Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 4. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 4.10 calamità naturali |
Data: | 13/03/1989 |
Numero: | 12 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il termine per la presentazione delle domande, di cui al primo comma dell'articolo 5 della legge regionale 23 agosto 1985, n. 45, è elevato a 60 giorni. |
Art. 2. 1. Ai fini della ricostruzione, del ripristino o della ricostituzione di qualsiasi opera, struttura o dotazione agraria aziendale od interaziendale danneggiata da eventi calamitosi, [...] |
Art. 3. 1. L'articolo 4 della legge regionale 18 agosto 1980, n. 42, come modificato dalla legge regionale 25 giugno 1981, n. 39, viene sostituito dal seguente: |
Art. 4. 1. L'articolo 5 della legge regionale 25 giugno 1981, n. 39, è abrogato. |
Art. 5. 1. I benefici contributivi relativi alle opere di miglioramento fondiario possono essere concessi anche a coloro che, pur in assenza di autorizzazione provvisoria prevista dall'articolo 4 della [...] |
Art. 6. 1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. |
§ 4.10.173 - Legge Regionale 13 marzo 1989, n. 12.
Modifiche di norme procedurali in materia di provvidenze per avversità atmosferiche e per l'attuazione di altri interventi.
(B.U. 13 marzo 1989, n. 27).
1. Il termine per la presentazione delle domande, di cui al primo comma dell'articolo 5 della
2. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è ammessa la presentazione di domande per il conseguimento delle provvidenze di cui alla
1. Ai fini della ricostruzione, del ripristino o della ricostituzione di qualsiasi opera, struttura o dotazione agraria aziendale od interaziendale danneggiata da eventi calamitosi, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad intervenire, secondo la legislazione vigente, anche se le stesse all'atto dell'evento erano, in base a precedenti provvedimenti, in fase di realizzazione od ultimate ma non ancora concluse con l'attestazione di avvenuta esecuzione dei lavori o degli acquisti.
2. Limitatamente a quanto realizzato, resta al beneficiario che procede al ripristino o alla ricostituzione titolo alla provvidenza concessa precedentemente all'evento, purchè possa essere dimostrato lo stato di avanzamento o di compimento attraverso un verbale di consistenza redatto dal direttore dei lavori, oppure, nel caso non ne fosse stata necessaria la designazione, mediante la presentazione di fatture.
1. L'articolo 4 della
(Omissis) [1].
1. L'articolo 5 della
1. I benefici contributivi relativi alle opere di miglioramento fondiario possono essere concessi anche a coloro che, pur in assenza di autorizzazione provvisoria prevista dall'articolo 4 della
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
[1] Norma già inserita nel testo della legge originaria.