§ 3.1.36 - Legge Regionale 25 febbraio 1975, n. 13.
Norme amministrative riguardanti le procedure per erogare i contributi nel settore dell'agricoltura e foreste. [*]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura e foreste
Data:25/02/1975
Numero:13


Sommario
Art. 1.      (Omissis)
Art. 2.      (Omissis)
Art. 3.      (Omissis)
Art. 4.      (Omissis)
Art. 5.      (Omissis)
Art. 6.      La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 3.1.36 - Legge Regionale 25 febbraio 1975, n. 13.

Norme amministrative riguardanti le procedure per erogare i contributi nel settore dell'agricoltura e foreste. [*]

(B.U. 28 febbraio 1975, n. 13).

 

Art. 1.

     (Omissis) [*]*.

 

     Art. 2.

     (Omissis) [1].

 

     Art. 3.

     (Omissis) [2].

 

     Art. 4.

     (Omissis) [3].

 

     Art. 5.

     (Omissis) [4].

 

     Art. 6.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[*] Per quanto concerne la denominazione degli Assessorati e/o delle Direzioni regionali vedi ora il combinato disposto degli artt. 7, 2 e 6 della L.R. 13 giugno 1980, n. 12.

[*]** Articolo abrogato dall'art. 80 della L.R. 13 luglio 1998, n. 12.

[1] Norma sostitutiva degli ultimi due commi dell'art. 19 della L.R. 14 agosto 1969, n. 29. Vedi anche la nota all'art. 2 della L.R. 18 agosto 1980, n. 42.

[2] Norma sostitutiva dell'art. 7 della L.R. 13 maggio 1974, n. 18.

[3] Norma sostitutiva del IIIº comma dell'art. 9 della L.R. 13 maggio 1974, n. 18.

[4] Norma modificativa dell'art. 11 della L.R. 20 luglio 1967, n. 16.