§ 4.2.6 - Legge Regionale 20 luglio 1967, n. 17.
Contributi finanziari perequativi su mutui contratti per la esecuzione di opere pubbliche.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.2 opere pubbliche
Data:20/07/1967
Numero:17


Sommario
Art. 1.      Agli enti, che abbiano contratto dopo il 1º gennaio 1967 o contrarranno mutui ad un tasso annuo superiore al 6,25 per cento per il finanziamento di opere pubbliche assistite da contributo [...]
Art. 2.      I contributi integrativi sono concessi con decreto dell'Assessore alle finanze, su presentazione da parte degli enti mutuatari di copia autentica del contratto di mutuo e del relativo piano di [...]
Art. 2 bis.      In caso di revoca, riduzione o sospensione di contributi concessi a favore di opere, assistite anche dai contributi di cui al precedente articolo 1, questi ultimi vengono corrispondentemente [...]
Art. 3.      Per la concessione dei contributi previsti dalla presente legge sono autorizzati, nell'esercizio finanziario 1967, il limite d'impegno di lire 100 milioni e, per ciascuno degli esercizi [...]


§ 4.2.6 - Legge Regionale 20 luglio 1967, n. 17.

Contributi finanziari perequativi su mutui contratti per la esecuzione di opere pubbliche. [1]

(B.U. 25 luglio 1967, n. 22).

 

Art. 1.

     Agli enti, che abbiano contratto dopo il 1º gennaio 1967 o contrarranno mutui ad un tasso annuo superiore al 6,25 per cento per il finanziamento di opere pubbliche assistite da contributo regionale, è concesso, entro il limite della spesa già riconosciuta ammissibile ai fini di tale contributo, per la durata del mutuo e, comunque, per un periodo non superiore ad anni venti, un contributo integrativo annuo costante, commisurato alla differenza fra la rata di ammortamento posticipata annuale, calcolata al tasso annuo d'interesse contrattuale entro il limite massimo del 7,50 per cento, e la rata di ammortamento posticipata annuale, calcolata al tasso annuo d'interesse del 6,25 per cento [2].

 

     Art. 2.

     I contributi integrativi sono concessi con decreto dell'Assessore alle finanze, su presentazione da parte degli enti mutuatari di copia autentica del contratto di mutuo e del relativo piano di ammortamento, nonché degli altri documenti atti a dimostrare che il mutuo fu assunto per le finalità di cui all'articolo precedente.

     All'erogazione delle annualità del contributo integrativo si provvede con ruolo di spesa fissa, emesso contemporaneamente alla concessione del contributo stesso, qualora i lavori di esecuzione dell'opera siano già iniziati [3].

 

     Art. 2 bis.

     In caso di revoca, riduzione o sospensione di contributi concessi a favore di opere, assistite anche dai contributi di cui al precedente articolo 1, questi ultimi vengono corrispondentemente revocati, ridotti o sospesi.

     Qualora le opere siano assistite soltanto dai contributi di cui al precedente articolo 1 ed in caso di mancata o difforme realizzazione delle opere medesime, l'Assessore alle finanze, previa deliberazione della Giunta regionale, dispone con proprio decreto la revoca o la riduzione del contributo concesso ed il recupero delle annualità eventualmente erogate o della proporzionale quota delle stesse.

     La vigilanza sulla realizzazione e sulla conformità dell'opera, ai fini di cui ai precedenti commi, viene effettuata dall'Assessorato dei lavori pubblici [4].

 

     Art. 3.

     Per la concessione dei contributi previsti dalla presente legge sono autorizzati, nell'esercizio finanziario 1967, il limite d'impegno di lire 100 milioni e, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1968 al 1970, il limite di impegno di lire 50 milioni [5].

     Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale come segue:

 

 

esercizio 1967                   lire 100 milioni

esercizio 1968                   lire 150 milioni

esercizio 1969                   lire 200 milioni

esercizio dal 1970 al 1986       lire 250 milioni

esercizio 1987                   lire 150 milioni

esercizio 1988                   lire 100 milioni

esercizio 1989                   lire  50 milioni

 

 

 

     Nello stato di previsione della spesa dell'esercizio finanziario 1967, è istituito il capitolo 563 con la seguente denominazione: «Contributi integrativi annui costanti a favore degli enti che abbiano contratto dopo il 1º gennaio 1967 o contrarranno mutui per il finanziamento di opere pubbliche assistite da contributo regionale» e con lo stanziamento di 100 milioni, cui si provvede, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 5 luglio 1965, n. 8, con una pari quota dell'avanzo finanziario accertato con la legge regionale 6 aprile 1967, n. 5, nel bilancio dell'esercizio 1964.

     L'onere di lire 100 milioni, relativo all'esercizio finanziario 1967, fa carico al sopracitato capitolo 563, e quello per le annualità degli esercizi dal 1968 al 1989 farà carico ai corrispondenti capitoli dei bilanci regionali per gli esercizi medesimi.

     Alla spesa per gli esercizi finanziari successivi, nonché alla maggiore spesa derivante dall'autorizzazione dei limiti di impegno per gli esercizi 1968, 1969 e 1970, si provvederà con l'incremento, previsto per detti esercizi, nel gettito della quota erariale di imposta generale sull'entrata, assegnata alla Regione ai sensi dell'articolo 49, punto 5, dello Statuto regionale.

 

 


[1] Vedi inoltre la L.R. 27 marzo 1970, n. 8 recante norme integrative nonché l'art. 1 della L.R. 4 aprile 1972, n. 9. Per quanto concerne la denominazione degli Assessorati e/o delle Direzioni regionali vedi ora il combinato disposto degli artt. 7, 2 e 6 della L.R. 13 giugno 1980, n. 12.

[2] Vedi anche l'estensione di cui agli artt. 1 e 2 della L.R. 30 luglio 1974, n. 35, ed all'art. 4 della L.R. 18 maggio 1978, n. 43.

[3] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 18 giugno 1976, n. 20.

[4] Articolo aggiunto dall'art. 2 della L.R. 18 giugno 1976, n. 20.

[5] Vedi anche l'articolo unico della L.R. 26 febbraio 1973, n. 13; l'art. 7 della L.R. 30 luglio 1974, n. 35; l'art. 3 della L.R. 18 giugno 1976, n. 20; l'art. 3 della L.R. 8 maggio 1978, n. 37 e l'articolo unico della L.R. 4 gennaio 1982, n. 1.