§ 1.5.L35 – Direttiva 26 gennaio 2005, n. 6.
Direttiva n. 2005/6/CE della Commissione che modifica la direttiva 71/250/CEE per quanto riguarda la presentazione e l’interpretazione dei [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:26/01/2005
Numero:6


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     
Art. 4.     


§ 1.5.L35 – Direttiva 26 gennaio 2005, n. 6.

Direttiva n. 2005/6/CE della Commissione che modifica la direttiva 71/250/CEE per quanto riguarda la presentazione e l’interpretazione dei risultati d’analisi richiesti a norma della direttiva 2002/32/CE. (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.U.E. 27 gennaio 2005, n. L 24).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 70/373/CEE del Consiglio, del 20 luglio 1970, relativa all’introduzione di modi di prelievo di campioni e di metodi di analisi comunitari per il controllo ufficiale degli alimenti per animali, in particolare l’articolo 2,

     considerando quanto segue:

     (1) La direttiva 71/250/CEE della Commissione, del 15 giugno 1971, che fissa i metodi d’analisi comunitari per controlli ufficiali degli alimenti per gli animali, contiene disposizioni riguardanti l’espressione dei risultati.

     (2) Per assicurare in tutti gli Stati membri un approccio armonizzato all’attuazione della direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 maggio 2002, relativa alle sostanze indesiderabili nell’alimentazione degli animali, è di grande importanza che i risultati d’analisi vengano presentati e interpretati in modo uniforme.

     (3) La direttiva 71/250/CEE va dunque modificata di conseguenza.

     (4) Le misure previste nella presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

 

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

 

     Art. 1.

     La direttiva 71/250/CEE è modificata come segue:

     1) Nell’articolo 1 il seguente comma è aggiunto dopo il secondo comma:

     «Per quanto riguarda le sostanze indesiderabili ai sensi della direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, comprese le diossine e i PCB di tipo diossina, si applica il punto C.3 della parte 1 dell’allegato della presente direttiva.»

     2) L’allegato è modificato conformemente all’allegato della presente direttiva.

 

          Art. 2.

     1. Gli Stati membri fanno entrare in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva dodici mesi dopo l’entrata in vigore di quest’ultima. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni e una tabella di corrispondenza tra queste ultime e la presente direttiva.

     Le disposizioni adottate dagli Stati membri conterranno un riferimento alla presente direttiva o saranno corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri stabiliscono come formulare tale riferimento.

     2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto nazionale che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

 

          Art. 3.

     La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

          Art. 4.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

 

ALLEGATO

 

     Il seguente punto 3 è aggiunto nella lettera C, «APPLICAZIONE DEI METODI DI ANALISI ED ESPRESSIONE DEI RISULTATI», della parte 1, «DISPOSIZIONI GENERALI CONCERNENTI I METODI DI ANALISI DEGLI ALIMENTI PER GLI ANIMALI», dell’allegato della direttiva 71/250/CEE:

 

     «3. Per quanto riguarda le sostanze indesiderabili ai sensi della direttiva 2002/32/CE, comprese le diossine e i PCB di tipo diossina, un prodotto destinato all’alimentazione animale è considerato non conforme al tasso massimo fissato quando il risultato d’analisi è giudicato superiore al tasso massimo tenuto conto dell’incertezza di misura estesa e della correzione per il recupero. La concentrazione analizzata corretta per il recupero e l’incertezza di misura estesa sottratta sono utilizzate per la valutazione della conformità nei casi in cui il metodo d’analisi consenta la stima dell’incertezza di misura e della correzione per il recupero (ed esempio, ciò non è possibile in caso di analisi microscopica).

     Il risultato dell’analisi è riportato come segue (quando il metodo d’analisi permette di valutare l’incertezza di misura e il tasso di recupero):

     a) corretto o non corretto per il recupero, indicando il modo di presentazione e il livello di recupero;

     b) nella forma “x +/- U”, dove x è il risultato dell’analisi e U l’incertezza di misura estesa, calcolata per mezzo di un fattore di copertura 2 che dà un livello di affidabilità del 95 % circa.».