§ 4.2.45 - Legge Regionale 8 maggio 1978, n. 37.
Modificazioni e rifinanziamento della legge regionale 20 luglio 1967, n. 17, come integrata e modificata dalla legge regionale 27 marzo 1970, [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.2 opere pubbliche
Data:08/05/1978
Numero:37


Sommario
Art. 1.      (Omissis)
Art. 2.      (Omissis)
Art. 3.      Per le finalità previste dalla L.R. 20 luglio 1967, n. 17, come integrata e modificata dalla L.R. 27 marzo 1970, n. 8 e dal Titolo I della L.R. 30 luglio 1974, n. 35 e dalla L.R. 18 giugno 1976, [...]
Art. 4.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 4.2.45 - Legge Regionale 8 maggio 1978, n. 37.

Modificazioni e rifinanziamento della legge regionale 20 luglio 1967, n. 17, come integrata e modificata dalla legge regionale 27 marzo 1970, n. 8 e dal Titolo I della legge regionale 30 luglio 1974, n. 35 e dalla legge regionale 18 giugno 1976, n. 20 concernente «Contributi finanziari perequativi su mutui contratti per la esecuzione di opere pubbliche».

(B.U. 11 maggio 1978, n. 35).

 

Art. 1.

     (Omissis) [1].

 

     Art. 2.

     (Omissis) [2].

 

     Art. 3.

     Per le finalità previste dalla L.R. 20 luglio 1967, n. 17, come integrata e modificata dalla L.R. 27 marzo 1970, n. 8 e dal Titolo I della L.R. 30 luglio 1974, n. 35 e dalla L.R. 18 giugno 1976, n. 20, è autorizzato, per l'esercizio finanziario 1978, un limite di impegno di lire 400 milioni [3].

     Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 400 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1978 al 1997.

     L'onere di lire 1.600 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1978 al 1981, fa carico al capitolo 6521 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e, rispettivamente, del bilancio per l'esercizio finanziario 1978, il cui stanziamento viene elevato, per il piano, a lire 13.100 milioni e, per il bilancio, a lire 3.050 milioni.

     Al predetto onere di lire 1.600 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito Fondo globale iscritto al capitolo 9000 del precitato stato di previsione della spesa (Rubrica n. 3 - Partita n. 3 - dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

     Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1982 al 1997 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.

     In relazione al disposto di cui all'articolo 2 della presente legge la denominazione del capitolo 6521 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 viene così modificata: «Contributi integrativi annui costanti a favore degli Enti che abbiano contratto o contrarranno mutui per il finanziamento di opere pubbliche, nonché per interventi di completamento, ristrutturazione o straordinaria manutenzione delle opere stesse».

 

     Art. 4.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Articolo modificativo dell'art. 2 della L.R. 30 luglio 1974, n. 35.

[2] Articolo istitutivo dell'ultimo comma dell'art. 2 della L.R. 30 luglio 1974, n. 35.

[3] Vedi anche l'articolo unico della L.R. 4 gennaio 1982, n. 1.