§ 4.2.24 - Legge Regionale 26 febbraio 1973, n. 13.
Rifinanziamento della legge regionale 20 luglio 1967, n. 17, come integrata dalla legge regionale 27 marzo 1970, n. 8, concernente [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.2 opere pubbliche
Data:26/02/1973
Numero:13


Sommario
Art. unico.      Per gli scopi previsti dalla legge regionale 20 luglio 1967, n. 17, come integrata dalla legge regionale 27 marzo 1970, n. 8, è autorizzato, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1973 al [...]


§ 4.2.24 - Legge Regionale 26 febbraio 1973, n. 13.

Rifinanziamento della legge regionale 20 luglio 1967, n. 17, come integrata dalla legge regionale 27 marzo 1970, n. 8, concernente contributi finanziari perequativi sui mutui contratti per l'esecuzione di opere pubbliche.

(B.U. 2 marzo 1973, n. 8).

 

Art. unico.

     Per gli scopi previsti dalla legge regionale 20 luglio 1967, n. 17, come integrata dalla legge regionale 27 marzo 1970, n. 8, è autorizzato, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1973 al 1975, il limite d'impegno di lire 200 milioni.

     Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale come segue:

 

 

esercizio 1973                   lire 200 milioni

esercizio 1974                   lire 400 milioni

esercizi dal 1975 al 1992        lire 600 milioni

esercizio 1993                   lire 400 milioni

esercizio 1994                   lire 200 milioni

 

 

     L'onere di lire 200 milioni relativo all'annualità dell'esercizio finanziario 1973 fa carico al cap. 5551 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per il medesimo esercizio finanziario, il cui stanziamento viene elevato da lire 550 milioni a lire 750 milioni mediante prelevamento di lire 200 milioni dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1973 (rubrica n. 3 dell'elenco 5 allegato al bilancio medesimo).

     L'onere conseguente alle annualità degli esercizi finanziari dal 1974 al 1994 graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi, facendo fronte alla maggiore spesa derivante dalla autorizzazione dei limiti d'impegno di lire 200 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1974 e 1975 con la cessazione della spesa, per pari importo, autorizzata rispettivamente dalla legge regionale 3 agosto 1971, n. 32, fino all'esercizio 1973 e dalla legge regionale 18 agosto 1971, n. 38, fino all'esercizio 1974.