§ 2.7.23 - L.R. 2 aprile 2004, n. 10.
Disposizioni sulla partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia alla formazione e all'attuazione della normativa dell'Unione europea .


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.7 rapporti esterni - partecipazione
Data:02/04/2004
Numero:10


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Partecipazione alla formazione degli atti dell'Unione europea
Art. 3.  (Legge europea regionale
Art. 4.  (Contenuti della legge europea regionale
Art. 5.  (Attuazione in via regolamentare).
Art. 6.  (Adeguamenti tecnici in via amministrativa).
Art. 7.  (Relazione al Consiglio regionale).
Art. 8.  (Misure urgenti).
Art. 8 bis.  (Semplificazione della normativa di recepimento delle direttive)
Art. 9.  (Indicazione degli atti comunitari attuati).
Art. 10.  (Modifica, deroga, sospensione o abrogazione della legge).
Art. 11.  (Modifiche all’articolo 1 della legge regionale 9/1998).


§ 2.7.23 - L.R. 2 aprile 2004, n. 10.

Disposizioni sulla partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia alla formazione e all'attuazione della normativa dell'Unione europea [1].

(B.U. 7 aprile 2004, n. 14).

 

Art. 1. (Finalità).

     1. La Regione Friuli Venezia Giulia, in conformità ai principi di cui all’articolo 117 della Costituzione e nell’ambito delle proprie competenze, concorre direttamente alla formazione degli atti dell'Unione europea e garantisce l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea sulla base dei principi di sussidiarietà, di proporzionalità, di efficienza, di trasparenza e di partecipazione democratica [2].

     2. Nell’ambito dei fini di cui al comma 1, la presente legge definisce le procedure finalizzate alla tempestiva attuazione delle direttive europee nelle materie di competenza legislativa della Regione [3].

 

     Art. 2. (Partecipazione alla formazione degli atti dell'Unione europea [4]).

     1. La Regione concorre direttamente, nelle materie di propria competenza, alla formazione degli atti dell'Unione europea, partecipando nell’ambito delle delegazioni del Governo all’attività del Consiglio e dei gruppi di lavoro e dei Comitati del Consiglio e della Commissione europea secondo modalità stabilite ai sensi dell’articolo 5 della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), in conformità alle disposizioni della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea) [5].

 

     Art. 3. (Legge europea regionale [6]).

     1. La Regione, nelle materie di propria competenza, dà immediata attuazione alle direttive europee [7].

     2. Entro il 30 aprile di ogni anno, la Giunta regionale, previa verifica dello stato di conformità dell'ordinamento regionale all'ordinamento dell'Unione europea, presenta al Consiglio regionale un disegno di legge regionale recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea"; il titolo è completato dall'indicazione "Legge europea" seguita dall'anno di riferimento [8].

     3. Nell’ambito della relazione al disegno di legge di cui al comma 2, la Giunta regionale:

     a) riferisce sullo stato di conformità dell’ordinamento regionale al diritto dell'Unione europea e sullo stato delle eventuali procedure di infrazione a carico dello Stato in conseguenza di inadempimenti della Regione [9];

     b) fornisce l’elenco delle direttive da attuare in via regolamentare o amministrativa.

     4. Il regolamento interno del Consiglio regionale definisce i tempi, le modalità di esame e di votazione della legge europea regionale [10].

 

     Art. 4. (Contenuti della legge europea regionale [11]).

     1. Il periodico adeguamento dell’ordinamento regionale all’ ordinamento dell'Unione europea è assicurato dalla legge europea regionale, che reca:

     a) disposizioni modificative o abrogative di disposizioni legislative regionali in contrasto con gli obblighi indicati all’articolo 1;

     b) disposizioni necessarie per dare attuazione o assicurare l’applicazione di norme e di atti dell'Unione europea, che vincolino la Repubblica italiana ad adottare provvedimenti di attuazione;

     c) disposizioni che autorizzano la Giunta regionale ad attuare le direttive in via regolamentare, nelle materie non coperte da riserva assoluta di legge;

     d) disposizioni ricognitive delle direttive da attuare in via amministrativa [12].

