Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.1 agricoltura e foreste |
Data: | 26/02/1990 |
Numero: | 9 |
Sommario |
Art. 1. 1. I Direttori degli Ispettorati ripartimentali delle foreste, in veste di funzionari delegati, sono autorizzati ad assumere, con contratto di diritto privato e con l'osservanza delle norme sul [...] |
Art. 2. 1. Gli operai assunti ai sensi dell'articolo 1, comma 1, potranno essere utilizzati nell'ambito della circoscrizione dell'Ispettorato ripartimentale a seguito dei piani e progetti approvati. |
Art. 3. 1. Al personale di cui alla presente legge, a seconda della tipologia dei lavori per la quale è assunto, si applica a tutti gli effetti normativi, economici, previdenziali, infortunistici e [...] |
Art. 3 bis. |
Art. 3 ter. |
Art. 3 quater. |
Art. 4. 1. I programmi di opere e lavori, da eseguirsi in economia nella forma dell'amministrazione diretta, approvati con deliberazione della Giunta regionale prima dell'entrata in vigore della [...] |
Art. 5. 1. Sono abrogate le norme regionali in materia in contrasto o non compatibili con la presente legge. |
Art. 6. 1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. |
§ 3.1.118 - Legge Regionale 26 febbraio 1990, n. 9. [1]
Esecuzione in economia delle opere e lavori di competenza degli Ispettorati ripartimentali delle foreste e assunzione a contratto del personale operaio relativo.
(B.U. 26 febbraio 1990, n. 26).
1. I Direttori degli Ispettorati ripartimentali delle foreste, in veste di funzionari delegati, sono autorizzati ad assumere, con contratto di diritto privato e con l'osservanza delle norme sul collocamento dei lavoratori disoccupati, il personale operaio necessario per l'esecuzione in economia nella forma dell'amministrazione diretta, dei lavori - compresi quelli di manutenzione delle opere di sistemazione idraulico-forestale - di competenza degli Ispettorati nel contingente massimo fissato dalla Giunta regionale sulla base dei programmi pluriennali od annuali degli interventi relativi debitamente approvati.
2. Gli organi suddetti e il Direttore del Servizio delle manutenzioni sono altresì autorizzati ad assumere manodopera a tempo determinato per l'esecuzione, in economia, in amministrazione diretta, di lavori a carattere stagionale o di lavori a carattere straordinario od occasionale ed un tanto nel numero e per la durata consentiti dai progetti approvati [2].
3. Gli stessi Direttori sono, pure, autorizzati a provvedere quando necessario all'esecuzione di lavori di rispettiva competenza in economia, nella forma del cottimo fiduciario.
1. Gli operai assunti ai sensi dell'articolo 1, comma 1, potranno essere utilizzati nell'ambito della circoscrizione dell'Ispettorato ripartimentale a seguito dei piani e progetti approvati.
2. Per particolari esigenze di funzionalità gestionale la Giunta regionale potrà autorizzare l'assunzione degli operai di cui all'articolo 1, comma 1, per la loro utilizzazione in tutto il territorio regionale da parte del Direttore del Servizio delle manutenzioni quale funzionario delegato in sostituzione dei singoli Direttori degli Ispettorati ripartimentali delle foreste.
3. La direzione lavori potrà essere affidata ad uno o più funzionari, in relazione alle effettive esigenze tecnico-operative.
1. Al personale di cui alla presente legge, a seconda della tipologia dei lavori per la quale è assunto, si applica a tutti gli effetti normativi, economici, previdenziali, infortunistici e assicurativi il contratto collettivo nazionale di lavoro per le imprese edili ed affini o il contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria [3].
1 bis. Ai fini di cui al comma 1, sono assimilabili a operazioni proprie dei cantieri edili o di genio civile la manutenzione e il ripristino delle opere ingegneristiche di sistemazione idraulico-forestale, delle sezioni di deflusso dei corsi d'acqua, degli immobili di proprietà regionale, della viabilità forestale e di servizio, nonché delle opere di riqualificazione ambientale e di ingegneria naturalistica previste quali opere accessorie nell'ambito dei lavori principali di tipo edile. Sono propriamente attività forestali quelle selvicolturali di carattere vivaistico, di miglioramento delle aree verdi o forestali, i tagli colturali e sanitari e le utilizzazioni forestali, nonché i lavori esclusivamente di riqualificazione ambientale [4].
