Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.5 polizia sanitaria e igiene |
Data: | 26/01/2005 |
Numero: | 6 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
Art. 4. |
§ 1.5.L35 – Direttiva 26 gennaio 2005, n. 6.
Direttiva n. 2005/6/CE della Commissione che modifica la direttiva 71/250/CEE per quanto riguarda la presentazione e l’interpretazione dei risultati d’analisi richiesti a norma della direttiva 2002/32/CE. (Testo rilevante ai fini del SEE).
(G.U.U.E. 27 gennaio 2005, n. L 24).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la
considerando quanto segue:
(1) La
(2) Per assicurare in tutti gli Stati membri un approccio armonizzato all’attuazione della
(3) La
(4) Le misure previste nella presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
La
1) Nell’articolo 1 il seguente comma è aggiunto dopo il secondo comma:
«Per quanto riguarda le sostanze indesiderabili ai sensi della
2) L’allegato è modificato conformemente all’allegato della presente direttiva.
1. Gli Stati membri fanno entrare in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva dodici mesi dopo l’entrata in vigore di quest’ultima. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni e una tabella di corrispondenza tra queste ultime e la presente direttiva.
Le disposizioni adottate dagli Stati membri conterranno un riferimento alla presente direttiva o saranno corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri stabiliscono come formulare tale riferimento.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto nazionale che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
ALLEGATO
Il seguente punto 3 è aggiunto nella lettera C, «APPLICAZIONE DEI METODI DI ANALISI ED ESPRESSIONE DEI RISULTATI», della parte 1, «DISPOSIZIONI GENERALI CONCERNENTI I METODI DI ANALISI DEGLI ALIMENTI PER GLI ANIMALI», dell’allegato della
«3. Per quanto riguarda le sostanze indesiderabili ai sensi della
Il risultato dell’analisi è riportato come segue (quando il metodo d’analisi permette di valutare l’incertezza di misura e il tasso di recupero):
a) corretto o non corretto per il recupero, indicando il modo di presentazione e il livello di recupero;
b) nella forma “x +/- U”, dove x è il risultato dell’analisi e U l’incertezza di misura estesa, calcolata per mezzo di un fattore di copertura 2 che dà un livello di affidabilità del 95 % circa.».