§ 7.3.192 – Direttiva 12 febbraio 2004, n. 16.
Direttiva n. 2004/16/CE della Commissione che fissa le modalità di prelievo dei campioni e i metodi di analisi per il controllo ufficiale del [...]


Settore:Normativa europea
Materia:7. consumatori
Capitolo:7.3 tutela della salute
Data:12/02/2004
Numero:16


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     
Art. 4.     


§ 7.3.192 – Direttiva 12 febbraio 2004, n. 16.

Direttiva n. 2004/16/CE della Commissione che fissa le modalità di prelievo dei campioni e i metodi di analisi per il controllo ufficiale del tenore di stagno nei prodotti alimentari in scatola. (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.U.E. 13 febbraio 2004, n. L 42).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 85/591/CEE del Consiglio del 20 dicembre 1985 concernente l'istituzione di modalità di prelievo dei campioni e di metodi d'analisi comunitari per il controllo dei prodotti destinati all'alimentazione umana, modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, e in particolare l'articolo 1,

     considerando quanto segue:

     (1) Il regolamento (CE) n. 466/2001 della Commissione, dell'8 marzo 2001, che definisce i tenori massimi di taluni contaminanti presenti nei prodotti alimentari, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 242/2004 della Commissione, stabilisce il limite massimo del tenore di stagno inorganico nei prodotti alimentari in scatola e fa riferimento a una serie di modalità per il prelievo dei campioni e i metodi di analisi da usare.

     (2) La direttiva 93/99/CEE del Consiglio, del 29 ottobre 1993, riguardante misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, modificato dal regolamento (CE) n. 1882/2003, introduce un sistema di norme di qualità per i laboratori cui gli Stati membri affidano il controllo ufficiale dei prodotti alimentari.

     (3) È necessario fissare i criteri generali che il metodo di analisi deve soddisfare affinché i laboratori, incaricati del controllo, usino metodi di analisi con livelli di prestazione comparabili. È poi molto importante che i risultati delle analisi siano rilevati e interpretati in modo uniforme per consentire un approccio normativo armonizzato in tutta l'UE. Queste norme interpretative si applicano ai risultati delle analisi ottenuti sul campione per il controllo ufficiale. In giudizio, si applicano le norme nazionali.

     (4) Regole di campionamento e metodi di analisi sono stati elaborati in base alle attuali conoscenze e possono essere modificati per tener conto dei progressi scientifici e tecnologici. I metodi per analizzare lo stagno totale sono appropriati per i controlli sullo stagno inorganico. La possibile presenza di forme organiche di stagno è considerata trascurabile rispetto ai livelli massimi fissati per lo stagno inorganico.

     (5) I provvedimenti di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

 

     HA APPROVATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

 

     Art. 1.

     Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari affinché il campionamento per il controllo ufficiale del tenore di stagno nei prodotti alimentari avvenga conformemente ai metodi descritti nell'allegato I alla presente direttiva.

 

          Art. 2.

     Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari affinché la preparazione del campione e i metodi di analisi usati per il controllo ufficiale del tenore di stagno nei prodotti alimentari soddisfino i criteri descritti nell'allegato II alla presente direttiva.

 

          Art. 3.

     Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 2004. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni e una tabella delle correlazioni tra esse e la presente direttiva.

     Le disposizioni adottate dagli Stati membri conterranno un riferimento alla presente direttiva o saranno corredate di siffatto riferimento in occasione della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

 

          Art. 4.

     La presente direttiva entrerà in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

 

ALLEGATO I

 

METODI DI PRELIEVO DEI CAMPIONI

PER IL CONTROLLO UFFICIALE DEL TENORE DI STAGNO

NEI PRODOTTI ALIMENTARI IN SCATOLA

 

     1. Campo di applicazione e scopi

     I campioni destinati al controllo ufficiale del tenore di stagno nei prodotti alimentari in scatola vanno prelevati secondo i metodi qui descritti. I campioni aggregati così ottenuti saranno ritenuti rappresentativi dei lotti. La conformità con i livelli massimi fissati dal regolamento (CE) n. 466/2001 della Commissione viene stabilita in base al tenore rilevato nei campioni di laboratorio.

 

     2. Definizioni

     Lotto: quantità identificabile di un prodotto alimentare consegnata in una volta, di cui il funzionario ha accertato caratteristiche comuni, come origine, varietà, tipo d'imballaggio, imballatore, speditore o marcatura.

