Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.1 agricoltura e foreste |
Data: | 25/02/1975 |
Numero: | 13 |
Sommario |
Art. 1. (Omissis) |
Art. 2. (Omissis) |
Art. 3. (Omissis) |
Art. 4. (Omissis) |
Art. 5. (Omissis) |
Art. 6. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. |
§ 3.1.36 - Legge Regionale 25 febbraio 1975, n. 13.
Norme amministrative riguardanti le procedure per erogare i contributi nel settore dell'agricoltura e foreste. [*]
(B.U. 28 febbraio 1975, n. 13).
(Omissis) [*]*.
(Omissis) [1].
(Omissis) [2].
(Omissis) [3].
(Omissis) [4].
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
[*] Per quanto concerne la denominazione degli Assessorati e/o delle Direzioni regionali vedi ora il combinato disposto degli artt. 7, 2 e 6 della
[*]** Articolo abrogato dall'art. 80 della
[1] Norma sostitutiva degli ultimi due commi dell'art. 19 della
[2] Norma sostitutiva dell'art. 7 della
[3] Norma sostitutiva del IIIº comma dell'art. 9 della
[4] Norma modificativa dell'art. 11 della