§ 3.1.42 - Legge Regionale 26 aprile 1976, n. 10.
Rifinanziamento con modifiche della legge regionale 16 maggio 1973, n. 45 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura e foreste
Data:26/04/1976
Numero:10


Sommario
Art. 1.      Per gli scopi previsti dall'articolo 1 della legge regionale 16 maggio 1973, n. 45, è autorizzato, nell'esercizio finanziario 1976, un ulteriore limite di impegno di lire 150 milioni.
Art. 2.      A modifica di quanto previsto dall'articolo 2 della legge regionale 16 maggio 1973, n. 45, la misura del tasso d'interesse a carico dei mutuatari viene elevata dall'1% al 3%.
Art. 3.      (Omissis)
Art. 4.      La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 3.1.42 - Legge Regionale 26 aprile 1976, n. 10. [1]

Rifinanziamento con modifiche della legge regionale 16 maggio 1973, n. 45 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente «Interventi regionali per lo sviluppo dell'azienda diretto-coltivatrice».

(B.U. 29 aprile 1976, n. 29).

 

Art. 1.

     Per gli scopi previsti dall'articolo 1 della legge regionale 16 maggio 1973, n. 45, è autorizzato, nell'esercizio finanziario 1976, un ulteriore limite di impegno di lire 150 milioni.

     Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale in misura di lire 150 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1976 al 2005.

     L'onere di lire 600 milioni corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1976 al 1979, di cui lire 150 milioni relativi all'annualità autorizzata per l'esercizio 1976, fa carico al capitolo 6251 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario 1976-1979 e, rispettivamente, del bilancio per l'esercizio 1976 [2].

     Alla conseguente maggiore spesa si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario pluriennale per il quadriennio 1976-1979 e del bilancio regionale per l'esercizio 1976 (Rubrica n. 5, partita n. 3, dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi) [3].

 

     Art. 2.

     A modifica di quanto previsto dall'articolo 2 della legge regionale 16 maggio 1973, n. 45, la misura del tasso d'interesse a carico dei mutuatari viene elevata dall'1% al 3%.

     L'aumento del tasso a carico di cui al precedente comma non si applica nei riguardi delle operazioni di mutuo per le quali anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge siano stati stipulati i contratti di mutuo ovvero siano stati concessi i prescritti nulla osta; a tali mutui si applica il tasso a carico dei beneficiari in vigore precedentemente.

 

     Art. 3.

     (Omissis) [4].

 

     Art. 4.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[2] Comma così sostituito dall'art. 5 della L.R. 22 giugno 1976, n. 23.

[3] Vedi nota che precede.

[4] Norma sostitutiva dell'art. 9 della L.R. 16 maggio 1973, n. 45.