§ 4.10.173 - Legge Regionale 13 marzo 1989, n. 12.
Modifiche di norme procedurali in materia di provvidenze per avversità atmosferiche e per l'attuazione di altri interventi.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.10 calamità naturali
Data:13/03/1989
Numero:12


Sommario
Art. 1.      1. Il termine per la presentazione delle domande, di cui al primo comma dell'articolo 5 della legge regionale 23 agosto 1985, n. 45, è elevato a 60 giorni.
Art. 2.      1. Ai fini della ricostruzione, del ripristino o della ricostituzione di qualsiasi opera, struttura o dotazione agraria aziendale od interaziendale danneggiata da eventi calamitosi, [...]
Art. 3.      1. L'articolo 4 della legge regionale 18 agosto 1980, n. 42, come modificato dalla legge regionale 25 giugno 1981, n. 39, viene sostituito dal seguente:
Art. 4.      1. L'articolo 5 della legge regionale 25 giugno 1981, n. 39, è abrogato.
Art. 5.      1. I benefici contributivi relativi alle opere di miglioramento fondiario possono essere concessi anche a coloro che, pur in assenza di autorizzazione provvisoria prevista dall'articolo 4 della [...]
Art. 6.      1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 4.10.173 - Legge Regionale 13 marzo 1989, n. 12.

Modifiche di norme procedurali in materia di provvidenze per avversità atmosferiche e per l'attuazione di altri interventi.

(B.U. 13 marzo 1989, n. 27).

 

Art. 1.

     1. Il termine per la presentazione delle domande, di cui al primo comma dell'articolo 5 della legge regionale 23 agosto 1985, n. 45, è elevato a 60 giorni.

     2. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è ammessa la presentazione di domande per il conseguimento delle provvidenze di cui alla legge regionale 23 agosto 1985, n. 45, conseguenti ad eventi calamitosi dichiarati con decreto di riconoscimento dal Presidente della Giunta regionale pubblicato successivamente al 31 dicembre 1988.

 

     Art. 2.

     1. Ai fini della ricostruzione, del ripristino o della ricostituzione di qualsiasi opera, struttura o dotazione agraria aziendale od interaziendale danneggiata da eventi calamitosi, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad intervenire, secondo la legislazione vigente, anche se le stesse all'atto dell'evento erano, in base a precedenti provvedimenti, in fase di realizzazione od ultimate ma non ancora concluse con l'attestazione di avvenuta esecuzione dei lavori o degli acquisti.

     2. Limitatamente a quanto realizzato, resta al beneficiario che procede al ripristino o alla ricostituzione titolo alla provvidenza concessa precedentemente all'evento, purchè possa essere dimostrato lo stato di avanzamento o di compimento attraverso un verbale di consistenza redatto dal direttore dei lavori, oppure, nel caso non ne fosse stata necessaria la designazione, mediante la presentazione di fatture.

 

     Art. 3.

     1. L'articolo 4 della legge regionale 18 agosto 1980, n. 42, come modificato dalla legge regionale 25 giugno 1981, n. 39, viene sostituito dal seguente:

     (Omissis) [1].

 

     Art. 4.

     1. L'articolo 5 della legge regionale 25 giugno 1981, n. 39, è abrogato.

 

     Art. 5.

     1. I benefici contributivi relativi alle opere di miglioramento fondiario possono essere concessi anche a coloro che, pur in assenza di autorizzazione provvisoria prevista dall'articolo 4 della legge regionale 18 agosto 1980, n. 42, abbiano comunque dato inizio ai lavori, a seguito di presentazione della domanda, nei sei mesi precedenti l'entrata in vigore della presente legge. L'accertamento della data di inizio dei lavori sarà effettuato sulla base di idonea documentazione.

 

     Art. 6.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Norma già inserita nel testo della legge originaria.