     2. Alla legge europea regionale sono allegati [13]:

     a) l’elenco delle direttive delle quali si dispone l’attuazione per rinvio, in quanto aventi contenuto incondizionato e sufficientemente specifico, e delle direttive che non necessitano di provvedimento di attuazione in quanto l’ordinamento interno risulta già conforme a esse [14];

     b) l’elenco delle direttive attuate in via regolamentare;

     c) l’elenco delle direttive attuate in via amministrativa.

 

     Art. 5. (Attuazione in via regolamentare).

     1. La legge europea regionale può autorizzare l’attuazione delle direttive mediante regolamenti di esecuzione e attuazione, nonché mediante regolamenti di delegificazione, nelle materie non coperte da riserva assoluta di legge [15].

     2. I regolamenti di cui al comma 1 si conformano alle seguenti norme generali nel rispetto dei principi e delle disposizioni contenuti nelle direttive da attuare:

     a) individuazione della responsabilità e delle funzioni attuative delle amministrazioni nel rispetto del principio di sussidiarietà;

     b) esercizio dei controlli secondo modalità che assicurino efficacia, efficienza, sicurezza e celerità;

     c) fissazione di termini e procedure nel rispetto dei principi di semplificazione di cui all’articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modifiche.

     3. Le disposizioni della legge europea regionale che autorizzano l’emanazione di regolamenti di delegificazione determinano le norme generali o i criteri che devono presiedere all’esercizio del potere regolamentare e dispongono l’abrogazione delle disposizioni legislative vigenti, con effetto dall’entrata in vigore dei regolamenti e in essi espressamente indicate. Tali regolamenti sono adottati previo parere vincolante della competente Commissione consiliare, la quale esprime il parere entro sessanta giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta. Decorso tale termine si prescinde dal parere [16].

     4. La legge europea regionale detta le disposizioni relative qualora le direttive consentano scelte in ordine alle modalità della loro attuazione o si renda necessario introdurre sanzioni amministrative o individuare le autorità pubbliche cui affidare le funzioni amministrative inerenti all’applicazione della nuova disciplina, o qualora l’attuazione delle direttive comporti l’istituzione di nuovi organi amministrativi o la previsione di nuove spese o di minori entrate [17].

 

     Art. 6. (Adeguamenti tecnici in via amministrativa).

     1. Alle norme dell'Unione europea non autonomamente applicabili, che modificano modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di direttive già recepite nell’ordinamento regionale, è data attuazione in via amministrativa con decreto del Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta regionale [18].

 

     Art. 7. (Relazione al Consiglio regionale). [19]

     [1. Entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge comunitaria regionale annuale l’Assessore regionale per le relazioni internazionali e per le autonomie locali, previa deliberazione della Giunta regionale, presenta alla competente Commissione consiliare una relazione sullo stato di attuazione della legge medesima.]

 

     Art. 8. (Misure urgenti).

     1. A fronte di atti normativi europei o sentenze degli organi giurisdizionali dell'Unione europea, comunicate dal Governo alla Regione, che comportano obblighi regionali di adempimento all’ordinamento dell'Unione europea ed abbiano scadenza anteriore alla data di presunta entrata in vigore della legge europea regionale relativa all’anno in corso, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale il relativo disegno di legge indicando nella relazione la data entro la quale il provvedimento deve essere approvato [20].

     1 bis. Nel caso in cui in sede amministrativa è riconosciuto l’obbligo di disapplicare norme interne in contrasto con la normativa dell'Unione europea, la Giunta regionale emana indirizzi al fine dell’omogeneità dell’attività amministrativa regionale e presenta tempestivamente al Consiglio regionale un disegno di legge, con il quale sono modificate o abrogate le disposizioni di legge regionale incompatibili con le norme dell'Unione europea, indicando eventualmente nella relazione la data entro la quale il provvedimento deve essere approvato [21].

 

     Art. 8 bis. (Semplificazione della normativa di recepimento delle direttive) [22]

     1. Gli atti di recepimento di direttive europee non possono prevedere l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse, salvo quanto previsto al comma 3 [23].

     2. Costituiscono livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive europee [24]:

a) l'introduzione o il mantenimento di requisiti, standard, obblighi e oneri non strettamente necessari per l'attuazione delle direttive;

b) l'estensione dell'ambito soggettivo o oggettivo di applicazione delle regole rispetto a quanto previsto dalle direttive, ove comporti maggiori oneri amministrativi per i destinatari;

c) l'introduzione o il mantenimento di sanzioni, procedure o meccanismi operativi più gravosi o complessi di quelli strettamente necessari per l'attuazione delle direttive.

