Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.10 industria |
Data: | 11/03/1993 |
Numero: | 8 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 5 agosto 1966, n. 18. |
Art. 2. Modifiche dell'articolo 2 della legge regionale 5 agosto 1966, n. 18. |
Art. 3. Modifica dell'articolo 1 della legge regionale 13 maggio 1975, n. 22. |
Art. 4. Integrazione dell'articolo 1 della legge regionale 16 gennaio 1973, n. 3. |
Art. 5. Modifica dell'articolo 1 della legge regionale 16 gennaio 1973, n. 3. |
Art. 6. Modifiche ed integrazioni dell'articolo 43 della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2. |
Art. 7. Modifiche degli articoli 8 e 9 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35. |
Art. 8. Verifica dei limiti dimensionali delle imprese. |
Art. 9. Decorrenza dell'applicazione dell'articolo 48 della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2. |
Art. 10. Modifica dell'articolo 15 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47. |
Art. 11. Decorrenza dell'applicazione dell'articolo 15, comma 2, lettere a) e b) della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47. |
Art. 12. Modifica dell'articolo 16 della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2. |
Art. 13. Interpretazione autentica dell'articolo 8 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35. |
Art. 14. Spese ammissibili a contributo. |
Art. 15. Applicazione della legge regionale 18 marzo 1991, n. 12. |
Art. 16. Interpretazione autentica dell'articolo 9 della legge regionale 18 marzo 1991, n. 12. |
Art. 17. Modifica della legge regionale 30 dicembre 1985, n. 56. |
Art. 18. Norme finanziarie. |
§ 3.10.44 – L.R. 11 marzo 1993, n. 8.
Norme di modifica ed integrazione degli strumenti di intervento nel settore industriale. Modifica della legge regionale 30 dicembre 1985, n. 56, in materia di sviluppo turistico delle aree montane.
(B.U. 12 marzo 1993, n. 17, Suppl. Straord.).
Art. 1. Modifiche all'articolo 1 della
1. Il numero 2 della lettera a) del primo comma dell'articolo 1 della
(Omissis).
2. La lettera c) del primo comma dell'articolo 1 della
(Omissis).
Art. 2. Modifiche dell'articolo 2 della
1. La lettera b) del primo comma dell'articolo 2 della
(Omissis).
2. La lettera c) del primo comma dell'articolo 2 della
(Omissis).
3. Il secondo comma dell'articolo 2 della
(Omissis).
4. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale promuove, nel rispetto delle modalità previste dal codice civile, l'adeguamento dello statuto della Società di cui alla legge regionale n. 18/66 alle disposizioni previste dal presente articolo.
Art. 3. Modifica dell'articolo 1 della
Art. 4. Integrazione dell'articolo 1 della
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della
(Omissis).
Art. 5. Modifica dell'articolo 1 della
1. Il comma 2 dell'articolo 1 della
(Omissis).
Art. 6. Modifiche ed integrazioni dell'articolo 43 della
[1. All'articolo 43, comma 2, della
(Omissis).
2. Il comma 3 dell'articolo 43 della
(Omissis).
3. All'articolo 43, comma 4, della
(Omissis).
4. All'articolo 43, comma 5, della
(Omissis).
5. La lettera a) del comma 7 dell'articolo 43 della
(Omissis).]
Art. 7. Modifiche degli articoli 8 e 9 della
1. Al comma 5 dell'articolo 8 della
2. Il comma 1 dell'articolo 9 della
(Omissis).
3. Il comma 3 dell'articolo 9 della
(Omissis).
Art. 8. Verifica dei limiti dimensionali delle imprese.
1. [3].
2. Nel caso di nuove iniziative, ai fini della verifica di cui al comma 1, vengono assunti a riferimento i dati, relativi al fatturato e al numero dei dipendenti, previsti dal programma di investimento con riguardo al primo anno completo di attività.
Art. 9. Decorrenza dell'applicazione dell'articolo 48 della
1. Le disposizioni di cui all'articolo 48 della
Art. 10. Modifica dell'articolo 15 della
1. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 15 della
(Omissis).
Art. 11. Decorrenza dell'applicazione dell'articolo 15, comma 2, lettere a) e b) della
[1. Le disposizioni di cui all'articolo 15 della
2. Ai fini della concessione dei benefici di cui al comma 1, le domande di contributo debbono essere presentate alla Direzione regionale dell'industria entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.]
Art. 12. Modifica dell'articolo 16 della
1. Il comma 2 dell'articolo 16 della
(Omissis).
Art. 13. Interpretazione autentica dell'articolo 8 della
1. In via di interpretazione autentica ed ai fini della concessione dei contributi previsti dall'articolo 8 della
a) la realizzazione di nuovi stabilimenti tecnicamente organizzati;
b) la realizzazione, all'interno di una struttura operativa, di una o più linee di produzione, fisicamente individuabili e funzionalmente unitarie, ancorché prive di autonomo assetto organizzativo-gestionale, finalizzate alla diversificazione della produzione esistente e che comportino un significativo incremento occupazionale.
Art. 14. Spese ammissibili a contributo.
1. In via di interpretazione autentica, sono ammissibili ai contributi previsti dalla legislazione regionale di sostegno agli investimenti nel settore industriale le spese per servizi resi da professionisti o da società specializzate, relative a studi di fattibilità e progettazione nonché quelle derivanti da prestazioni e consulenze tecniche finalizzate alla realizzazione degli investimenti stessi e all'avvio degli impianti e macchinari oggetto dell'iniziativa.
Art. 15. Applicazione della
1. In via di interpretazione autentica, le domande di contributo a valere sulla legislazione del settore industriale che siano state oggetto di atti deliberativi giuntali assunti precedentemente alla data di entrata in vigore della
2. Restano altresì assoggettate alla normativa vigente anteriormente alla data di entrata in vigore della
Art. 16. Interpretazione autentica dell'articolo 9 della
1. In via di interpretazione autentica, le intensità di aiuto in equivalente sovvenzione lorda previste dall'articolo 9 della
2. Nel caso di ricorso a soli contributi in conto capitale, i contributi stessi possono essere concessi indipendentemente dall'adozione del regolamento di esecuzione previsto dal comma 5 del medesimo articolo 9.
Art. 17. Modifica della
1. La lettera b) del primo comma dell'articolo 3 della
(Omissis).
2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale promuove, nel rispetto delle modalità previste dal codice civile, l'adeguamento dello statuto della Società di cui alla legge regionale n. 56/85 alle disposizioni previste dal comma 1.
Art. 18. Norme finanziarie.
1. Per le finalità previste dall'articolo 9 della
2. A tale fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993 - è istituito - alla Rubrica n. 25 - programma 3.3.2. - spese di investimento - Categoria 2.3. - Sezione X - il capitolo 8050 (2.1.236.3.10.23) con la denominazione «Contributi una tantum alla Friulia-Lis S.p.A. per l'acquisizione, la trasformazione o la realizzazione di fabbricati idonei ad accogliere laboratori artigiani, ivi compresi i fabbricati dotati di infrastrutture ed impianti» e con lo stanziamento, in termini di competenza ed in termini di cassa, di lire 1.000 milioni per l'anno 1993.
3. Al predetto onere di lire 1.000 milioni, in termini sia di competenza che di cassa, si provvede mediante storno, di pari importo, dal capitolo 7278 dello stato di previsione precitato.
4. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 11 fanno carico al capitolo 7593 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993.
[1] Articolo abrogato dall'art. 11 della
[2] Articolo abrogato dall’art. 36 della
[3] Comma sostituito dall'art. 222 della
[4] Articolo abrogato dall’art. 1 della