§ 4.10.31 - Legge Regionale 6 settembre 1976, n. 51.
Rifinanziamento con modifiche delle leggi regionali 8 gennaio 1968, n. 1 e successive modificazioni, concernente mutui per l'edilizia [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.10 calamità naturali
Data:06/09/1976
Numero:51


Sommario
Art. 1.      Per la concessione del concorso negli interessi a favore dei coltivatori diretti e degli affittuari coltivatori diretti, singoli od associati, che contraggono mutui di miglioramento a termini [...]
Art. 2.      (Omissis)
Art. 3.      Per i prestiti già erogati dagli Istituti di credito nell'anno 1975, relativi ad interventi a seguito di eventi calamitosi verificatisi durante l'anno 1974, la misura del concorso regionale sarà [...]
Art. 4.      Per le finalità di cui all'articolo 1 della presente legge nello stato di previsione della spesa del piano finanziario pluriennale per gli esercizi 1976-1979 e del bilancio regionale per [...]
Art. 5.      Per le finalità di cui all'articolo 1 della legge regionale 28 dicembre 1971, n. 67, e dell'articolo 2 della medesima legge come sostituito dall'articolo 2 della presente legge, è autorizzato, [...]
Art. 6.      Per gli scopi previsti dall'articolo 1 della legge regionale 16 maggio 1973, n. 45, come modificata e rifinanziata dalla legge regionale 26 aprile 1976, n. 10, è autorizzato nell'esercizio [...]
Art. 7.      Per far fronte agli eventuali oneri conseguenti alle garanzie sussidiarie di cui all'articolo 6 della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 61 nonchè quelli conseguenti alla garanzia sussidiaria [...]
Art. 8.      Le operazioni di mutuo e prestito contemplate dalla presente legge, quando concesse a favore di coltivatori diretti, piccole aziende, mezzadri, coloni, compartecipanti, altri lavoratori manuali [...]
Art. 9.      La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 4.10.31 - Legge Regionale 6 settembre 1976, n. 51. [1]

Rifinanziamento con modifiche delle leggi regionali 8 gennaio 1968, n. 1 e successive modificazioni, concernente mutui per l'edilizia rurale, 28 dicembre 1971, n. 67 e successive modificazioni, concernente prestiti a favore di aziende colpite da avversità atmosferiche e 16 maggio 1973, n. 45 e successive modificazioni, concernente provvidenze per lo sviluppo dell'azienda diretto-coltivatrice.

(B.U. 7 settembre 1976, n. 73).

 

CAPO I

Mutui per l'edilizia rurale

 

Art. 1.

     Per la concessione del concorso negli interessi a favore dei coltivatori diretti e degli affittuari coltivatori diretti, singoli od associati, che contraggono mutui di miglioramento a termini della legge 5.7.1928, n. 1760 per gli scopi, alle condizioni e con le modalità di cui alla legge regionale 8 gennaio 1968, n. 1, come modificata ed integrata dalle leggi regionali 24 dicembre 1970, n. 49, 19 gennaio 1972, n. 4, 5 novembre 1973, n. 50, 27 giugno 1975, n. 42 e 12 agosto 1975, n. 58, è autorizzato nell'esercizio 1976 un ulteriore limite d'impegno di lire 470 milioni.

     In deroga al disposto dell'articolo 8 - secondo comma - della legge regionale 27 giugno 1975, n. 42, la durata massima dei mutui assistiti da contributo regionale di cui al primo comma del presente articolo, potrà essere stabilita in anni venti, oltre il periodo di preammortamento che comunque non potrà superare i due anni e dovrà essere contenuto nel limite di due annualità.

     A coloro che sono obbligati, in base alle disposizioni emanate o da emanarsi a seguito degli eventi sismici del maggio 1976, a realizzare le opere per le quali hanno invocato le agevolazioni di cui all'art. 2 della legge regionale 8 gennaio 1968, n. 1 e successive modificazioni, con il rispetto di prescrizioni antisismiche, potrà essere concessa una maggiorazione dell'importo ammesso a mutuo agevolato pari alla maggior spesa occorrente a tal fine.

     Detta maggiorazione non potrà comunque essere superiore al 15% dell'importo originariamente richiesto a mutuo.

     Le annualità relative al limite di cui al primo comma del presente articolo, saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale in lire 470 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1976 al 1997.

