§ 3.10.44 – L.R. 11 marzo 1993, n. 8.
Norme di modifica ed integrazione degli strumenti di intervento nel settore industriale. Modifica della legge regionale 30 dicembre 1985, n. 56, in [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.10 industria
Data:11/03/1993
Numero:8


Sommario
Art. 1.  Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 5 agosto 1966, n. 18.
Art. 2.  Modifiche dell'articolo 2 della legge regionale 5 agosto 1966, n. 18.
Art. 3.  Modifica dell'articolo 1 della legge regionale 13 maggio 1975, n. 22.
Art. 4.  Integrazione dell'articolo 1 della legge regionale 16 gennaio 1973, n. 3.
Art. 5.  Modifica dell'articolo 1 della legge regionale 16 gennaio 1973, n. 3.
Art. 6.  Modifiche ed integrazioni dell'articolo 43 della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2.
Art. 7.  Modifiche degli articoli 8 e 9 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35.
Art. 8.  Verifica dei limiti dimensionali delle imprese.
Art. 9.  Decorrenza dell'applicazione dell'articolo 48 della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2.
Art. 10.  Modifica dell'articolo 15 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47.
Art. 11.  Decorrenza dell'applicazione dell'articolo 15, comma 2, lettere a) e b) della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47.
Art. 12.  Modifica dell'articolo 16 della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2.
Art. 13.  Interpretazione autentica dell'articolo 8 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35.
Art. 14.  Spese ammissibili a contributo.
Art. 15.  Applicazione della legge regionale 18 marzo 1991, n. 12.
Art. 16.  Interpretazione autentica dell'articolo 9 della legge regionale 18 marzo 1991, n. 12.
Art. 17.  Modifica della legge regionale 30 dicembre 1985, n. 56.
Art. 18.  Norme finanziarie.


§ 3.10.44 – L.R. 11 marzo 1993, n. 8.

Norme di modifica ed integrazione degli strumenti di intervento nel settore industriale. Modifica della legge regionale 30 dicembre 1985, n. 56, in materia di sviluppo turistico delle aree montane.

(B.U. 12 marzo 1993, n. 17, Suppl. Straord.).

 

Art. 1. Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 5 agosto 1966, n. 18.

     1. Il numero 2 della lettera a) del primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 5 agosto 1966, n. 18, come sostituito dall'articolo 8 della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     2. La lettera c) del primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 5 agosto 1966, n. 18, è sostituita dalla seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 2. Modifiche dell'articolo 2 della legge regionale 5 agosto 1966, n. 18.

     1. La lettera b) del primo comma dell'articolo 2 della legge regionale 5 agosto 1966, n. 18, è sostituita dalla seguente:

     (Omissis).

     2. La lettera c) del primo comma dell'articolo 2 della legge regionale 5 agosto 1966, n. 18, come sostituita dall'articolo 9 della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2, è sostituita dalla seguente:

     (Omissis).

     3. Il secondo comma dell'articolo 2 della legge regionale 5 agosto 1966, n. 18, come aggiunto dal comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     4. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale promuove, nel rispetto delle modalità previste dal codice civile, l'adeguamento dello statuto della Società di cui alla legge regionale n. 18/66 alle disposizioni previste dal presente articolo.

 

     Art. 3. Modifica dell'articolo 1 della legge regionale 13 maggio 1975, n. 22. [1]

 

     Art. 4. Integrazione dell'articolo 1 della legge regionale 16 gennaio 1973, n. 3.

     1. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 16 gennaio 1973, n. 3, come sostituito dall'articolo 28 della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2, è aggiunto il seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 5. Modifica dell'articolo 1 della legge regionale 16 gennaio 1973, n. 3.

     1. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 16 gennaio 1973, n. 3, come sostituito dall'articolo 28 della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2, è così sostituito:

     (Omissis).

 

     Art. 6. Modifiche ed integrazioni dell'articolo 43 della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2. [2]

     [1. All'articolo 43, comma 2, della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2, dopo la lettera i) è aggiunta la seguente:

     (Omissis).

     2. Il comma 3 dell'articolo 43 della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     3. All'articolo 43, comma 4, della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

     (Omissis).

     4. All'articolo 43, comma 5, della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

     (Omissis).

     5. La lettera a) del comma 7 dell'articolo 43 della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2, è sostituita dalla seguente:

     (Omissis).]

 

     Art. 7. Modifiche degli articoli 8 e 9 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35.

     1. Al comma 5 dell'articolo 8 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, e successive modifiche ed integrazioni, dopo le parole «entro trenta giorni dalla richiesta della Direzione regionale dell'industria» sono aggiunte le parole «o dell'Ente per lo sviluppo dell'artigianato (ESA),».

     2. Il comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     3. Il comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 8. Verifica dei limiti dimensionali delle imprese.

     1. [3].

     2. Nel caso di nuove iniziative, ai fini della verifica di cui al comma 1, vengono assunti a riferimento i dati, relativi al fatturato e al numero dei dipendenti, previsti dal programma di investimento con riguardo al primo anno completo di attività.

 

     Art. 9. Decorrenza dell'applicazione dell'articolo 48 della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2.

     1. Le disposizioni di cui all'articolo 48 della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2, si applicano alle domande di contributo presentate alla Direzione regionale dell'industria a decorrere dalla data dell'entrata in vigore della legge predetta, fatte salve le domande riguardanti finanziamenti deliberati dagli istituti di credito prima della medesima data.

 

     Art. 10. Modifica dell'articolo 15 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47.

