Settore: | Normativa europea |
Materia: | 7. consumatori |
Capitolo: | 7.3 tutela della salute |
Data: | 12/02/2004 |
Numero: | 16 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
Art. 4. |
§ 7.3.192 – Direttiva 12 febbraio 2004, n. 16.
Direttiva n. 2004/16/CE della Commissione che fissa le modalità di prelievo dei campioni e i metodi di analisi per il controllo ufficiale del tenore di stagno nei prodotti alimentari in scatola. (Testo rilevante ai fini del SEE).
(G.U.U.E. 13 febbraio 2004, n. L 42).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la
considerando quanto segue:
(1) Il
(2) La
(3) È necessario fissare i criteri generali che il metodo di analisi deve soddisfare affinché i laboratori, incaricati del controllo, usino metodi di analisi con livelli di prestazione comparabili. È poi molto importante che i risultati delle analisi siano rilevati e interpretati in modo uniforme per consentire un approccio normativo armonizzato in tutta l'UE. Queste norme interpretative si applicano ai risultati delle analisi ottenuti sul campione per il controllo ufficiale. In giudizio, si applicano le norme nazionali.
(4) Regole di campionamento e metodi di analisi sono stati elaborati in base alle attuali conoscenze e possono essere modificati per tener conto dei progressi scientifici e tecnologici. I metodi per analizzare lo stagno totale sono appropriati per i controlli sullo stagno inorganico. La possibile presenza di forme organiche di stagno è considerata trascurabile rispetto ai livelli massimi fissati per lo stagno inorganico.
(5) I provvedimenti di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,
HA APPROVATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari affinché il campionamento per il controllo ufficiale del tenore di stagno nei prodotti alimentari avvenga conformemente ai metodi descritti nell'allegato I alla presente direttiva.
Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari affinché la preparazione del campione e i metodi di analisi usati per il controllo ufficiale del tenore di stagno nei prodotti alimentari soddisfino i criteri descritti nell'allegato II alla presente direttiva.
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 2004. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni e una tabella delle correlazioni tra esse e la presente direttiva.
Le disposizioni adottate dagli Stati membri conterranno un riferimento alla presente direttiva o saranno corredate di siffatto riferimento in occasione della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
La presente direttiva entrerà in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
ALLEGATO I
METODI DI PRELIEVO DEI CAMPIONI
PER IL CONTROLLO UFFICIALE DEL TENORE DI STAGNO
NEI PRODOTTI ALIMENTARI IN SCATOLA
1. Campo di applicazione e scopi
I campioni destinati al controllo ufficiale del tenore di stagno nei prodotti alimentari in scatola vanno prelevati secondo i metodi qui descritti. I campioni aggregati così ottenuti saranno ritenuti rappresentativi dei lotti. La conformità con i livelli massimi fissati dal
2. Definizioni
Lotto: quantità identificabile di un prodotto alimentare consegnata in una volta, di cui il funzionario ha accertato caratteristiche comuni, come origine, varietà, tipo d'imballaggio, imballatore, speditore o marcatura.
Sottolotto: parte definita di un lotto cui si applica il metodo di campionamento. I sottolotti sono fisicamente separati e identificabili.
Campione elementare: quantità di materiale prelevata da un punto del lotto o del sottolotto.
Campione aggregato: aggregazione di tutti i campioni elementari prelevati dal lotto o dal sottolotto.
Campione di laboratorio: campione destinato al laboratorio.
3. Disposizioni generali
3.1. Personale
Il prelievo dei campioni viene effettuato da una persona designata secondo le norme degli Stati membri.
3.2. Prodotti che rientrano nel campione
Ogni lotto da esaminare sarà oggetto di un campionamento separato.
3.3. Precauzioni
Nel corso del campionamento e della preparazione dei campioni vanno prese precauzioni per evitare ogni cambiamento che influisca sul tenore di stagno, comprometta l'analisi o renda non rappresentativi i campioni aggregati.
3.4. Campioni elementari
Per quanto possibile i campioni elementari vanno prelevati da diversi punti distribuiti in tutto il lotto o il sottolotto. Eventuali deroghe da questa procedura vanno messe a verbale.
3.5. Preparazione del campione aggregato
Il campione aggregato viene composto unendo tutti i campioni elementari. Il campione aggregato viene reso omogeneo in laboratorio.
3.6. Repliche dei campioni di laboratorio
Campioni identici di laboratorio destinati a controllo normativo, difesa commerciale e arbitraggio vanno prelevati dal campione aggregato reso omogeneo purché ciò non confligga con norme di campionamento degli Stati membri.
3.7. Imballaggio e invio dei campioni
I campioni vanno posti in recipienti puliti, di materiale inerte, dove siano adeguatamente protetti da contaminazioni e da danni dovuti al trasporto. Prendere ogni precauzione per evitare cambiamenti nella composizione del campione durante il trasporto o il magazzinaggio.
3.8. Sigillatura ed etichettatura dei campioni
I campioni destinati a un uso ufficiale vanno sigillati sul luogo dove avviene il prelievo ed identificati ai sensi delle norme dello Stato membro.
Per consentire l'identificazione certa di ogni lotto, registrare data e luogo in cui è stato effettuato ciascun prelievo ed eventuali altre informazioni che possano essere utile all'analista.
4. Piano di campionamento
Il metodo di campionamento deve garantire che il campione aggregato sia rappresentativo del lotto da controllare.
4.1. Numero di campioni elementari
Dalla tabella 1 si ricava il numero minimo di campioni elementari da prelevare dalle scatole di un lotto. Di peso simile uno all'altro, essi daranno luogo a un campione aggregato (cfr. punto 3.5).
Tabella 1
Numero di scatole (campioni elementari) necessario a formare il campione aggregato
Numero di scatole nel lotto o sottolotto |
Numero di scatole necessarie |
1 – 25 |
almeno 1 scatola |
26 – 100 |
almeno 2 scatole |
> 100 |
5 scatole |
Si noti che i livelli massimi si riferiscono al contenuto di ciascuna scatola, ma per la riuscita delle prove è necessario adottare un approccio di tipo «campione aggregato». Se il risultato della prova sul campione aggregato è inferiore ma vicino al livello massimo e se si sospetta che singole scatole lo superino, allora può essere necessario effettuare ulteriori indagini.
4.2. Campionamento a livello del commercio al minuto
Il campionamento dei prodotti alimentari a livello del commercio al minuto va effettuato rispettando le disposizioni di cui sopra. Se ciò non fosse possibile, si può ricorrere ad altre procedure di campionamento altrettanto efficaci — purché sia garantita la rappresentatività del lotto campionato.
5. Rispondenza alle specifiche del lotto o del sottolotto
Il laboratorio di controllo analizzerà il campione da laboratorio per controlli normativi in almeno due analisi indipendenti e calcolerà la media dei risultati.
Il lotto viene accettato se la media non supera il tenore massimo rispettivo [ai sensi del
Il lotto non rispetta il tenore massimo [ai sensi del
ALLEGATO II
(Omissis)