2. La Direzione regionale delle foreste e dei parchi funge da Direzione aziendale rispetto ai dipendenti ispettorati ripartimentali delle foreste, unità produttive, ed è autorizzata ad esperire la conciliazione delle eventuali controversie sull'applicazione del contratto nazionale e degli accordi locali, secondo le modalità previste dal contratto stesso.
3. L'ipotesi conciliativa è soggetta ad approvazione da parte della Giunta regionale.
1. Al personale operaio di cui alla presente legge, al quale è affidato l'incarico di direttore di cantiere con funzioni di sostituto dell'imprenditore, si applica il disposto dell'articolo 151 bis della
2. Il Servizio delle manutenzioni della Direzione regionale delle foreste provvede alla stipula delle polizze assicurative di cui al comma 1.
1. Per il personale cui si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria, il Direttore regionale delle foreste, in rappresentanza dell'Amministrazione regionale, può sottoscrivere il contratto integrativo regionale di lavoro previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro.
2. Per il personale di cui al comma 1, il Direttore regionale delle foreste può sottoscrivere accordi con le organizzazioni sindacali, unitamente alla rappresentanza aziendale dei lavoratori, per l'erogazione di remunerazioni strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione dei programmi, concordati tra le parti, nel rispetto dei programmi di cui all'articolo 4, aventi come obiettivo incrementi di produttività e qualità.
3. Ai fini del raggiungimento degli accordi di cui ai commi 1 e 2, la Giunta regionale emana apposite direttive e autorizza la stipula degli accordi medesimi.
1. Il personale operaio in servizio presso gli Ispettorati ripartimentali delle foreste alla data del 24 novembre 1998 che, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, viene assoggettato al contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico- forestale e idraulico-agraria secondo le equiparazioni di cui all'allegato "A" continua a mantenere da tale data il trattamento economico in godimento alla data medesima.
2. Ai fini di cui al comma 1, si considera trattamento economico l'importo determinato dalla somma dell'importo percepito come paga base, contingenza, elementi economici territoriali, elemento distinto della retribuzione e scatti di anzianità o anzianità professionale.
3. L'eventuale differenza fra la retribuzione come determinata al comma 2 e la retribuzione prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico- agraria, fatta eccezione per gli scatti di anzianità o anzianità professionale, viene conservata come assegno personale riassorbibile con i futuri miglioramenti economici previsti dal contratto di cui al comma 1 dell'articolo 3 ter o in alternativa dagli accordi di cui al comma 2 del medesimo articolo 3 ter.
1. I programmi di opere e lavori, da eseguirsi in economia nella forma dell'amministrazione diretta, approvati con deliberazione della Giunta regionale prima dell'entrata in vigore della presente legge, vengono interamente finanziati con i fondi iscritti ai capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale in cui detti programmi trovano imputazione, comprese le spese per le retribuzioni e relativi oneri riflessi, delle maestranze assunte o da assumersi da parte degli Ispettorati ripartimentali delle foreste con le modalità previste ai precedenti articoli.
1. Sono abrogate le norme regionali in materia in contrasto o non compatibili con la presente legge.
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Allegato "A" [8]
(riferito all'articolo 3 quater)
Classificazione operai edili Classificazione operai |
forestali |
Capi squadra 3^ categoria più Operai specializzati super 4° |
maggiorazione 10% livello |
Operai specializzati 3^ Operai specializzati 3° livello |
categoria |
Operai qualificati 2^ categoria Operai qualificati 2° livello |
Operai comuni 1^ categoria Operai comuni 1° livello |
[1] Abrogata dall'art. 104 della
[2] Comma sostituito dall'art. 11 della
[3] Comma sostituito dall'art. 11 della
[4] Comma inserito dall'art. 1 della
[5] Articolo inserito dall'art. 1 della
[6] Articolo inserito dall'art. 1 della
[7] Articolo inserito dall'art. 1 della
[8] Allegato aggiunto dall'art. 1 della