 

CAPO II

Prestiti a favore di aziende colpite

da avversità atmosferiche

 

     Art. 2.

     (Omissis) [2].

     I prestiti relativi ad interventi conseguenti agli eventi calamitosi verificatisi nell'anno 1975 potranno essere erogati entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ed essere utilizzati per le necessità dell'anno in corso al momento dell'erogazione.

 

     Art. 3.

     Per i prestiti già erogati dagli Istituti di credito nell'anno 1975, relativi ad interventi a seguito di eventi calamitosi verificatisi durante l'anno 1974, la misura del concorso regionale sarà pari alla differenza fra la rata di ammortamento, calcolata al tasso stabilito dallo Stato ai sensi dell'articolo 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454 e quella calcolata al tasso di interesse dovuto dalle ditte mutuatarie, che viene stabilito nella misura del 2 per cento oppure dell'1 percento se trattasi di coltivatori diretti, affittuari coltivatori diretti, mezzadri, coloni o compartecipanti, singoli o comunque associati, o di cooperative agricole.

     Per i medesimi prestiti l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a favore dei coltivatori diretti, affittuari coltivatori diretti, mezzadri, coloni o compartecipanti, singoli o comunque associati, e delle cooperative agricole, danneggiati dalle calamità naturali o dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatisi a partire dall'anno 1973, oltre al concorso sugli interessi di cui all'articolo 1 della legge regionale 21.12.1971, n. 67 determinato nella misura prevista dal precedente comma, anche un contributo annuo costante per l'intera durata dell'ammortamento pari a lire 4 per ogni lire 100 di capitale originariamente mutuato, al fine di consentire l'addebito ai beneficiari dell'80 per cento della quota capitale.

     L'agevolazione di cui al comma precedente non è ammessa per i prestiti o per la quota di prestito destinata all'estinzione dei debiti prevista dal secondo comma dell'articolo 1 della legge regionale 28 dicembre 1971, n. 67.

 

CAPO III

Disposizioni finanziarie

 

     Art. 4.

     Per le finalità di cui all'articolo 1 della presente legge nello stato di previsione della spesa del piano finanziario pluriennale per gli esercizi 1976-1979 e del bilancio regionale per l'esercizio 1976, è istituito al Titolo II - Sezione III - Rubrica n. 5 - Categoria XI - il capitolo 5304 con la denominazione: «Contributi in conto interessi a favore dei coltivatori diretti e degli affittuari coltivatori diretti singoli o associati, che contraggono mutui di miglioramento a termini della legge 5 luglio 1928, n. 1760, per gli scopi, alle condizioni e con le modalità di cui alla legge regionale 8 gennaio 1968, n. 1, e successive modificazioni ed integrazioni» e con lo stanziamento complessivo di lire 1.880 milioni corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi 1976-1979, di cui lire 470 milioni per l'esercizio 1976.

     Alla spesa complessiva di lire 1.880 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario 1976-1979 e del bilancio regionale per l'esercizio 1976 (Rubrica n. 5, partita n. 6 dell'elenco n. 5 allegato al piano e bilancio medesimi).

     Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli esercizi successivi al 1979 sino al 1997 incluso graveranno sui corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.

 

     Art. 5.

     Per le finalità di cui all'articolo 1 della legge regionale 28 dicembre 1971, n. 67, e dell'articolo 2 della medesima legge come sostituito dall'articolo 2 della presente legge, è autorizzato, nell'esercizio finanziario 1976, un limite d'impegno di lire 350 milioni.

     Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 350 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1976 al 1980.

     Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1976-1979 e del bilancio per l'esercizio 1976, viene istituito, al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria XI - il capitolo 6350 con la denominazione: «Concorso negli interessi sui prestiti di esercizio ad ammortamento quinquennale concessi dagli Istituti ed Enti esercenti il credito agrario ad aziende agricole nonchè alle cooperative di produzione ed a quelle che gestiscono impianti di raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli e zootecnici colpiti da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche» e con lo stanziamento complessivo di lire 1.400 milioni corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1976 al 1979, di cui lire 350 milioni relativi all'annualità autorizzata per l'esercizio 1976.

