§ 7.3.191 – Regolamento 12 febbraio 2004, n. 242.
Regolamento (CE) n. 242/2004 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 466/2001 per quanto riguarda la presenza di stagno [...]


Settore:Normativa europea
Materia:7. consumatori
Capitolo:7.3 tutela della salute
Data:12/02/2004
Numero:242


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     


§ 7.3.191 – Regolamento 12 febbraio 2004, n. 242.

Regolamento (CE) n. 242/2004 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 466/2001 per quanto riguarda la presenza di stagno inorganico nelle derrate alimentari. (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.U.E. 13 febbraio 2004, n. L 42).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio, dell'8 febbraio 1993, che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

     considerando quanto segue:

     (1) Il regolamento (CE) n. 466/2001 della Commissione, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2174/ 2003, definisce i tenori massimi di taluni contaminanti presenti nelle derrate alimentari.

     (2) La direttiva 91/321/CEE della Commissione, del 14 maggio 1991, sugli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento, modificata da ultimo dalla direttiva 2003/14/CE dispone che gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento non debbano contenere sostanze in quantità tale da nuocere alla salute dei lattanti e dei bambini e che gli opportuni livelli massimi del tenore di tali sostanze debbano essere definiti quanto prima.

     (3) La direttiva 1996/5/CE della Commissione, del 16 febbraio 1996, sugli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini, modificata da ultimo dalla direttiva 2003/13/CE, dispone che gli alimenti a base di cereali e gli alimenti per bambini non debbano contenere alcuna sostanza in quantità tale da poter nuocere alla salute dei lattanti o dei bambini e che gli opportuni livelli massimi del tenore di tali sostanze debbano essere definiti quanto prima.

     (4) Alcuni Stati membri hanno adottato livelli massimi relativi alla presenza di stagno inorganico nei prodotti alimentari. Date le disparità esistenti fra Stati membri e il relativo rischio di distorsione della concorrenza, si impongono misure comunitarie per garantire l'uniformità del mercato, nel rispetto del principio della proporzionalità.

     (5) Il comitato scientifico dell'alimentazione umana, nel suo parere del 12 dicembre 2001, ha stabilito che un tenore di stagno inorganico pari a 150 mg/kg nelle bibite in lattina e a 250 mg/kg in altri alimenti in scatola può causare irritazioni gastriche in taluni individui. Non si dispongono di informazioni che indichino se il rischio possa essere maggiore per i lattanti e i bambini.

     (6) Per tutelare la salute del pubblico da questo grave rischio sanitario occorre definire livelli massimi per il tenore di stagno inorganico negli alimenti in scatola e nelle bibite in lattina. In attesa di disporre dei dati relativi alla sensibilità dei lattanti e dei bambini nei confronti della presenza di stagno inorganico negli alimenti occorre, a titolo precauzionale, tutelare la salute di questa categoria della popolazione particolarmente vulnerabile. Occorre definire i livelli massimi più bassi e applicarli attraverso un severo controllo della fabbricazione e dell'imballaggio degli alimenti destinati ai lattanti, degli alimenti di proseguimento, degli alimenti per neonati e degli alimenti a base di cereali destinati ai lattanti e ai bambini.

     (7) Il regolamento (CE) n. 466/2001 va modificato conseguentemente.

     (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sulla catena alimentare e la salute animale,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     L'allegato I del regolamento (CE) n. 466/2001 è modificato secondo quanto figura nell'allegato al presente regolamento.

 

          Art. 2.

     La Commissione riesamina i livelli massimi del tenore di stagno inorganico, che figurano nei punti 1 e 2 dell'allegato al presente regolamento, entro il 1° gennaio 2006, alla luce dei progressi scientifici e tecnologici.

 

          Art. 3.

     Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

 

ALLEGATO

 

     All'allegato I del regolamento (CE) n. 466/2001 si aggiunge la seguente parte 6:

 

«Parte 6: Stagno (inorganico)

 

Prodotto

Tenore massimo (mg/kg di peso fresco)

Criteri di campionamento

Criteri relativi ai metodi di analisi

 

1. Cibi in scatola diversi dalle bibite

 

200

 

Direttiva 2004/16/CE della Commissione [*]

 

Direttiva 2004/16/CE

 

2. Bibite in lattina, ivi compresi succhi di frutta e succhi di verdure

 

100

 

Direttiva 2004/16/CE

 

Direttiva 2004/16/CE

 

3. Cibi in scatola per lattanti e bambini, esclusi prodotti in polvere e liofilizzati:

 

 

 

 

 

 

3.1. Cibi in scatola per lattanti e alimenti a base di cereali per lattanti e bambini [1]

 

50

 

Direttiva 2004/16/CE

 

Direttiva 2004/16/CE

 

3.2. Alimenti in scatola per lattanti e alimenti di proseguimento, ivi compreso latte e latte per svezzamento [2]

 

50

 

Direttiva 2004/16/CE

 

Direttiva 2004/16/CE

 

3.3. Alimenti dietetici destinati a fini medici speciali [3] destinati in modo specifico ai lattanti

 

50

 

Direttiva 2004/16/CE

 

Direttiva 2004/16/CE

 

[*] Cfr. pagina 16.

[1] Alimenti per la prima infanzia e alimenti a base di cereali destinati ai lattanti e ai bambini, secondo quanto indicato all'articolo 1 della direttiva 1996/5/CE. Il tenore massimo si riferisce al prodotto pronto per il consumo.

[2] Alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento secondo quanto indicato all'articolo 1 della direttiva della Commissione 91/321/CEE. Il tenore massimo si riferisce al prodotto pronto per il consumo.

[3] Alimenti dietetici destinati a fini medici speciali, secondo quanto definito all'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 1999/21/CE della Commissione, del 25 marzo 1999, sugli alimenti dietetici destinati a fini medici speciali (GU L 91 del 7.4.1999, pag. 29). Il tenore massimo si riferisce al prodotto pronto per il consumo.»