trasformazione, il completamento, l'adattamento, l'ampliamento e l'ammodernamento di centri diurni e di residenze sociali protette, nonché di alloggi autonomi o protetti e di istituti per minori;

     b) contributi annui costanti, limitatamente alla parte di spesa ammissibile non coperta dai contributi in conto capitale di cui alla precedente lettera a).

     L'Amministrazione regionale è inoltre autorizzata a concedere:

     a) contributi annui costanti per opere di completamento e ammodernamento di residenze sociali per anziani autosufficienti e per minori;

     b) contributi in conto capitale per l'arredamento e per le attrezzature di tutte le strutture considerate dal presente articolo.

     I contributi in conto capitale di cui alla lettera a) del primo comma del presente articolo sono concessi nella misura massima dell'80% della spesa riconosciuta ammissibile.

     I contributi annui costanti sono concessi per un periodo non eccedente gli anni venti, in misura non superiore al 9% della spesa riconosciuta ammissibile, ivi compresi i maggiori oneri derivanti dalla revisione dei prezzi contrattuali.

     I contributi per l'arredamento e per le attrezzature sono concessi sino alla percentuale massima del 90% della spesa riconosciuta ammissibile, compresa quella relativa all'imposta sul valore aggiunto. Per attrezzatura si intende qualsiasi strumento, attrezzo, utensile, macchinario o insieme dei medesimi occorrenti al funzionamento di residenze sociali o centri diurni, compresi impianti interni e mezzi di trasporto.

     I contributi previsti dal presente articolo possono essere altresì concessi per la realizzazione di iniziative attinenti ad immobili ubicati nelle zone terremotate del Friuli che già non beneficino delle provvidenze previste dalla normativa regionale concernente l'opera di riparazione, risanamento e ricostruzione.

     I mutui per la realizzazione delle iniziative ammesse a contributi annui costanti e contratti da soggetti diversi da quelli previsti dall'articolo 3 della legge regionale 30 luglio 1974, n. 35, potranno essere garantiti, per capitale ed interessi, dalla Regione.

     La concessione della garanzia sarà disposta dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore al lavoro, assistenza sociale ed emigrazione.

 

     Art. 5. Domande di contributo.

     Le domande per la concessione dei contributi previsti dal precedente articolo dovranno pervenire alla Direzione regionale del lavoro, dell'assistenza sociale e dell'emigrazione entro e non oltre il mese di marzo di ogni anno, corredate dalla seguente documentazione:

     1) deliberazione dell'organo competente relativa alla realizzazione dell'iniziativa;

     2) progetto di massima dell'opera;

     3) relazione illustrativa dell'iniziativa e preventivo di spesa;

     4) preventivo di spesa, se trattasi di acquisto di attrezzature e di arredi.

     Per i soggetti diversi dai Comuni singoli o associati la Direzione regionale del lavoro, dell'assistenza sociale e dell'emigrazione dovrà richiedere, salvo che per le iniziative di acquisto di arredi e di attrezzature, dal Comune nel cui territorio è ubicata la struttura o dall'Unità locale dei Servizi sanitari e socio-assistenziali di cui il Comune stesso fa parte, motivato parere sull'utilità e sulla rispondenza alle effettive esigenze dell'iniziativa.

     Trascorsi 30 giorni dalla richiesta, si prescinde dal parere.

 

     Art. 6. Programmi d'intervento.

     La Giunta regionale, nel rispetto delle procedure previste dalla legge regionale 24 gennaio 1981, n. 7, e nel limite dei finanziamenti all'uopo disponibili, approva annualmente, in relazione alle domande di cui al precedente articolo, appositi programmi d'intervento, dando assoluta precedenza alle iniziative destinate a zone carenti di servizi ed a quelle relative a trasformazione di strutture già esistenti.

 

     Art. 7. Erogazione dei finanziamenti.

     L'erogazione dei finanziamenti avrà luogo:

     a) per i contributi di cui alle lettere a) e b) del primo comma e a) del secondo comma del precedente articolo 4 secondo le procedure previste dalla legge regionale 24 luglio 1982, n. 45 [1];

     b) per gli altri contributi, secondo le indicazioni contenute nei singoli decreti di concessione.

 

CAPO III

Tipologia delle strutture

 

     Art. 8.

     In attesa della puntuale ed organica determinazione, in sede di piano socio-assistenziale regionale, degli standards strutturali ed organizzativi delle strutture alle quali si riferisce la presente legge, le medesime dovranno conformarsi ad apposite direttive emanate dalla Giunta regionale.

 

CAPO IV

Norma finanziaria

 

     Art. 9.

     Gli oneri derivanti dall'applicazione del precedente articolo 4 primo comma lettera a), e secondo comma, lettera b), fanno carico al capitolo 8483 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l'anno 1984, il cui stanziamento, in termini sia di competenza che di cassa, presenta sufficiente disponibilità, e la cui denominazione viene così modificata: «Contributi in conto capitale per la costruzione, l'acquisto, la trasformazione, il completamento, l'adattamento, l'ampliamento e l'ammodernamento di centri diurni di residenze sociali protette, di alloggi autonomi o protetti e di istituti per minori, o nonché per l'arredamento e per le attrezzature delle strutture stesse» [2].

     Gli oneri derivanti dall'applicazione del precedente articolo 4 primo comma, lettera b), e secondo comma, lettera a), fanno carico al capitolo 8484 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l'anno 1984, il cui stanziamento, in termini sia di competenza che di cassa, presenta sufficiente disponibilità, e la cui denominazione viene così modificata: «Contributi annui costanti per la costruzione, l'acquisto, la trasformazione, il completamento, l'adattamento, l'ampliamento e l'ammodernamento di centri diurni, di residenze sociali protette, di alloggi autonomi o protetti e di istituti per minori, nonché per opere di completamento ed ammodernamento di residenze sociali per anziani autosufficienti e per minori».

     Gli eventuali oneri derivanti dalla concessione della garanzia di cui all'articolo 4, settimo comma, della presente legge, fanno carico al capitolo 6901 del più volte citato stato di previsione, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.

 

     Art. 10.

     E' abrogata la legge regionale 15 dicembre 1981, n. 83.

     Gli atti emessi antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, conservano la loro efficacia.

     Sono considerate valide ai fini dell'applicazione della presente legge le domande già pervenute alla Direzione regionale del lavoro, dell'assistenza sociale e dell'emigrazione.

 

     Art. 11.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Vedi l'ulteriore limite di impegno di cui all'art. 30 della L.R. 11 agosto 1986, n. 33.

[2] Vedi l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 26 della L.R. 6 agosto 1985, n. 30, nonché gli artt. 12 e 13 della L.R. 28 gennaio 1987, n. 3.