     All'onere di lire 1.400 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1976-1979 e del bilancio regionale per l'esercizio 1976 (Rubrica n. 5, partita n. 4 dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

     L'onere relativo all'annualità autorizzata per l'esercizio 1980 farà carico al corrispondente capitolo del bilancio per l'esercizio medesimo.

 

     Art. 6.

     Per gli scopi previsti dall'articolo 1 della legge regionale 16 maggio 1973, n. 45, come modificata e rifinanziata dalla legge regionale 26 aprile 1976, n. 10, è autorizzato nell'esercizio finanziario 1976, un ulteriore limite d'impegno di lire 250 milioni.

     Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale in misura di lire 250 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1976 al 2005.

     L'onere di lire 1.000 milioni corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1976 al 1979, di cui lire 250 milioni relativi all'annualità autorizzata per l'esercizio 1976, fa carico al capitolo 6251 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1976-1979 e del bilancio per l'esercizio 1976, il cui stanziamento viene elevato per il piano 1976-1979 a lire 2.400 milioni, di cui lire 600 milioni per l'esercizio 1976.

     Alla conseguente maggiore spesa si fa fronte mediante prelevamento di lire 1.000 milioni dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario pluriennale per gli esercizi 1976-1979 e del bilancio regionale per l'esercizio 1976 (Rubrica n. 5, partita n. 3 dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

     Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1980 al 2005 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.

 

     Art. 7.

     Per far fronte agli eventuali oneri conseguenti alle garanzie sussidiarie di cui all'articolo 6 della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 61 nonchè quelli conseguenti alla garanzia sussidiaria di cui all'articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 1971, n. 67 e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata, per gli esercizi finanziari dal 1976 al 1979, la spesa complessiva di lire 80 milioni, di cui lire 20 milioni per l'esercizio finanziario 1976.

     L'onere di lire 80 milioni, di cui lire 20 milioni per l'esercizio 1976, fa carico al capitolo 5031 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario 1976-1979 e, rispettivamente, del bilancio regionale per l'esercizio 1976, il cui stanziamento viene elevato, per il piano, di lire 80 milioni, mediante storno di pari importo dal capitolo 2604 del medesimo stato di previsione.

     Conseguentemente la denominazione del citato capitolo 5031 viene modificata come segue: «Eventuali oneri derivanti da garanzie su mutui, prestiti ed obbligazioni concesse dalla Regione in base alle seguenti leggi regionali: art. 2 L.R. 12.7.1975, n. 11; art. 1, ultimo comma, L.R. 11.11.1965, n. 24; art. 3 L.R. 5.8.1966, n. 18; art. 8 L.R. 29.12.1965, n. 33 e art. 6, L.R. 28.12.1971, n. 67; art. 2 L.R. 24.12.1969, n. 44; art. 4 L.R. 19.8.1969, n. 31; art. 11 L.R. 21.11.1972, n. 49; art. 4, primo comma, L.R. 30.7.1974, n. 34; art. 4, secondo comma, L.R. 30.7.1974, n 34, art. 9 L.R. 11.6.1975, n. 30; art. 6 L.R. 22.12.1971, n. 61; art. 3 L.R. 28.12.1971, n. 67 e successive modificazioni ed integrazioni» (spesa obbligatoria).

 

     Art. 8.

     Le operazioni di mutuo e prestito contemplate dalla presente legge, quando concesse a favore di coltivatori diretti, piccole aziende, mezzadri, coloni, compartecipanti, altri lavoratori manuali della terra, affittuari coltivatori diretti, singoli od associati e di cooperative agricole, sono assistite dalla garanzia sussidiaria del Fondo interbancario di garanzia di cui all'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n 454 e successive modificazioni ed integrazioni.

     Tale garanzia sussidiaria si applica, inoltre, alle cooperazioni di mutuo assistite da concorso regionale negli interessi a termini della legge regionale 8 gennaio 1968, n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni, della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 61 e successive modificazioni ed integrazioni per le quali il contratto condizionato di mutuo venga stipulato dopo l'entrata in vigore della presente legge, nonchè alle operazioni di prestito a termini della legge regionale 28 dicembre 1971, n. 67, e successive modificazioni ed integrazioni, la cui erogazione avvenga dopo l'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 9.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[2] Comma modificativo dell'art. 2 della L.R. 28 dicembre 1971, n. 67.