     Sottolotto: parte definita di un lotto cui si applica il metodo di campionamento. I sottolotti sono fisicamente separati e identificabili.

     Campione elementare: quantità di materiale prelevata da un punto del lotto o del sottolotto.

     Campione aggregato: aggregazione di tutti i campioni elementari prelevati dal lotto o dal sottolotto.

     Campione di laboratorio: campione destinato al laboratorio.

 

     3. Disposizioni generali

     3.1. Personale

     Il prelievo dei campioni viene effettuato da una persona designata secondo le norme degli Stati membri.

     3.2. Prodotti che rientrano nel campione

     Ogni lotto da esaminare sarà oggetto di un campionamento separato.

     3.3. Precauzioni

     Nel corso del campionamento e della preparazione dei campioni vanno prese precauzioni per evitare ogni cambiamento che influisca sul tenore di stagno, comprometta l'analisi o renda non rappresentativi i campioni aggregati.

     3.4. Campioni elementari

     Per quanto possibile i campioni elementari vanno prelevati da diversi punti distribuiti in tutto il lotto o il sottolotto. Eventuali deroghe da questa procedura vanno messe a verbale.

     3.5. Preparazione del campione aggregato

     Il campione aggregato viene composto unendo tutti i campioni elementari. Il campione aggregato viene reso omogeneo in laboratorio.

     3.6. Repliche dei campioni di laboratorio

     Campioni identici di laboratorio destinati a controllo normativo, difesa commerciale e arbitraggio vanno prelevati dal campione aggregato reso omogeneo purché ciò non confligga con norme di campionamento degli Stati membri.

     3.7. Imballaggio e invio dei campioni

     I campioni vanno posti in recipienti puliti, di materiale inerte, dove siano adeguatamente protetti da contaminazioni e da danni dovuti al trasporto. Prendere ogni precauzione per evitare cambiamenti nella composizione del campione durante il trasporto o il magazzinaggio.

     3.8. Sigillatura ed etichettatura dei campioni

     I campioni destinati a un uso ufficiale vanno sigillati sul luogo dove avviene il prelievo ed identificati ai sensi delle norme dello Stato membro.

     Per consentire l'identificazione certa di ogni lotto, registrare data e luogo in cui è stato effettuato ciascun prelievo ed eventuali altre informazioni che possano essere utile all'analista.

 

     4. Piano di campionamento

     Il metodo di campionamento deve garantire che il campione aggregato sia rappresentativo del lotto da controllare.

     4.1. Numero di campioni elementari

     Dalla tabella 1 si ricava il numero minimo di campioni elementari da prelevare dalle scatole di un lotto. Di peso simile uno all'altro, essi daranno luogo a un campione aggregato (cfr. punto 3.5).

 

Tabella 1

 

Numero di scatole (campioni elementari) necessario a formare il campione aggregato

 

Numero di scatole nel lotto o sottolotto

Numero di scatole necessarie

 

1 – 25

 

almeno 1 scatola

 

26 – 100

 

almeno 2 scatole

 

> 100

 

5 scatole

 

     Si noti che i livelli massimi si riferiscono al contenuto di ciascuna scatola, ma per la riuscita delle prove è necessario adottare un approccio di tipo «campione aggregato». Se il risultato della prova sul campione aggregato è inferiore ma vicino al livello massimo e se si sospetta che singole scatole lo superino, allora può essere necessario effettuare ulteriori indagini.

     4.2. Campionamento a livello del commercio al minuto

     Il campionamento dei prodotti alimentari a livello del commercio al minuto va effettuato rispettando le disposizioni di cui sopra. Se ciò non fosse possibile, si può ricorrere ad altre procedure di campionamento altrettanto efficaci — purché sia garantita la rappresentatività del lotto campionato.

 

     5. Rispondenza alle specifiche del lotto o del sottolotto

     Il laboratorio di controllo analizzerà il campione da laboratorio per controlli normativi in almeno due analisi indipendenti e calcolerà la media dei risultati.

     Il lotto viene accettato se la media non supera il tenore massimo rispettivo [ai sensi del regolamento (CE) n. 466/2001] tenendo conto dell'imprecisione delle misure e delle correzioni a titolo di recupero.

     Il lotto non rispetta il tenore massimo [ai sensi del regolamento (CE) 466/2001] se la media supera il tenore massimo al di là di ogni ragionevole dubbio tenendo conto dell'imprecisione delle misure e la correzione a titolo di recupero.

 

 

ALLEGATO II

 

(Omissis)