Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 4. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 4.2 opere pubbliche |
Data: | 26/02/1973 |
Numero: | 13 |
Sommario |
Art. unico. Per gli scopi previsti dalla legge regionale 20 luglio 1967, n. 17, come integrata dalla legge regionale 27 marzo 1970, n. 8, è autorizzato, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1973 al [...] |
§ 4.2.24 - Legge Regionale 26 febbraio 1973, n. 13.
Rifinanziamento della legge regionale 20 luglio 1967, n. 17, come integrata dalla legge regionale 27 marzo 1970, n. 8, concernente contributi finanziari perequativi sui mutui contratti per l'esecuzione di opere pubbliche.
(B.U. 2 marzo 1973, n. 8).
Per gli scopi previsti dalla
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale come segue:
esercizio 1973 lire 200 milioni |
esercizio 1974 lire 400 milioni |
esercizi dal 1975 al 1992 lire 600 milioni |
esercizio 1993 lire 400 milioni |
esercizio 1994 lire 200 milioni |
L'onere di lire 200 milioni relativo all'annualità dell'esercizio finanziario 1973 fa carico al cap. 5551 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per il medesimo esercizio finanziario, il cui stanziamento viene elevato da lire 550 milioni a lire 750 milioni mediante prelevamento di lire 200 milioni dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1973 (rubrica n. 3 dell'elenco 5 allegato al bilancio medesimo).
L'onere conseguente alle annualità degli esercizi finanziari dal 1974 al 1994 graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi, facendo fronte alla maggiore spesa derivante dalla autorizzazione dei limiti d'impegno di lire 200 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1974 e 1975 con la cessazione della spesa, per pari importo, autorizzata rispettivamente dalla