     3. La Giunta regionale, nella relazione accompagnatoria al disegno di legge europea regionale e ai disegni di legge di cui all'articolo 8, dà conto delle circostanze eccezionali in relazione alle quali si rende necessario il superamento del livello minimo di regolazione europea [25].

 

     Art. 9. (Indicazione degli atti comunitari attuati).

     1. Tutti i provvedimenti adottati dalla Regione per dare attuazione alle direttive europee nelle materie di propria competenza legislativa recano nel titolo il numero identificativo della direttiva attuata e sono immediatamente trasmessi per posta certificata (PEC) alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee [26].

     2. Le sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea che comportino obbligo di adeguamento per la Regione sono indicate nell’ambito delle disposizioni che modificano la normativa vigente in conformità a esse [27].

 

     Art. 10. (Modifica, deroga, sospensione o abrogazione della legge).

     1. Le disposizioni della presente legge possono essere modificate, derogate, sospese o abrogate da successive leggi solo attraverso l’esplicita indicazione delle disposizioni da modificare, derogare, sospendere o abrogare.

 

     Art. 11. (Modifiche all’articolo 1 della legge regionale 9/1998).

     1. All’articolo 1 della legge regionale 19 maggio 1998, n. 9 (Disposizioni per l’adempimento di obblighi comunitari in materia di aiuti di Stato) sono apportate le seguenti modifiche:

     a) ai commi 1 e 7 bis le parole “il Presidente della Regione” sono sostituite dalle seguenti: “l’Assessore regionale per le relazioni internazionali e per le autonomie locali”;

     b) al comma 4 le parole “al Presidente della Regione” sono sostituite dalle seguenti: “all’Assessore regionale per le relazioni internazionali e per le autonomie locali”.


[1] Titolo così sostituito dall'art. 2 della L.R. 11 ottobre 2013, n. 13.

[2] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 11 ottobre 2013, n. 13.

[3] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 11 ottobre 2013, n. 13.

[4] Rubrica così sostituita dall'art. 4 della L.R. 11 ottobre 2013, n. 13.

[5] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 11 ottobre 2013, n. 13.

[6] Rubrica così sostituita dall'art. 5 della L.R. 11 ottobre 2013, n. 13.

[7] Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 11 ottobre 2013, n. 13.

[8] Comma modificato dall'art. 54 della L.R. 30 luglio 2009, n. 13 e così sostituito dall'art. 5 della L.R. 11 ottobre 2013, n. 13.

[9] Lettera così modificata dall'art. 5 della L.R. 11 ottobre 2013, n. 13.

[10] Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 11 ottobre 2013, n. 13.

[11] Rubrica così sostituita dall'art. 6 della L.R. 11 ottobre 2013, n. 13.

[12] Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 11 ottobre 2013, n. 13.

[13] Alinea così modificato dall'art. 6 della L.R. 11 ottobre 2013, n. 13.

[14] Lettera così sostituita dall’art. 18 della L.R. 6 maggio 2005, n. 11.

[15] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 11 ottobre 2013, n. 13.

[16] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 11 ottobre 2013, n. 13.

[17] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 11 ottobre 2013, n. 13.

[18] Comma così modificato dall'art. 8 della L.R. 11 ottobre 2013, n. 13.

[19] Articolo abrogato dall'art. 54 della L.R. 30 luglio 2009, n. 13.

[20] Comma così modificato dall'art. 9 della L.R. 11 ottobre 2013, n. 13.

[21] Comma aggiunto dall’art. 19 della L.R. 6 maggio 2005, n. 11 e così modificato dall'art. 9 della L.R. 11 ottobre 2013, n. 13.

[22] Articolo inserito dall'art. 2 della L.R. 9 agosto 2012, n. 15.

[23] Comma così modificato dall'art. 10 della L.R. 11 ottobre 2013, n. 13.

[24] Alinea così modificato dall'art. 10 della L.R. 11 ottobre 2013, n. 13.

[25] Comma così modificato dall'art. 10 della L.R. 11 ottobre 2013, n. 13.

[26] Comma così sostituito dall'art. 11 della L.R. 11 ottobre 2013, n. 13.

[27] Comma così modificato dall'art. 11 della L.R. 11 ottobre 2013, n. 13.