     1. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47, come sostituito dall'articolo 34 della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2, è sostituita dalla seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 11. Decorrenza dell'applicazione dell'articolo 15, comma 2, lettere a) e b) della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47. [4]

     [1. Le disposizioni di cui all'articolo 15 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47, come da ultimo modificato dall'articolo 10 della presente legge, si applicano anche agli interventi di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dello stesso articolo 15 in corso di realizzazione alla data del 1º gennaio 1992.

     2. Ai fini della concessione dei benefici di cui al comma 1, le domande di contributo debbono essere presentate alla Direzione regionale dell'industria entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.]

 

     Art. 12. Modifica dell'articolo 16 della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2.

     1. Il comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 13. Interpretazione autentica dell'articolo 8 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35.

     1. In via di interpretazione autentica ed ai fini della concessione dei contributi previsti dall'articolo 8 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35 e successive modificazioni ed integrazioni, per «investimenti realizzati da imprese esistenti per l'avvio di nuove unità produttive» di cui al comma 2, del medesimo articolo 8, si intende:

     a) la realizzazione di nuovi stabilimenti tecnicamente organizzati;

     b) la realizzazione, all'interno di una struttura operativa, di una o più linee di produzione, fisicamente individuabili e funzionalmente unitarie, ancorché prive di autonomo assetto organizzativo-gestionale, finalizzate alla diversificazione della produzione esistente e che comportino un significativo incremento occupazionale.

 

     Art. 14. Spese ammissibili a contributo.

     1. In via di interpretazione autentica, sono ammissibili ai contributi previsti dalla legislazione regionale di sostegno agli investimenti nel settore industriale le spese per servizi resi da professionisti o da società specializzate, relative a studi di fattibilità e progettazione nonché quelle derivanti da prestazioni e consulenze tecniche finalizzate alla realizzazione degli investimenti stessi e all'avvio degli impianti e macchinari oggetto dell'iniziativa.

 

     Art. 15. Applicazione della legge regionale 18 marzo 1991, n. 12.

     1. In via di interpretazione autentica, le domande di contributo a valere sulla legislazione del settore industriale che siano state oggetto di atti deliberativi giuntali assunti precedentemente alla data di entrata in vigore della legge regionale 18 marzo 1991, n. 12, restano assoggettate alla normativa vigente anteriormente a quella data ancorché il perfezionamento della procedura amministrativa abbia richiesto, successivamente alla data medesima, l'adozione di ulteriori atti deliberativi di natura confermativa o modificativa, per intervenute variazioni del programma di investimento o del soggetto imprenditore, dell'intervento contributivo.

     2. Restano altresì assoggettate alla normativa vigente anteriormente alla data di entrata in vigore della legge regionale 18 marzo 1991, n. 12, le domande di contributo per la realizzazione di nuove iniziative o nuove unità produttive in zone montane ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, che, prima della data predetta, abbiano formato oggetto di atti giuntali dichiarativi degli investimenti ammissibili, confermati con successive deliberazioni di assegnazione dei contributi adottate anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 16. Interpretazione autentica dell'articolo 9 della legge regionale 18 marzo 1991, n. 12.

     1. In via di interpretazione autentica, le intensità di aiuto in equivalente sovvenzione lorda previste dall'articolo 9 della legge regionale 18 marzo 1991, n. 12, come da ultimo modificato dall'articolo 2 della legge regionale 3 febbraio 1993, n. 3, corrispondono, ove trattasi di interventi in conto capitale, alla percentuale di contribuzione concessa a fronte del medesimo investimento.

     2. Nel caso di ricorso a soli contributi in conto capitale, i contributi stessi possono essere concessi indipendentemente dall'adozione del regolamento di esecuzione previsto dal comma 5 del medesimo articolo 9.

 

     Art. 17. Modifica della legge regionale 30 dicembre 1985, n. 56.

     1. La lettera b) del primo comma dell'articolo 3 della legge regionale 30 dicembre 1985, n. 56, come modificato dall'articolo 9 della legge regionale 8 luglio 1991, n. 26, è sostituita dalla seguente:

     (Omissis).

     2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale promuove, nel rispetto delle modalità previste dal codice civile, l'adeguamento dello statuto della Società di cui alla legge regionale n. 56/85 alle disposizioni previste dal comma 1.

 

     Art. 18. Norme finanziarie.

     1. Per le finalità previste dall'articolo 9 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, come modificato dall'articolo 7, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1993.

     2. A tale fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993 - è istituito - alla Rubrica n. 25 - programma 3.3.2. - spese di investimento - Categoria 2.3. - Sezione X - il capitolo 8050 (2.1.236.3.10.23) con la denominazione «Contributi una tantum alla Friulia-Lis S.p.A. per l'acquisizione, la trasformazione o la realizzazione di fabbricati idonei ad accogliere laboratori artigiani, ivi compresi i fabbricati dotati di infrastrutture ed impianti» e con lo stanziamento, in termini di competenza ed in termini di cassa, di lire 1.000 milioni per l'anno 1993.

     3. Al predetto onere di lire 1.000 milioni, in termini sia di competenza che di cassa, si provvede mediante storno, di pari importo, dal capitolo 7278 dello stato di previsione precitato.

     4. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 11 fanno carico al capitolo 7593 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993.

 


[1] Articolo abrogato dall'art. 11 della L.R. 24 gennaio 1997, n. 6.

[2] Articolo abrogato dall’art. 36 della L.R. 10 novembre 2005, n. 26.

[3] Comma sostituito dall'art. 222 della L.R. 28 aprile 1994, n. 5. L'art. 222 della L.R. 5/94 cit. è stato successivamente abrogato dall'art. 12 della L.R. 28 luglio 1997, n. 26.

[4] Articolo abrogato dall’art. 1 della L.R. 5 dicembre 2003, n. 18.